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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-605/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 settembre 2021. — Adler Real Estate AG e a. contro Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante in uno Stato membro – Obbligo di trasparenza – Notifica delle “partecipazioni rilevanti” acquisite nel capitale di società da “persone che agiscono di concerto” – Direttiva 2004/109/CE – Articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma – Nozione di “obblighi più severi” – Direttiva 2004/25/CE – “Vigilanza” da parte di un’autorità designata in conformità all’articolo 4 di tale direttiva. — Causa C-605/18

Giurisprudenza europea62018CJ0605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in modo restrittivo la deroga che consente agli Stati membri di mantenere obblighi di trasparenza più severi rispetto alla direttiva 2004/109. Tali obblighi sono ammessi solo se collegati a discipline nazionali sulle offerte pubbliche di acquisto e se vigilati dall’autorità designata ai sensi della direttiva 2004/25. Nel caso austriaco, la vigilanza era stata esercitata dall’autorità dei mercati finanziari e non dall’autorità OPA competente, con conseguente incompatibilità della normativa/prassi nazionale. La seconda questione sulla Carta è rimasta assorbita.

Obblighi nazionali più severi di notifica delle partecipazioni rilevanti: tali obblighi possono essere applicati solo se l’osservanza è affidata all’autorità designata in base alla direttiva 2004/25 sulle offerte pubbliche di acquisto.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 consenta a uno Stato membro di imporre obblighi di notifica delle partecipazioni rilevanti più severi, derivanti da norme adottate in materia di OPA, ma facendo vigilare tali obblighi da un’autorità diversa da quella designata ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2004/25. 2) Se l’articolo 47 della Carta osti a una prassi nazionale che attribuisce efficacia vincolante, in un successivo procedimento sanzionatorio, a una decisione definitiva dell’autorità OPA, precludendo all’interessato di contestare nuovamente i fatti e il diritto.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 osta a una normativa nazionale che imponga obblighi di notifica delle partecipazioni rilevanti più severi, previsti in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, se l’osservanza di tali obblighi non è affidata a un’autorità designata dallo Stato membro in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25. Poiché tale requisito manca, la Corte non ha ritenuto necessario esaminare l’articolo 47 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/109/CE
  • Direttiva 2013/50/UE
  • Direttiva 2004/25/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), direttiva 2004/109/CE
  • Articolo 4 direttiva 2004/25/CE
  • Articolo 9 direttiva 2004/109/CE
  • Articolo 10 direttiva 2004/109/CE
  • Articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Obblighi più severi di notifica delle partecipazioni rilevanti e competenza dell’autorità di vigilanza

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Austria) in una controversia tra Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP e GM, da un lato, e la Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), dall’altro, in relazione a sanzioni amministrative per omessa notifica di partecipazioni rilevanti in una società quotata. La questione centrale concerne il rapporto tra la direttiva 2004/109 sugli obblighi di trasparenza e la direttiva 2004/25 sulle offerte pubbliche di acquisto.

Fatti e procedimento principale

Le autorità austriache avevano ritenuto che i ricorrenti avessero "agito di concerto" nell’acquisto di azioni di Conwert Immobilien SE e che, per effetto dell’attribuzione reciproca dei diritti di voto, avessero superato la soglia rilevante che imponeva l’obbligo di notifica. La FMA aveva inflitto sanzioni per violazione dell’articolo 92, paragrafo 7, del BörseG 1989, che estende gli obblighi di notifica ai diritti di voto attribuibili ai sensi dell’ÜbG, legge di trasposizione della direttiva 2004/25.

Prima di tali sanzioni, la Commissione che vigila sulle OPA, autorità designata in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25, aveva già accertato con decisione definitiva che i medesimi soggetti erano tenuti a presentare un’offerta obbligatoria perché avevano raggiunto la soglia del 30% dei diritti di voto in quanto soggetti agenti di concerto. La FMA si era ritenuta vincolata da tale decisione nel procedimento sanzionatorio successivo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2004/109, come modificata dalla direttiva 2013/50, e segnatamente l’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), l’articolo 9 e l’articolo 10;
  • la direttiva 2004/25, in particolare gli articoli 2, paragrafo 1, lettera d), 4 e 5;
  • l’articolo 47 della Carta.

Il considerando 12 della direttiva 2013/50 è essenziale per comprendere la ratio della modifica: istituire un regime armonizzato per la notifica delle partecipazioni rilevanti e consentire deroghe solo nei casi tassativamente previsti.

Prima questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se, per applicare gli "obblighi più severi" ammessi dall’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109, fosse necessario che:

  • le norme nazionali siano adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto o a operazioni analoghe;
  • l’osservanza di tali norme sia affidata a un’autorità designata in conformità all’articolo 4 della direttiva 2004/25.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la direttiva 2013/50 ha eliminato la precedente facoltà degli Stati membri di imporre obblighi più severi in materia di notifica, salvo le deroghe espressamente previste. La deroga di cui al punto iii) riguarda disposizioni nazionali adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto e alle operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa, sottoposte alla vigilanza delle autorità designate ai sensi della direttiva 2004/25.

Secondo la Corte:

  • le norme nazionali basate sulla nozione di "persone che agiscono di concerto" e collegate all’obbligo di offerta obbligatoria costituiscono effettivamente "disposizioni adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto";
  • tuttavia, il requisito della "vigilanza" implica che il controllo e l’assicurazione dell’osservanza di tali obblighi siano affidati all’autorità designata ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2004/25;
  • tale requisito non può essere soddisfatto da un’autorità competente ai sensi della sola direttiva 2004/109, perché ciò estenderebbe indebitamente la portata della deroga e della relativa armonizzazione.

La Corte interpreta inoltre il termine "vigilanza" nel suo significato comune, che include il controllo effettivo e, quindi, la capacità di assicurare l’osservanza della disciplina.

Applicazione al caso concreto

Nel caso austriaco, l’autorità designata in conformità alla direttiva 2004/25 era la Commissione che vigila sulle OPA, mentre la vigilanza sull’obbligo di notifica più severo era stata svolta dalla FMA, autorità competente ai sensi della direttiva 2004/109. Per la Corte, ciò non soddisfa la condizione imposta dall’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii).

Seconda questione pregiudiziale

Alla luce della risposta alla prima questione, la Corte ha ritenuto non necessario interpretare l’articolo 47 della Carta. La questione sul vincolo derivante da una precedente decisione amministrativa definitiva resta quindi assorbita.

Dispositivo e principio affermato

La Corte ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 osta a una normativa nazionale che assoggetti i possessori di azioni, o le persone di cui agli articoli 10 e 13 della stessa direttiva, a obblighi di notifica più severi derivanti da norme adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, se l’osservanza di tali obblighi non è affidata a un’autorità designata ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2004/25.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori e i consulenti, la pronuncia chiarisce che:

  • gli Stati membri possono mantenere regole nazionali più incisive solo entro i limiti della deroga europea;
  • la competenza dell’autorità di vigilanza è un elemento costitutivo della deroga, non un profilo meramente organizzativo;
  • nei gruppi societari e nelle situazioni di concertazione tra investitori, occorre verificare con attenzione quale autorità sia competente a controllare l’obbligo informativo, perché la ripartizione delle competenze può incidere sulla validità del sistema sanzionatorio.

Come è indicizzato

Materietrasparenza dei mercati finanziaripartecipazioni rilevantiofferte pubbliche di acquistopoteri delle autorità di vigilanzatutela giurisdizionale effettiva

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