Sentenza n. 964/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 526 del 19 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 526 del 19 luglio 2024, relativa all'assegnazione della carta elettronica per la formazione docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 526 del 19 luglio 2024. Tale pronuncia aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 e aveva condannato il Ministero alla corresponsione, tramite la carta, dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre agli interessi legali. La sentenza era divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 14 maggio 2025, ed era stata notificata all'Amministrazione il 7 ottobre 2024; era inoltre decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Poiché il titolo giudiziale non risultava eseguito, la creditrice ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere deduzioni sul merito e senza dimostrare l'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Siena, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione delle misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individua le finalità e le modalità attributive della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del titolo giudiziale da eseguire.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio applicabile prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine risultava decorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di un giudicato rende fondato il ricorso e impone all'amministrazione soccombente di adottare tutti gli adempimenti necessari entro il termine fissato dal giudice.
- Quando l'amministrazione non dimostra l'avvenuta esecuzione del titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del giudicato e fissare un termine perentorio o comunque determinato per adempiere.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin dalla sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di compiere gli adempimenti amministrativi necessari e di provvedere al pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale.
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