Cassazione Civile, Ordinanza n. 22092/2025 del 31/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una parte per far accertare la simulazione relativa di un atto di compravendita del 1992 e, per conseguenza, la comproprietà al 50% dell'immobile oggetto dell'atto, nonché la comproprietà di serre, terreno e costruzione insistenti sul fondo. Il convenuto ha eccepito l'esistenza di un giudicato esterno derivante da altra sentenza. Il Tribunale aveva rigettato l'eccezione per mancanza, nella copia della sentenza prodotta, dell'attestazione di passaggio in giudicato, e poi aveva accolto la domanda principale. In appello, il giudice di secondo grado aveva accolto l'eccezione di giudicato esterno e annullato entrambe le sentenze. La Cassazione, adita dalla controparte, aveva cassato con rinvio, affermando che l'onere di provare il giudicato esterno grava su chi lo eccepisce e richiede non solo la produzione della sentenza, ma anche la certificazione attestante l'irrevocabilità. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto vincolante il principio di diritto enunciato dalla Cassazione e ha rigettato l'appello del convenuto. Nel ricorso per cassazione oggetto dell'ordinanza, il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non aveva valutato una prova documentale che dimostrerebbe che la sentenza invocata come giudicato era stata tempestivamente prodotta in copia munita di certificazione di passaggio in giudicato nel precedente giudizio di appello; 2) violazione dell'art. 649 c.p.c. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di rinvio ritenuto insussistente o non più esaminabile il giudicato esterno. La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto i due motivi, congiuntamente esaminati, inammissibili: ha affermato che la questione della mancanza dell'attestazione in primo grado era coperta da giudicato interno; che, se la relativa questione fosse stata controversa, il rimedio eventualmente esperibile sarebbe stato la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.; e che comunque nel giudizio di rinvio, essendo giudizio "chiuso", non era possibile introdurre nuovi elementi di prova per supplire alla originaria mancanza dell'attestazione. Ha inoltre ritenuto non censurabile la mera deduzione degli effetti giuridici che la sentenza di rinvio produrrebbe.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli correlati e unitariamente infondati sul piano processuale. Ha confermato che nel giudizio di rinvio non potevano essere introdotti nuovi elementi di prova per sanare la mancanza originaria dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza invocata come giudicato esterno. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 124 disp. att. c.p.c.
attestazione idonea a provare il passaggio in giudicato della sentenza
la certificazione di cancelleria attestante l'irrevocabilità è necessaria per provare il giudicato esterno quando la sentenza sia prodotta in altro giudizio
art. 384, secondo comma, c.p.c.
il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riesaminare quanto già deciso nei limiti del dictum rescindente
art. 649 c.p.c.
la disciplina del giudicato impedisce la riproposizione della medesima controversia, ma l'eccezione richiede prova del giudicato esterno
art. 395, n. 4, c.p.c.
ove la questione sulla documentazione decisiva non sia stata controversa, il rimedio astrattamente esperibile può essere la revocazione per errore di fatto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è stato dedotto ma ritenuto inammissibile nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Chi eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di produrre la sentenza rilevante corredata dall'attestazione di passaggio in giudicato; la sola produzione del provvedimento non basta, se manca la certificazione richiesta.
- La mancanza originaria della prova del giudicato esterno non può essere sanata con nuove produzioni documentali nel giudizio di rinvio, che ha natura chiusa e non consente l'introduzione di nuovi elementi probatori.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare questioni già definite o consentire che si eluda il perimetro del rinvio mediante allegazioni probatorie tardive.
- Se un fatto documentale decisivo non è stato oggetto di contestazione o di adeguata impugnazione nel precedente grado, la parte non può trasformare la mancata contestazione in un nuovo thema decidendum nel successivo giudizio di legittimità o di rinvio; il rimedio eventualmente pertinente può essere la revocazione per errore di fatto.
- Una censura in cassazione che si risolva in mere considerazioni sugli effetti giuridici della decisione, senza una reale violazione di legge o un vizio argomentativo tipico, non integra un motivo di impugnazione ammissibile.
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