Cassazione Penale, Sentenza n. 10116/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 28/01/2022 che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria condannando Kallo Mamba per furto con strappo (requalificazione da tentata rapina aggravata) e per evasione. Il ricorso in cassazione, proposto dal difensore, articolava tre motivi: 1) violazione di norme processuali e nullità (artt. 178, comma 1, lett. b) e 179 c.p.p.), con la censura che il giudizio immediato sarebbe stato illegittimo per mancanza del requisito dell'evidenza della prova; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. per aver dato decisivo affidamento alle sole dichiarazioni della parte offesa (con presunta motivazione viziata da xenofobia e assenza di riscontri esterni); 3) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) per contraddittorietà e manifesta illogicità circa la configurabilità del delitto di evasione nonostante l'arresto non fosse stato poi convalidato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e ne ha disposto l'inammissibilità. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura aspecifica perché ripropone argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice d'appello e ha richiamato il principio secondo cui la decisione che dispone il giudizio immediato è endoprocessuale e non sindacabile in cassazione. Sul secondo motivo ha rilevato la genericità della doglianza e ha osservato che la presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. non è deducibile come violazione di legge ai sensi delle lett. b) o c) dell'art. 606, potendo essere fatta valere solo come vizio di motivazione nella forma prevista dalla lett. e). Sul terzo motivo ha ritenuto coerente e logico l'iter motivazionale dei giudici di merito: per il reato di evasione la legalità dell'arresto va valutata con giudizio ex ante, per cui l'assenza di successiva convalida non esclude necessariamente la fattispecie. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p.
Riferita nella censura come norma sulla pronuncia di nullità connessa al giudizio immediato; la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica e non meritevole di sindacato in cassazione.
art. 179 c.p.p.
Citata nella prospettazione di nullità del giudizio immediato; la Corte ha confermato che l'eccezione era già stata esaminata e respinta dal giudice d'appello e non può essere ri-proposta in cassazione in termini aspecifici.
art. 192 c.p.p.
La Corte ricorda che la presunta violazione delle regole sulla valutazione delle dichiarazioni (art. 192) non costituisce di per sé una violazione di legge ai sensi delle lett. b) o c) dell'art. 606 c.p.p.; può rilevarsi solo come vizio di motivazione (lett. e) quando il vizio emerga dal testo della decisione impugnata.
art. 606 c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato le distinzioni tra le diverse lettere (b, c, e) per valutare la ricevibilità e la natura delle doglianze proposte.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato in tema di aspecificità del motivo d'appello/ricorso: la mancanza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e la decisione impugnata determina inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per la condanna alle spese.
art. 390 c.p.p.
Richiamato indirettamente nella valutazione della convalida dell'arresto: la Corte osserva che la mancata formulazione della richiesta di convalida non incide sulla valutazione ex ante della legalità dell'arresto ai fini del reato di evasione.
art. 23 d.l. n. 137/2020 e successive proroghe
Norme che hanno disciplinato il procedimento camerale e le modalità di trattazione in udienza; menzionate come riferimento procedurale per lo svolgimento del procedimento.
Massime di principio
- Non è possibile riproporre in cassazione, in termini aspecifici, le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d'appello: ciò determina l'inammissibilità del motivo per aspecificità.
- Le censure relative alla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni (art. 192 c.p.p.) non possono essere portate come semplice violazione di legge secondo le lett. b) o c) dell'art. 606 c.p.p.; vanno impostate come vizio di motivazione (lett. e) e devono emergere chiaramente dal testo della decisione impugnata.
- La decisione del giudice che dispone il giudizio immediato è endoprocessuale e, in linea generale, non sindacabile in cassazione quanto alla sua legittimità formale, salvo profili di nullità specifici e adeguatamente motivati.
- Ai fini della configurabilità del reato di evasione, la legalità dell'arresto o della detenzione va valutata con riferimento al momento dell'esecuzione della misura (giudizio ex ante); la successiva mancata convalida non esclude automaticamente la fattispecie.
- Le eventuali sanzioni accessorie processuali (spese e somme da versare alla Cassa delle ammende) possono essere comminate anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che si dimostri la mancanza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10088/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10091/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10092/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10093/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10094/2023 del 10/03/2023
- Sentenza penale · 10 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 10095/2023 del 10/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →