Cassazione Penale, Sentenza n. 43467/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso con due motivi: violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di tutti i reati contestati, nonostante fosse stata valutata la recidiva qualificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati limitatamente ai reati indicati ai capi b) e c) (artt. 485 e 494 c.p.), dichiarando tali reati estinti per prescrizione e annullando senza rinvio la sentenza impugnata per quei capi. Quanto al reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.), il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la Corte ha proceduto direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., eliminando gli aumenti: la pena per il furto è stata rideterminata in 1 anno di reclusione e 200 euro di multa. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione e la Corte ha in parte accolto tale richiesta.
Norme richiamate
art. 485 c.p.
Norma riferita a uno dei reati satellite (capo b o c); la Corte ha ritenuto il reato estinto per prescrizione.
art. 494 c.p.
Norma riferita a uno dei reati satellite (capo b o c); la Corte ha ritenuto il reato estinto per prescrizione.
art. 624 e art. 625 comma 1 n.4 c.p.
Norme che disciplinano il reato di furto aggravato ritenuto nel giudizio di merito; la recidiva reiterata e specifica è stata ritenuta applicabile e incide sul calcolo della pena ai fini della prescrizione.
art. 69 c.p.
Regola sul confronto tra recidiva e circostanze attenuanti (bilanciamento/equivalenza). La Corte afferma che, ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva contestata e ritenuta in sentenza va considerata anche se nel giudizio di comparazione è stata bilanciata o considerata equivalente.
art. 157 c.p.
Norma per l'individuazione della pena da confrontare con i termini di prescrizione; applicata per determinare la pena teorica del reato di furto con le aggravanti rilevanti ai fini della prescrizione.
art. 63 comma 4 c.p.
Prevede l'aumento di un terzo della pena per determinate ipotesi; tale aumento è stato computato per il calcolo del termine di prescrizione del reato di furto.
art. 161 c.p.
Norma che disciplina l'aumento dei termini di prescrizione in presenza di determinate circostanze; citata in relazione al conteggio del termine finale di prescrizione.
art. 159 c.p.
Riguarda le sospensioni del corso della prescrizione per determinati atti processuali; la Corte ha considerato i giorni di sospensione per rinvii d'udienza nel calcolo della maturazione della prescrizione dei reati satellite.
art. 620 lett. l) c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla in parte la sentenza, di procedere direttamente alla rideterminazione della pena; usata per eliminare gli aumenti e rideterminare la pena per il furto senza rinvio.
Massime di principio
- La recidiva contestata e ritenuta in sentenza va considerata ai fini del calcolo della prescrizione anche se, nel giudizio di comparazione, è stata bilanciata o dichiarata equivalente alle attenuanti.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando accerta l'estinzione del reato per prescrizione e può declarare l'estinzione direttamente per i capi interessati.
- Se i reati hanno diverse pene edittali, la prescrizione può maturare separatamente per i reati 'satellite' prima che per il reato principale; occorre calcolare il termine di prescrizione per ciascun capo tenendo conto di aggravanti e sospensioni.
- I periodi di sospensione del corso della prescrizione (per es. rinvii d'udienza) devono essere computati con precisione perché possono determinare la maturazione della prescrizione prima della sentenza d'appello.
- Quando la Cassazione annulla solo in parte la sentenza e la riconsiderazione della pena è limitata a mere elisioni di aumenti, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., senza rinvio.
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