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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43467/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso con due motivi: violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di tutti i reati contestati, nonostante fosse stata valutata la recidiva qualificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati limitatamente ai reati indicati ai capi b) e c) (artt. 485 e 494 c.p.), dichiarando tali reati estinti per prescrizione e annullando senza rinvio la sentenza impugnata per quei capi. Quanto al reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.), il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la Corte ha proceduto direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., eliminando gli aumenti: la pena per il furto è stata rideterminata in 1 anno di reclusione e 200 euro di multa. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione e la Corte ha in parte accolto tale richiesta.

Norme richiamate

  • art. 485 c.p.

    Norma riferita a uno dei reati satellite (capo b o c); la Corte ha ritenuto il reato estinto per prescrizione.

  • art. 494 c.p.

    Norma riferita a uno dei reati satellite (capo b o c); la Corte ha ritenuto il reato estinto per prescrizione.

  • art. 624 e art. 625 comma 1 n.4 c.p.

    Norme che disciplinano il reato di furto aggravato ritenuto nel giudizio di merito; la recidiva reiterata e specifica è stata ritenuta applicabile e incide sul calcolo della pena ai fini della prescrizione.

  • art. 69 c.p.

    Regola sul confronto tra recidiva e circostanze attenuanti (bilanciamento/equivalenza). La Corte afferma che, ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva contestata e ritenuta in sentenza va considerata anche se nel giudizio di comparazione è stata bilanciata o considerata equivalente.

  • art. 157 c.p.

    Norma per l'individuazione della pena da confrontare con i termini di prescrizione; applicata per determinare la pena teorica del reato di furto con le aggravanti rilevanti ai fini della prescrizione.

  • art. 63 comma 4 c.p.

    Prevede l'aumento di un terzo della pena per determinate ipotesi; tale aumento è stato computato per il calcolo del termine di prescrizione del reato di furto.

  • art. 161 c.p.

    Norma che disciplina l'aumento dei termini di prescrizione in presenza di determinate circostanze; citata in relazione al conteggio del termine finale di prescrizione.

  • art. 159 c.p.

    Riguarda le sospensioni del corso della prescrizione per determinati atti processuali; la Corte ha considerato i giorni di sospensione per rinvii d'udienza nel calcolo della maturazione della prescrizione dei reati satellite.

  • art. 620 lett. l) c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla in parte la sentenza, di procedere direttamente alla rideterminazione della pena; usata per eliminare gli aumenti e rideterminare la pena per il furto senza rinvio.

Massime di principio

  • La recidiva contestata e ritenuta in sentenza va considerata ai fini del calcolo della prescrizione anche se, nel giudizio di comparazione, è stata bilanciata o dichiarata equivalente alle attenuanti.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando accerta l'estinzione del reato per prescrizione e può declarare l'estinzione direttamente per i capi interessati.
  • Se i reati hanno diverse pene edittali, la prescrizione può maturare separatamente per i reati 'satellite' prima che per il reato principale; occorre calcolare il termine di prescrizione per ciascun capo tenendo conto di aggravanti e sospensioni.
  • I periodi di sospensione del corso della prescrizione (per es. rinvii d'udienza) devono essere computati con precisione perché possono determinare la maturazione della prescrizione prima della sentenza d'appello.
  • Quando la Cassazione annulla solo in parte la sentenza e la riconsiderazione della pena è limitata a mere elisioni di aumenti, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., senza rinvio.

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