Sentenza n. 644/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza, adottato il 24 dicembre 2025 e notificato l’8 gennaio 2026
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Pesaro e Urbino, Sportello Unico Immigrazione, con cui erano state cessate le misure di accoglienza. Nel corso del giudizio è emerso, ed è stato documentato, che il ricorrente era stato inserito in un centro di accoglienza a Pesaro, nel quale tuttora si trovava. Ritenendo tale inserimento nel CAS satisfattivo della pretesa azionata, la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il giudizio è stato definito in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previa interlocuzione con le parti e senza opposizioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’inserimento del ricorrente in un centro di accoglienza a Pesaro avesse soddisfatto la pretesa oggetto del ricorso. La sentenza è stata adottata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le spese processuali sono state compensate tra le parti in ragione della natura della controversia e degli interessi coinvolti. Quanto alla richiesta di liquidazione dei compensi del difensore, il Collegio ha precisato che avrebbe provveduto con separato decreto, all’esito di apposita udienza.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
senza opposizione delle parti
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, dopo aver sentito le parti in camera di consiglio, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, un comportamento o un provvedimento dell’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sull’impugnazione.
- L’inserimento del richiedente in un centro di accoglienza può essere ritenuto satisfattivo della pretesa azionata contro la cessazione delle misure di accoglienza, quando tale circostanza risulti documentata e il ricorrente la riconosca come idonea a soddisfare la domanda.
- Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. dopo che il collegio abbia sentito le parti e in assenza di opposizioni.
- La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle per giusti motivi, valutando anche la natura della controversia e gli interessi coinvolti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →