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Sentenza

Sentenza n. 644/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza, adottato il 24 dicembre 2025 e notificato l’8 gennaio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Pesaro e Urbino, Sportello Unico Immigrazione, con cui erano state cessate le misure di accoglienza. Nel corso del giudizio è emerso, ed è stato documentato, che il ricorrente era stato inserito in un centro di accoglienza a Pesaro, nel quale tuttora si trovava. Ritenendo tale inserimento nel CAS satisfattivo della pretesa azionata, la parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il giudizio è stato definito in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previa interlocuzione con le parti e senza opposizioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’inserimento del ricorrente in un centro di accoglienza a Pesaro avesse soddisfatto la pretesa oggetto del ricorso. La sentenza è stata adottata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le spese processuali sono state compensate tra le parti in ragione della natura della controversia e degli interessi coinvolti. Quanto alla richiesta di liquidazione dei compensi del difensore, il Collegio ha precisato che avrebbe provveduto con separato decreto, all’esito di apposita udienza.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    senza opposizione delle parti

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, dopo aver sentito le parti in camera di consiglio, quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, un comportamento o un provvedimento dell’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sull’impugnazione.
  • L’inserimento del richiedente in un centro di accoglienza può essere ritenuto satisfattivo della pretesa azionata contro la cessazione delle misure di accoglienza, quando tale circostanza risulti documentata e il ricorrente la riconosca come idonea a soddisfare la domanda.
  • Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. dopo che il collegio abbia sentito le parti e in assenza di opposizioni.
  • La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle per giusti motivi, valutando anche la natura della controversia e gli interessi coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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