Sentenza n. 293/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento e/o l'annullamento A) Per quanto riguarda il RICORSO PRINCIPALE: A.1) per l'ottemperanza e/o l’esatta ottemperanza alla sentenza di esecuzione del giudicato n. -OMISSIS- del TAR Liguria e occorrendo alle sentenze di esecuzione del giudicato di questo T.A.R. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, nonché la condanna, ai sensi dell'art. 112 comma 3, Cod. proc. amm., al risarcimento del danno conseguente alla reiterata elusione del giudicato da commisurarsi in una somma di denaro a titolo risarcitorio parametrata al minor trattamento economico fruito dal ricorrente a causa della mancata nomina a professore ordinario, calcolata dal 1° novembre 2021 data di decorrenza degli effetti del decreto rettorale 5 ottobre 2021 n. -OMISSIS-, con cui il controinteressato è stato nominato professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria oggetto dell'indetta procedura selettiva e sino al momento in cui il ricorrente inizierà a ricevere lo stipendio da docente di prima fascia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; A.2) in via subordinata, per la declaratoria di nullità o l’annullamento, previa sospensione: - del Decreto rettorale n. -OMISSIS- del 17/7/2025 Prot. -OMISSIS- del 17/7/2025 con cui "Art. 1 - E' accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (-OMISSIS-), per il settore scientifico disciplinare ICAR/02 Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia (Cod. SSD - Denominazione nuovo SSD CEAR-01/B Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia), settore concorsuale 08/A1 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime (Cod. GSD - Denominazione nuovo GSD 08/CEAR-01 Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime); Art. 2 - E' dichiarato vincitore della procedura il Prof. -OMISSIS-, studioso in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010”; - di ogni atto antecedente, preparatorio, presupposto, consequenziale e comunque connesso richiamato e non nel superiore decreto anche se non conosciuto, tra cui: -- la nota n. -OMISSIS- del 03/07/2025, il cui esatto contenuto è sconosciuto al ricorrente, richiamata nel sopra impugnato Decreto Rettorale in cui si legge "avente ad oggetto Procedura selettiva volta alla copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 08/A1 - IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME - settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - COSTRUZIONE IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA, - presso il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (-OMISSIS-) - Sentenza TAR Liguria n.-OMISSIS- annunciata con il citato decreto di nomina, con la quale sono state fornite alla Commissione “alcune indicazioni operative finalizzate a dare corretta esecuzione alla decisione in parola, che tengono conto del parere reso dall'Avvocatura Distrettuale di Genova in riscontro a specifici quesiti formulati dall'Ateneo in merito alle statuizioni del Giudice Amministrativo"; -- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 20.6.2025 e decreto n. -OMISSIS- del 16.7.2025 di rettifica, ivi compresi tutti i giudizi espressi e gli allegati tra cui il verbale del 8/07/2025 della prima seduta; -- del verbale dell'11/07/2025 della seconda seduta; della relazione riassuntiva dei lavori svolti della Commissione giudicatrice nominata con D.R. dell'Università di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 20.6.2025 e del Decreto n. -OMISSIS- del 16.7.2025 di rettifica, ivi compresi tutti i giudizi espressi e gli allegati; della sconosciuta, se esistente, “proposta di chiamata” dell'Università degli Studi di -OMISSIS- ex art. 10 del “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia di cui all'art. 18 della legge 30.12.2010 n. 240” del Prof. -OMISSIS-; del non conosciuto decreto rettorale dell'Università degli Studi di -OMISSIS- con cui il controinteressato sia già stato formalmente nominato Professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria oggetto dell'indetta procedura selettiva; dei non conosciuti atti con cui sia stata disposta la presa di servizio del Prof. -OMISSIS- presso il Dipartimento di Ingegneria oggetto della procedura tra cui il Verbale del Consiglio di Dipartimento riunione del 16 settembre 2025 del -OMISSIS- dell'Università degli -OMISSIS- -OMISSIS- (all. G) con cui il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza (14 voti favorevoli e 1 astenuto) con il solo voto dei Professori di I fascia, delibera la proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS- con presa di servizio alla prima data disponibile; B) Per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato dal controinteressato: - l’esatta ottemperanza della sentenza n° -OMISSIS- del TAR Liguria e/o occorrendo delle sentenze nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del Tar Liguria e per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia e/o per l’annullamento in parte qua del verbale della seconda seduta in data 11/7/25 laddove la quarta Commissione ha rivalutato, quanto alla macrocategoria Produzioni Scientifiche, anche il subcriterio d) o, comunque, quanto al suddetto subcriterio d), per la parte in cui ha attribuito al controinteressato il giudizio “buono” in luogo di “ottimo”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della quarta riedizione della procedura selettiva per la chiamata a professore di prima fascia, conclusa con la dichiarazione del controinteressato quale vincitore, nonché il successivo decreto di nomina e presa di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, in via principale, azione di ottemperanza alle precedenti sentenze del TAR Liguria che avevano annullato le precedenti selezioni e imposto la rivalutazione della produzione scientifica secondo i criteri originari e il parametro conformativo della chiara preponderanza del ricorrente. Ha dedotto che la quarta Commissione avesse eluso il giudicato: attribuendo al ricorrente soltanto il giudizio di ottimo, anziché un giudizio idoneo a esprimere la chiara preponderanza già accertata; rivalutando in concreto soltanto due dei quattro subcriteri della produzione scientifica; non valorizzando adeguatamente la superiorità del ricorrente quanto a consistenza, citazioni, indice di Hirsch e collocazione editoriale; e omettendo di motivare le ragioni della prevalenza del controinteressato. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni economici e curriculari derivanti dalla reiterata elusione del giudicato. In via subordinata ha dedotto l'annullabilità degli atti per difetto di istruttoria, travisamento del curriculum e omessa o errata valutazione delle attività e delle dichiarazioni dei candidati. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che la Commissione non avrebbe potuto rivalutare tutti i subcriteri della produzione scientifica e avrebbe illegittimamente peggiorato la propria valutazione relativa alla collocazione editoriale.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto procedibile il ricorso anche dopo la nomina e la presa di servizio del controinteressato, rilevando che l'impugnazione del decreto di approvazione della procedura è sufficiente e che l'eventuale caducazione di tale atto si estende agli atti successivi, fondati su di esso. Ha respinto il ricorso incidentale: il controinteressato non poteva contestare, in sede di ottemperanza, i criteri conformativi delle precedenti sentenze non impugnate; in ogni caso, il giudicato imponeva la rivalutazione di tutti i quattro subcriteri della produzione scientifica secondo il parametro della chiara preponderanza del ricorrente. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la quarta Commissione avesse compiuto una rivalutazione meramente cosmetica: il passaggio del ricorrente da quasi ottimo a ottimo e quello del controinteressato da ottimo a buono esprimevano una mera prevalenza, non la chiara preponderanza imposta dal giudicato. La Commissione, inoltre, aveva sostanzialmente omesso una valutazione effettiva dei subcriteri relativi alla congruenza della produzione scientifica e all'apporto individuale nei lavori in collaborazione, assegnando una parità acritica, e non aveva adeguatamente valorizzato i rilevanti differenziali quantitativi e qualitativi a favore del ricorrente. Ha accolto anche il terzo motivo, ravvisando difetto di motivazione sulle ragioni della prevalenza del controinteressato. Ha invece respinto il secondo motivo, poiché il giudicato imponeva la riedizione del solo segmento relativo alla produzione scientifica e non la rivalutazione di tutte le macro-categorie della selezione. In ragione della reiterata elusione del giudicato e della progressiva consumazione della discrezionalità amministrativa e tecnica dell'Università, il TAR ha esercitato il potere sostitutivo in sede di ottemperanza, dichiarando direttamente il ricorrente vincitore della procedura e ordinando all'Università di adottare gli atti necessari entro quindici giorni. Ha dichiarato la nullità degli atti della quarta selezione per violazione ed elusione del giudicato e la caducazione del decreto di nomina e presa di servizio del controinteressato. Ha accolto la domanda risarcitoria, riconoscendo il danno economico pari alle differenze retributive tra il trattamento da professore ordinario e quello effettivamente percepito, dalla nomina originaria del controinteressato fino alla presa di servizio del ricorrente, oltre interessi, nonché il danno curriculare liquidato equitativamente in euro 6.000. L'azione subordinata di annullamento è stata dichiarata improcedibile per l'integrale soddisfazione dell'interesse mediante l'actio judicati. Le spese sono state compensate nei confronti del controinteressato e poste a carico dell'Università, liquidate in euro 12.993 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
Disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima fascia cui si riferisce la selezione controversa.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Consente di chiedere, nel giudizio di ottemperanza, il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare direttamente il provvedimento o di determinarne il contenuto quando l'amministrazione sia rimasta inottemperante.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
Fondamento della dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
art. 134, comma 1, lett. a), c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, giurisdizione estesa al merito, consentendo l'esercizio del potere sostitutivo.
art. 240, comma 1, l. 240/2010
Il testo indica l'art. 16 della legge n. 240/2010 quale riferimento per l'abilitazione scientifica nazionale del candidato dichiarato vincitore.
art. 9 del Regolamento di Ateneo
valutazione della «consistenza complessiva» della produzione scientifica
Impone la valutazione della produzione scientifica nella sua consistenza complessiva, senza indebite limitazioni temporali o ponderali.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza, la riedizione del potere amministrativo deve rispettare puntualmente il contenuto conformativo del giudicato; l'adozione di nuovi criteri, subcriteri o pesi, ovvero la rivalutazione soltanto apparente degli elementi prescritti, integra violazione o elusione del giudicato e determina la nullità degli atti adottati.
- Quando il giudicato impone la rivalutazione di tutti i profili di una determinata macro-categoria e stabilisce che un candidato presenta una chiara preponderanza, l'amministrazione deve esaminare effettivamente ciascun subcriterio e attribuire a tale preponderanza un differenziale valutativo congruo. Una mera variazione nominale dei giudizi, non idonea a riflettere la differenza accertata, costituisce ottemperanza solo formale ed elusione del giudicato.
- La reiterata adozione di atti elusivi del giudicato può determinare la progressiva consumazione della discrezionalità amministrativa e tecnica dell'amministrazione, consentendo al giudice dell'ottemperanza di sostituirsi all'amministrazione e attribuire direttamente il bene della vita, purché la prevalenza del ricorrente risulti anche accertata nel giudizio e non derivi dal solo contrasto formale con il giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può dichiarare direttamente vincitore un candidato quando il potere amministrativo sia stato esercitato più volte in violazione del giudicato, la discrezionalità residua risulti esaurita e dagli atti emerga con certezza la prevalenza sostanziale del candidato, senza necessità di una quinta riedizione della procedura.
- La domanda di annullamento proposta insieme all'actio judicati diviene improcedibile quando la dichiarazione di nullità per violazione del giudicato e l'esercizio del potere sostitutivo assicurano integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- L'impugnazione del provvedimento di approvazione degli atti di una procedura selettiva è sufficiente a radicare l'interesse alla decisione anche se sia intervenuto un autonomo atto di nomina e presa di servizio del vincitore, quando quest'ultimo costituisca conseguenza necessaria del primo; la caducazione dell'atto presupposto si estende all'atto successivo secondo il principio simul stabunt simul cadent.
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