Cassazione Penale, Ordinanza n. 24332/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, pur assolvendo limitatamente alla condotta distrattiva di euro 541.728,65 perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la responsabilità già affermata in primo grado per ulteriori fatti di bancarotta fraudolenta impropria e per distrazione. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge ed erronea motivazione nella valutazione del compendio probatorio, sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo e, in modo generico, l'assenza del nesso di causalità; in particolare ha contestato la ricostruzione della condotta distrattiva di euro 79.250,00, che la Corte territoriale aveva escluso essere destinata a "scostamenti salariali". Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto motivo ha censurato il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul quadro probatorio, sull'elemento soggettivo e sul nesso causale fossero assertive e non proponibili in sede di legittimità; che la censura sulle attenuanti generiche investisse una valutazione discrezionale del giudice di merito adeguatamente motivata alla luce degli artt. 132 e 133 c.p.; e che il motivo sui benefici della sospensione condizionale e della non menzione fosse manifestamente infondato, poiché l'entità della pena e i precedenti penali ostavano alla loro concessione. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 132 e 133 c.p.
la determinazione della pena base e la sua graduazione, anche in relazione al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri legali di commisurazione della pena.
cod. pen.
richiamato in relazione alla violazione ed erronea applicazione della legge penale e alla disciplina della pena e dei benefici richiesti; il testo non consente di isolare ulteriori specifici articoli oltre al riferimento agli artt. 132 e 133 c.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure meramente assertive o che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio, specie quando investano la valutazione dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità.
- La doglianza relativa alla mancanza di prova della finalizzazione di somme distrattive a specifiche destinazioni è inammissibile se tende a sostituire la ricostruzione fattuale del giudice di merito con una diversa valutazione alternativa.
- Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e, se motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non è sindacabile in cassazione salvo vizi radicali della motivazione.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione è legittimo quando il giudice di merito evidenzi un ostacolo desumibile dall'entità della pena inflitta e dai precedenti penali dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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