Sentenza n. 2787/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione terza di Lecce n.-OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia - Lecce che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione di opere edilizie realizzate senza permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ordinanza n. 47 del 5 agosto 2013, con cui il dirigente dell'UTC del Comune di Lizzanello, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, aveva ingiunto la demolizione di un fabbricato ad uso deposito, un ripostiglio, un locale pluriuso e una tettoia, realizzati senza permesso di costruire su un terreno in proprietà indivisa. In precedenza il Comune di Cavallino aveva adottato un'analoga ordinanza, poi annullata dal TAR per incompetenza territoriale, in quanto l'area continuava a ricadere nel Comune di Lizzanello. L'appellante ha dedotto, in primo luogo, l'erroneità della sentenza per non avere esaminato un'istanza di rinvio dell'udienza, formulata in attesa dell'adozione del PUG. Ha inoltre riproposto le censure formulate in primo grado: violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere, contraddittorietà e sviamento in relazione alla precedente sentenza del TAR, agli atti comunali e regionali concernenti la ridefinizione dei confini e al Documento programmatico preliminare del PUG; incompetenza relativa; carenza e difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001; difetto di istruttoria e contraddittorietà dell'azione amministrativa. In appello ha sostenuto che il procedimento di ridefinizione dei confini comunali, pendente dal 2006, avrebbe imposto di attendere, valutare l'opportunità della demolizione o investire della questione il consiglio comunale, e che le opere sarebbero state compatibili con il DPP al PUG adottato dal Comune di Lizzanello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. La richiesta di rinvio è stata respinta perché l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il rinvio solo in presenza di una situazione eccezionale; non esiste un diritto della parte al differimento della discussione al di fuori dei casi tassativi. La mera eventualità che l'adozione del PUG facesse venir meno l'interesse alla causa costituisce una circostanza futura e incerta e non incide sulla legittimità dell'ordinanza già adottata. Inoltre, i numerosi rinvii già ottenuti imponevano una rapida definizione della controversia. La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata respinta perché l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto dovuto e vincolato; ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, l'omissione partecipativa è irregolarità non invalidante quando la partecipazione non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto. È stata ritenuta infondata anche la pretesa di una specifica motivazione sull'interesse pubblico, poiché questo è già individuato dal legislatore nell'esigenza di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata. Sono sufficienti la descrizione delle opere abusive e l'individuazione delle violazioni accertate. Il decorso del tempo non impedisce l'esercizio, anche tardivo, del potere repressivo. Non era necessario attendere l'eventuale modifica dei confini comunali, futura e incerta, né investire della questione l'organo politico, in assenza di una base normativa e in contrasto con la doverosità della repressione. Infine, anche l'eventuale compatibilità dell'intervento con il DPP al PUG non avrebbe legittimato la costruzione senza titolo edilizio; tale compatibilità avrebbe potuto rilevare, al più, ai fini della presentazione di una domanda di sanatoria. Nulla è stato disposto sulle spese, per la mancata costituzione dei Comuni.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La repressione degli abusi edilizi realizzati senza permesso di costruire mediante ordine di demolizione costituisce esercizio di potere doveroso e vincolato; la competenza territoriale rilevante è quella esistente al momento della constatazione degli abusi.
art. 7 l. n. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non invalida l'ordine di demolizione quando, trattandosi di potere vincolato, la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative degrada a irregolarità non invalidante quando l'amministrazione dimostri o risulti evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione non costituisce un diritto della parte e può essere disposto, fuori dai casi tassativi, soltanto in presenza di una situazione eccezionale, da valutare bilanciando esigenze difensive e ragionevole durata del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate insieme alla normativa nazionale per giustificare l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie realizzate senza permesso di costruire è un atto dovuto e vincolato, finalizzato al ripristino della legalità urbanistico-edilizia; non richiede una specifica ponderazione dell'interesse pubblico concreto, essendo tale interesse già definito dal legislatore.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullabilità dell'ordine di demolizione quando la natura vincolata del potere renda evidente che la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
- Il potere repressivo degli abusi edilizi può essere esercitato anche a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso; il mero decorso del tempo non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione.
- La competenza territoriale ai fini dell'adozione dell'ordine di demolizione deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'accertamento degli abusi; un eventuale futuro e incerto spostamento dei confini comunali non impone di sospendere o differire l'esercizio del potere repressivo.
- La compatibilità dell'opera abusiva con la disciplina urbanistica vigente o adottata non legittima la realizzazione dell'intervento in assenza del necessario titolo edilizio, potendo eventualmente costituire presupposto per una domanda di sanatoria.
- Fuori dai casi tassativi di rinvio previsti dalla legge, la parte non ha diritto al differimento della trattazione; il rinvio può essere disposto solo per ragioni eccezionali, da bilanciare con l'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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