Cassazione Penale, Ordinanza n. 24764/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23 settembre 2024. Il difensore ha dedotto: con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 337 c.p. per assenza dell'elemento dell'opposizione al compimento di un atto d'ufficio; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 337 c.p. per carenza dell'elemento della minaccia; con il terzo motivo, la violazione dell'art. 81 c.p. e il difetto di motivazione sul relativo punto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva una censura di violazione di legge non dedotta nei motivi di appello, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; ha poi ritenuto gli altri motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di doglianze già disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta congrua e giuridicamente corretta.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È richiamato come norma incriminatrice oggetto delle censure difensive; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a dichiarare inammissibili le doglianze.
art. 81 c.p.
È evocato dal ricorrente con riferimento alla disciplina del concorso formale/continuazione; la Corte non esamina il merito della questione perché il motivo è ritenuto inammissibile.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La Corte lo utilizza per affermare che non possono essere dedotte in cassazione censure di violazione di legge non previamente prospettate nei motivi di appello.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che prospetti una violazione di legge non dedotta con l'appello, poiché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre per la prima volta questioni di diritto non devolute al giudice di merito.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre doglianze già disattese dal giudice di appello, quando la decisione impugnata abbia fornito una motivazione congrua e giuridicamente corretta.
- La Corte di cassazione, in presenza di motivi inammissibili, non esamina il merito delle contestazioni relative alla configurabilità del reato o alla ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie.
- La mera reiterazione delle stesse censure già formulate e respinte in appello non consente di superare il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
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