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Sentenza

Sentenza n. 3938/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 345/2024, depositata e resa pubblica il 23 maggio 2024, Sezione Civile e Lavoro, R.G. n. 833/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 23 dicembre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dalla legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 24 febbraio 2025 (carta docente);

Giustizia amministrativa202601581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Civile e Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a ottenere la carta docente per complessivi euro 1.500,00 e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione il relativo contributo per la formazione professionale. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 23 dicembre 2025. Nonostante la notificazione, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il ricorso è stato notificato il 26 aprile 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendo decorsi 124 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero, qualora non avesse già provveduto nelle more, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle sentenze e agli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi; il TAR li applica per ordinare al Ministero l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'Amministrazione l'adempimento del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto, il ricorso è stato ritenuto tempestivamente proponibile dopo 124 giorni.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso; il TAR ha esteso tale modalità all'attività del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un titolo giurisdizionale passato in giudicato, la sua notificazione all'Amministrazione obbligata e l'inerzia di quest'ultima per ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia, nei limiti e secondo il contenuto del giudicato.
  • Quando il titolo esecutivo comporta per un'Amministrazione dello Stato l'obbligo di pagamento di somme di denaro, l'azione esecutiva non può essere intrapresa prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; decorso tale termine senza adempimento, il giudizio di ottemperanza è proponibile.
  • In caso di persistente inottemperanza dell'Amministrazione anche dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine per l'esercizio sostitutivo dei poteri necessari all'attuazione del giudicato.
  • Il commissario ad acta può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, gli strumenti contabili previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, compreso il pagamento in conto sospeso, quando ciò sia necessario per dare effettiva esecuzione al titolo giudiziale.
  • Non spetta un compenso aggiuntivo al commissario ad acta quando l'incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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