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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04468/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La conferma della responsabilità penale e della pena disposta in appello resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio per i reati di danneggiamento e getto pericoloso di cose. Con un unico motivo, privo di rubrica e quindi senza una chiara enunciazione dei vizi denunciati, la difesa ha lamentato la mancata acquisizione al fascicolo dei filmati di videosorveglianza visionati dalla polizia giudiziaria. La Corte rileva però che la difesa aveva scelto il rito abbreviato secco e avrebbe potuto chiedere in quella sede l'acquisizione dei filmati, se ritenuti rilevanti. Le ulteriori doglianze sono state ritenute meramente di merito, volte a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti senza indicare vizi di legittimità specifici né confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato plurimi e convergenti elementi indiziari.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure non denunciavano in modo specifico vizi di legittimità, ma proponevano una diversa lettura del fatto e della prova.

  • art. 438 c.p.p.

    La Corte richiama la scelta del rito abbreviato secco, evidenziando che in quella sede la difesa avrebbe potuto chiedere l'acquisizione dei filmati ritenuti utili alla decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti o della prova, se non accompagnate da specifici vizi di legittimità e da un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la sentenza di merito abbia fondato la decisione su un quadro indiziario ritenuto coerente e convergente, il ricorso per cassazione deve misurarsi in modo analitico con tale motivazione; una critica generica o assertiva è inidonea a superare la soglia dell'ammissibilità.
  • La scelta del rito abbreviato comporta l'onere per la difesa di attivarsi tempestivamente per l'acquisizione degli elementi probatori ritenuti rilevanti; non è utilmente deducibile in cassazione la mancata acquisizione di atti che potevano essere richiesti nella fase processuale prescelta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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