Cassazione Civile, Ordinanza n. 16618/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ingiunzioni di pagamento TARSU relative alle annualità 2010 e 2012, emesse da un Comune con riguardo a un immobile situato nel territorio comunale. Il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del proprio ricorso in primo grado; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello del Comune, ritenendo fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione perché non risultava provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle ingiunzioni. In cassazione il Comune ha proposto tre motivi: con il terzo ha denunciato motivazione apparente e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992; con il primo ha censurato la violazione di norme sulla notificazione degli atti impositivi e l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla produzione, in atti, degli avvisi di accertamento con relative relate di notifica; con il secondo ha dedotto ulteriori violazioni processuali e tributarie sulla mancata considerazione della prova della notifica. Il contribuente non si è costituito in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il terzo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica, fosse comprensibile e quindi non meramente apparente. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che dagli atti risultavano gli avvisi di accertamento con le relative relazioni di notificazione e che la corte territoriale avrebbe dovuto valutarli, non potendo affermare apoditticamente l’assenza di prova della notifica. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
La Corte distingue i diversi vizi deducibili in cassazione, chiarendo che la motivazione apparente integra nullità denunciabile come error in procedendo, mentre il travisamento del fatto probatorio può essere censurato nei limiti dei numeri 4 o 5 a seconda della natura del fatto.
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro per la censura di omessa o inesatta pronuncia, ma la doglianza sul punto è stata respinta.
art. 132 c.p.c.
È richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte precisa però che, nel caso concreto, una motivazione comprensibile era comunque presente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La norma è richiamata quale requisito motivazionale delle sentenze tributarie; la Corte esclude che fosse stata violata nel caso concreto.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
È invocato per contestare la disciplina della notifica degli atti della riscossione; la Corte accoglie la doglianza nella parte in cui la prova della notificazione risultava in atti ma non valutata dal giudice di merito.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato insieme alle norme sulla notificazione degli avvisi di accertamento, quale parametro della validità della notifica.
art. 14 legge n. 890 del 1982
È richiamato come norma sulla notificazione degli atti a mezzo posta, in relazione alla prova della regolare notifica.
art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006
È richiamato in tema di termini e scansioni dell’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali, rispetto alle eccezioni di decadenza e prescrizione.
art. 115 c.p.c.
È invocato per censurare la mancata considerazione di prova ritualmente prodotta e non contestata; il motivo è stato assorbito.
art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato in relazione al processo tributario e al tema della prova documentale prodotta in giudizio.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel secondo motivo in tema di atti impugnabili e correlati profili processuali tributari.
art. 395, n. 4, c.p.c.
È richiamato per distinguere il travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimediabile mediante revocazione per errore di fatto, da altri vizi deducibili in cassazione.
Massime di principio
- È affetta da nullità per motivazione apparente solo la sentenza che, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione e costringa l’interprete a integrarlo con congetture; non basta un percorso argomentativo sintetico se il ragionamento decisorio è comunque comprensibile.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non coincide con una mera diversa lettura delle risultanze istruttorie: se la svista riguarda il fatto probatorio in sé, il rimedio è la revocazione per errore di fatto; se invece il fatto era controverso e la decisione vi si è pronunciata, la censura può essere proposta in cassazione nei limiti consentiti.
- Quando in atti risultano documenti attestanti la notificazione di avvisi di accertamento, il giudice di merito deve esaminarli e valutarne l’efficacia probatoria prima di escludere la prova della notifica e fondare su tale omissione l’accoglimento dell’eccezione di decadenza o prescrizione.
- L’affermazione dell’inesistenza della prova di notifica è censurabile in cassazione se contraddetta dagli atti di causa e se il giudice abbia omesso di considerare la documentazione ritualmente prodotta.
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