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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17635/2026 del 15/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza di conferma del sequestro preventivo di euro 154.420,00 rinvenuti sulla persona della ricorrente, contestando la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). La ricorrente ha dedotto che la sola condotta di trasporto e parziale occultamento del denaro non integra il reato di autoriciclaggio, che richiede un'attivita di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative; ha altresì contestato l'uso di affermazioni apodittiche del Tribunale circa viaggi e condotte analoghe e la mancanza di elementi a dimostrare il reato presupposto e il superamento delle soglie di punibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale, che ha individuato, almeno nella tipologia, il reato presupposto dell'autoriciclaggio quale dichiarazione infedele ai fini delle imposte (art. 4 d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74), alla luce delle dichiarazioni spontanee dell'indagata (che affermava che la somma proveniva dall'attività di impresa e che intendeva reinvestirla) e della forte incongruenza tra i modesti redditi dichiarati e l'entità della somma rinvenuta. La Corte ha sottolineato che, ai fini del fumus delle fattispecie di riciclaggio/autoriciclaggio, è sufficiente l'individuazione della tipologia del reato presupposto senza la ricostruzione completa di tutti gli estremi fattuali. In conseguenza il sequestro preventivo è stato confermato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l.vo 10 marzo 2000 n. 74

    Indicata come il reato presupposto nella sua tipologia (dichiarazione infedele ai fini delle imposte). La Corte ha ritenuto che, posto a confronto il modesto reddito dichiarato con l'entità del denaro rinvenuto, sussistono fondati indizi del superamento delle soglie di punibilità previste dalla norma.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Richiamata nella parte in cui l'autoriciclaggio richiede attività di impiego, sostituzione o trasferimento di denaro in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. La Corte ha però ritenuto configurabile il fumus avendo individuato il reato presupposto e le circostanze indiziarie rilevanti.

  • artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.

    Richiamati come quadro normativo delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio. La Corte precisa che per le misure cautelari è necessario individuare la tipologia del reato presupposto, anche se non è richiesta la ricostruzione completa di tutti gli elementi fattuali.

  • Cass. Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021 (cita precedenti giurisprudenziali)

    Giurisprudenza richiamata per affermare il principio secondo cui, ai fini del fumus per reati con reato presupposto, occorre almeno individuare la tipologia del reato presupposto, senza che sia obbligatoria la ricostruzione integrale degli estremi storico-fattuali.

Massime di principio

  • La presenza di una somma ingente di denaro in contanti, unita a dichiarazioni dell'indagato che attribuiscono l'origine del denaro a proventi d'impresa e all'intenzione di reinvestirlo, può legittimamente far ritenere, in sede cautelare, l'esistenza di un reato presupposto fiscale (per esempio dichiarazione infedele) come base dell'autoriciclaggio.
  • Per l'adozione di misure cautelari patrimoniali in ipotesi di riciclaggio/autoriciclaggio non è necessario dimostrare integralmente tutti gli elementi fattuali del reato presupposto: è sufficiente l'individuazione, anche sommaria, della tipologia del reato presupposto e l'esistenza di indizi seri e congruenti (fumus).
  • La mera condotta di trasporto o occultamento di denaro non esclude a priori l'ipotesi di autoriciclaggio, ma per essere ritenuta idonea deve emergere un collegamento probabile con operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento riconducibili a attività economiche o a una condotta finalizzata a reinvestire il profitto illecito.
  • Discrepanze rilevanti tra redditi dichiarati e disponibilità liquide trovate costituiscono un elemento indiziario significativo e possono orientare verso la qualificazione fiscale come reato presupposto (per esempio dichiarazione infedele), specie in fase cautelare.
  • In fase preventiva il difensore deve contestare le inferenze apodittiche e chiedere elementi investigativi concreti; tuttavia, la mancanza di una ricostruzione completa non impedisce l'adozione del sequestro se sussistono indizi concreti della tipologia del reato presupposto.

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