Cassazione Penale, Sentenza n. 22477/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per usura ed estorsioni (consumate e tentata) contestando: carenze, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver svalutato le prove a discarico e privilegiato dichiarazioni ritenute "complici"; illegittimo utilizzo a fini penali di documenti prodotti in sede civile (memoria ex art. 183 c.p.c. e fotocopia di assegno di cui non era provata la provenienza); illegittimo diniego della diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato condizionato, in quanto la prova dichiarativa richiesta dall'imputato sarebbe stata nuova e decisiva; mancanza di motivazione circa l'integrazione dell'elemento soggettivo/oggettivo in una delle fattispecie estorsive (accollamento debito condominiale) in assenza di violenza o minaccia; errata applicazione del concorso apparente di norme tra usura ed estorsione; errato calcolo della prescrizione e del dies a quo; e infine errata qualificazione dell'aggravante per danno patrimoniale "di particolare gravità" considerato il cumulo delle condotte in continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato in gran parte infondati i profili che attengono alla valutazione delle prove e all'uso dei documenti civili, confermando la legittimità della valutazione di merito sulla responsabilità penale, e ha ritenuto fondate due censure principali: (i) il rigetto illegittimo della riduzione per il rito abbreviato condizionato (la richiesta di prove integrative ritenute "nuove" e decisive non è stata valutata correttamente dai giudici di merito), per cui va riconosciuta la diminuzione di pena; (ii) l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale di particolare gravità) è stata erroneamente ritenuta sussistente e va esclusa. Di conseguenza la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p. e riconosce la riduzione per il rito abbreviato; dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i reati accertati; confermata la condanna al risarcimento del danno e la condanna dell'imputato alle spese di rappresentanza e difesa nel giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c, e, b, cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso in cassazione; la Corte richiama i limiti del sindacato sulla motivazione (necessità di specificità nella deduzione del vizio e del suo carattere interno alla sentenza) e distingue tra controllo sulla motivazione e divieto di riesame del merito.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione denunciati (nullità), come norma che disciplina l'obbligo motivazionale delle sentenze.
art. 183 cod. proc. civ.
La memoria redatta nel giudizio civile può essere utilizzata nel processo penale a fini argomentativi; il giudice di merito può trarre elementi dalla sua lettura per valutare la credibilità delle versioni fornite.
art. 438 cod. proc. pen.
Regola il giudizio abbreviato e la possibilità di accesso condizionato: la Corte ribadisce che la prova richiesta per ottenere il rito abbreviato condizionato deve essere "necessaria" (nuova e decisiva) e compatibile con le finalità di economia processuale; il mancato rispetto di questi criteri può determinare la riduzione sanzionatoria da riconoscere.
art. 61 n. 7 cod. pen.
Aggravante per la rilevanza del danno patrimoniale: la Corte ha ritenuto che la qualificazione in termini di particolare gravità era errata rispetto agli elementi concretamente accertati e ne ha disposto l'esclusione.
art. 15 cod. pen.
Richiamato in relazione alla doglianza sul concorso apparente di norme tra usura ed estorsione; la Corte ricorda la distinzione tra fattispecie e la possibilità di concorrenza secondo i criteri di specialità o concorrenza delle norme a seconda delle concrete fattispecie.
art. 83 del dl. n. 18/2020
Richiamato dal ricorrente in tema di sospensione dei termini processuali (in funzione di prescrizione); la Corte ha osservato i principi applicabili al calcolo della prescrizione, anche in presenza di recidiva, ma ha ritenuto che i termini non fossero maturi alla data odierna.
artt. 442 e 448 cod. proc. pen.
Norme richiamate per la riduzione della pena conseguente al riconoscimento del rito abbreviato e per le modalità di ricalcolo della sanzione dopo l'annullamento parziale senza rinvio; la Corte dispone la riduzione della pena ai sensi di tali articoli.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione in cassazione deve essere dedotto con specificità: non è ammesso un attacco meramente alternativo o generico; la Corte di legittimità controlla la congruità e la logicità della motivazione, non la rivalutazione dei fatti.
- Le valutazioni di credibilità testimoniale e di scelta tra versioni contrapposte sono riservate ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo se emergono contraddizioni insanabili o affermazioni apodittiche.
- I documenti prodotti in altri procedimenti (es. memorie civili) possono essere utilizzati nel processo penale a fini argomentativi, se contribuiscono a valutare la coerenza delle versioni acquisite, salvo ragioni specifiche di inutilizzabilità.
- L'accesso al rito abbreviato condizionato richiede che la prova proposta sia effettivamente "nuova" e "necessaria" (decisiva) e compatibile con l'economia processuale; il rifiuto ingiustificato di ammettere tale prova può legittimare la riduzione della pena da parte della Cassazione.
- L'aggravante per danno patrimoniale di particolare gravità va concretamente motivata e non può essere automatica per il mero cumulo nominale di somme; nelle ipotesi di continuità di condotte occorre una valutazione specifica se il cumulo renda il danno particolarmente grave.
- La recidiva, se non esclusa, incide sul computo dei termini di prescrizione; il calcolo della prescrizione deve tener conto delle circostanze personali e degli eventuali periodi di sospensione previsti dalla legge.
- Quando la Cassazione annulla senza rinvio su profili limitati (es. aggravante o diniego di diminuzione), conferma l'accertamento di responsabilità sugli altri punti rendendoli irrevocabili e rinvia il giudice di merito a rideterminare la pena alla luce delle correzioni ordinate.
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