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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22477/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per usura ed estorsioni (consumate e tentata) contestando: carenze, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver svalutato le prove a discarico e privilegiato dichiarazioni ritenute "complici"; illegittimo utilizzo a fini penali di documenti prodotti in sede civile (memoria ex art. 183 c.p.c. e fotocopia di assegno di cui non era provata la provenienza); illegittimo diniego della diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato condizionato, in quanto la prova dichiarativa richiesta dall'imputato sarebbe stata nuova e decisiva; mancanza di motivazione circa l'integrazione dell'elemento soggettivo/oggettivo in una delle fattispecie estorsive (accollamento debito condominiale) in assenza di violenza o minaccia; errata applicazione del concorso apparente di norme tra usura ed estorsione; errato calcolo della prescrizione e del dies a quo; e infine errata qualificazione dell'aggravante per danno patrimoniale "di particolare gravità" considerato il cumulo delle condotte in continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato in gran parte infondati i profili che attengono alla valutazione delle prove e all'uso dei documenti civili, confermando la legittimità della valutazione di merito sulla responsabilità penale, e ha ritenuto fondate due censure principali: (i) il rigetto illegittimo della riduzione per il rito abbreviato condizionato (la richiesta di prove integrative ritenute "nuove" e decisive non è stata valutata correttamente dai giudici di merito), per cui va riconosciuta la diminuzione di pena; (ii) l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. (danno patrimoniale di particolare gravità) è stata erroneamente ritenuta sussistente e va esclusa. Di conseguenza la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante ex art. 61 n. 7 c.p. e riconosce la riduzione per il rito abbreviato; dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Lecce per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità per i reati accertati; confermata la condanna al risarcimento del danno e la condanna dell'imputato alle spese di rappresentanza e difesa nel giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c, e, b, cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso in cassazione; la Corte richiama i limiti del sindacato sulla motivazione (necessità di specificità nella deduzione del vizio e del suo carattere interno alla sentenza) e distingue tra controllo sulla motivazione e divieto di riesame del merito.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione denunciati (nullità), come norma che disciplina l'obbligo motivazionale delle sentenze.

  • art. 183 cod. proc. civ.

    La memoria redatta nel giudizio civile può essere utilizzata nel processo penale a fini argomentativi; il giudice di merito può trarre elementi dalla sua lettura per valutare la credibilità delle versioni fornite.

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio abbreviato e la possibilità di accesso condizionato: la Corte ribadisce che la prova richiesta per ottenere il rito abbreviato condizionato deve essere "necessaria" (nuova e decisiva) e compatibile con le finalità di economia processuale; il mancato rispetto di questi criteri può determinare la riduzione sanzionatoria da riconoscere.

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Aggravante per la rilevanza del danno patrimoniale: la Corte ha ritenuto che la qualificazione in termini di particolare gravità era errata rispetto agli elementi concretamente accertati e ne ha disposto l'esclusione.

  • art. 15 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla doglianza sul concorso apparente di norme tra usura ed estorsione; la Corte ricorda la distinzione tra fattispecie e la possibilità di concorrenza secondo i criteri di specialità o concorrenza delle norme a seconda delle concrete fattispecie.

  • art. 83 del dl. n. 18/2020

    Richiamato dal ricorrente in tema di sospensione dei termini processuali (in funzione di prescrizione); la Corte ha osservato i principi applicabili al calcolo della prescrizione, anche in presenza di recidiva, ma ha ritenuto che i termini non fossero maturi alla data odierna.

  • artt. 442 e 448 cod. proc. pen.

    Norme richiamate per la riduzione della pena conseguente al riconoscimento del rito abbreviato e per le modalità di ricalcolo della sanzione dopo l'annullamento parziale senza rinvio; la Corte dispone la riduzione della pena ai sensi di tali articoli.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione in cassazione deve essere dedotto con specificità: non è ammesso un attacco meramente alternativo o generico; la Corte di legittimità controlla la congruità e la logicità della motivazione, non la rivalutazione dei fatti.
  • Le valutazioni di credibilità testimoniale e di scelta tra versioni contrapposte sono riservate ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo se emergono contraddizioni insanabili o affermazioni apodittiche.
  • I documenti prodotti in altri procedimenti (es. memorie civili) possono essere utilizzati nel processo penale a fini argomentativi, se contribuiscono a valutare la coerenza delle versioni acquisite, salvo ragioni specifiche di inutilizzabilità.
  • L'accesso al rito abbreviato condizionato richiede che la prova proposta sia effettivamente "nuova" e "necessaria" (decisiva) e compatibile con l'economia processuale; il rifiuto ingiustificato di ammettere tale prova può legittimare la riduzione della pena da parte della Cassazione.
  • L'aggravante per danno patrimoniale di particolare gravità va concretamente motivata e non può essere automatica per il mero cumulo nominale di somme; nelle ipotesi di continuità di condotte occorre una valutazione specifica se il cumulo renda il danno particolarmente grave.
  • La recidiva, se non esclusa, incide sul computo dei termini di prescrizione; il calcolo della prescrizione deve tener conto delle circostanze personali e degli eventuali periodi di sospensione previsti dalla legge.
  • Quando la Cassazione annulla senza rinvio su profili limitati (es. aggravante o diniego di diminuzione), conferma l'accertamento di responsabilità sugli altri punti rendendoli irrevocabili e rinvia il giudice di merito a rideterminare la pena alla luce delle correzioni ordinate.

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