Cassazione Penale, Sentenza n. 3282/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi gli imputati impugnavano la sentenza d'appello che li aveva confermati colpevoli di furto aggravato in abitazione. RADUKANOVIC deduceva un unico motivo di ricorso per vizio di carenza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo (sopra il minimo edittale) senza indicazione di elementi specifici. NIKOLIC proponeva due motivi: (1) vizio di motivazione e censura per mancata declaratoria di prescrizione del reato, domandando che la Corte d'appello avesse computato erroneamente un aumento per recidiva qualificata non contestata; (2) vizio di motivazione per il diniego delle generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di RADUKANOVIC manifestamente infondato e quindi inammissibile, confermando la valutazione di merito circa il diniego delle generiche e il trattamento sanzionatorio; per RADUKANOVIC è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Per NIKOLIC la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato a suo carico si era estinto per prescrizione prima della pronuncia d'appello: la Corte ha rilevato che la recidiva qualificata non era stata applicata a suo carico in sede di merito, che non risultavano sospensioni utili del termine di prescrizione nei gradi di giudizio e che, alla luce della disciplina vigente al tempus commissi delicti (prima della modifica legislativa n. 36/2019), il termine di prescrizione era già maturato il 21 ottobre 2021, anteriore alla sentenza d'appello del 18 novembre 2021.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di esaminare inammissibilità o merito quando è dedotta l'estinzione del reato per prescrizione: la questione della prescrizione è motivo consentito di ricorso in Cassazione
art. 157 cod. pen.
Stabilisce il termine di prescrizione in rapporto alla pena edittale; qui è stato richiamato per calcolare il termine prescrizionale in base al massimo edittale vigente al tempo del fatto
art. 161 cod. pen.
Disciplina la prescrizione derivante dalla pena edittale; in combinato disposto con l'art. 157 è stata usata per determinare il termine prescrizionale applicabile al fatto commesso
novella n. 36 del 2019 (riferimento normativo)
Rilevata ma non applicabile ratione temporis: l'aumento dell'irrorazione massima previsto dalla novella è avvenuto successivamente al tempus commissi delicti, pertanto non rileva per il calcolo della prescrizione in questo caso
Sez. U. n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna) e giurisprudenza consolidata
Richiamata per escludere il conteggio dei periodi di sospensione della prescrizione legati agli eventi pandemici COVID-19 nella determinazione dei termini per i procedimenti considerati, oltre a confermare principi sulla rilevanza temporale delle modifiche legislative
Massime di principio
- La prescrizione può essere sollevata e decisa in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b): se emerge che il reato si è estinto prima della sentenza impugnata, la Corte può annullare senza rinvio
- Per il calcolo della prescrizione rileva il quadro normativo vigente al momento del fatto (tempus commissi delicti); successive modifiche che aumentano i massimali non si applicano retroattivamente per la prescrizione
- La recidiva (o altri aumenti di pena) non possono essere computati ai fini della prescrizione se non sono stati applicati nel giudicato di merito o non risultano contestati validamente
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione articolata che tenga conto della personalità dell'imputato, della sua storia criminale e del comportamento processuale; una motivazione che richiami condanne pregresse, latitanza o irreperibilità e valuti la confessione in relazione all'evidenza probatoria è compatibile con i principi di Cassazione
- Un ricorso privo di motivi fondati (manifestamente infondato) può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e all'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende; il difensore deve argomentare specificamente sul vizio dedotto per evitare l'inammissibilità
- Eventuali sospensioni del termine di prescrizione (es. per cause pandemiche) vanno valutate alla luce della giurisprudenza di legittimità: non tutte le sospensioni automatiche vengono sempre considerate utili per fermare i termini, occorre verificare i presupposti giuridici
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