Cassazione Civile, Sentenza n. 11287/2020 del 12/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo pignorato)
La controversia
Una società creditrice munita di titolo esecutivo avviò nel 2006 un’espropriazione presso terzi contro una società debitrice, pignorando un credito di quest’ultima verso una società terza. Il terzo pignorato dichiarò di essere debitore, ma riferì che il credito era stato ceduto a una banca e che la cessione gli era stata notificata il giorno prima del pignoramento. Nonostante la dichiarazione sostanzialmente negativa, il giudice dell’esecuzione assegnò alla creditrice procedente 341.872,86 euro su un credito di 372.000 euro. Il terzo propose opposizione agli atti esecutivi e, nella fase di merito, chiese di accertare chi fosse il creditore effettivo e di poter depositare liberatoriamente la somma; il giudizio si interruppe per il fallimento della debitrice cedente e fu dichiarato estinto nel 2009 per mancata riassunzione. Con un nuovo giudizio instaurato a Milano nel marzo 2009, il terzo chiese di accertare l’improcedibilità dell’esecuzione e l’identità del titolare del credito. La creditrice procedente e la banca cessionaria proposero domande riconvenzionali per ottenere l’accertamento della propria qualità di creditrici e la condanna del terzo al pagamento. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda sull’improcedibilità e rilevò la litispendenza rispetto alla precedente opposizione; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1768/2016 depositata il 9 maggio 2016, rigettò gli appelli, ritenendo inammissibili le domande di accertamento perché riferite a un’esecuzione ormai conclusa. La società terza pignorata ricorse in cassazione con tre motivi: sostenne che l’estinzione dell’opposizione avesse comportato l’estinzione dell’esecuzione; che l’esecuzione presso terzi si concludesse solo con il pagamento effettivo e non con l’ordinanza di assegnazione, non essendo stato ancora effettuato il pagamento ed essendo stata sospesa l’efficacia dell’assegnazione; e che, dopo il fallimento della debitrice esecutata, l’art. 44 l. fall. impedisse il pagamento al creditore procedente. La banca propose ricorso incidentale, censurando la declaratoria d’inammissibilità della propria domanda di accertamento e condanna: sosteneva che, esaurita l’esecuzione con l’ordinanza di assegnazione, fosse ammissibile un autonomo giudizio per accertare il diritto del cessionario verso il debitore ceduto e chiedere il pagamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale: i primi due motivi sono infondati perché la pronuncia sull’estinzione o sull’improcedibilità della procedura esecutiva spetta al giudice dell’esecuzione presso cui essa è pendente, non al giudice ordinario investito del separato giudizio; il terzo motivo è inammissibile sia perché meramente assertivo, sia perché estraneo alla ratio della sentenza impugnata, che non aveva deciso sulla definitività dell’esecuzione. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale: la domanda riconvenzionale della banca era un’ordinaria domanda di accertamento del credito e doveva essere esaminata nel merito, indipendentemente dalle sorti dell’esecuzione e dal fallimento della cedente. Quest’ultimo non determinava l’attrazione della lite in sede fallimentare, poiché la curatela, rimasta contumace, non aveva contestato l’opponibilità della cessione né ne aveva chiesto la revoca o l’inefficacia. Gli altri tre motivi incidentali sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, affinché esamini nel merito la domanda di accertamento della qualità di creditrice della banca. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
nel pignoramento presso terzi l’eventualità che il giudice dell’esecuzione pronunci ordinanza di assegnazione nonostante il terzo pignorato abbia reso una dichiarazione negativa costituisce un vizio da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in mancanza della quale resta sanato
L’assegnazione pronunciata nonostante la dichiarazione negativa del terzo pignorato è viziata, ma il vizio deve essere fatto valere con opposizione agli atti esecutivi; in mancanza, resta sanato.
art. 44 l. fall.
Il motivo infatti consiste nella trascrizione d’un principio giurisprudenziale, ma non muove alcuna intelligibile critica giuridica o logica alla sentenza impugnata.
La Corte non interpreta nel merito l’art. 44 l. fall.: dichiara inammissibile la censura che lo invoca perché assertiva e comunque estranea alla ratio decidendi impugnata.
art. 66 l. fall.
E’ pacifico, infatti, che la cessione del credito dalla (OMISSIS) alla Unicredit avvenne prima della dichiarazione di fallimento della prima; che il fallimento venne comunque convenuto in giudizio dalla Lidl; che la curatela rimase contumace; che la curatela non ha mai contestato validità ed efficacia della cessione, nè risulta averne chiesto la dichiarazione di inefficacia L. Fall., ex art. 66 o art. 2901 c.c..
La mancata contestazione da parte della curatela dell’opponibilità della cessione e l’assenza di una domanda volta a dichiararne l’inefficacia escludono, nel caso deciso, che la controversia tra debitore ceduto e cessionario debba essere attratta in sede fallimentare.
art. 2901 c.c.
E’ pacifico, infatti, che la cessione del credito dalla (OMISSIS) alla Unicredit avvenne prima della dichiarazione di fallimento della prima; che il fallimento venne comunque convenuto in giudizio dalla Lidl; che la curatela rimase contumace; che la curatela non ha mai contestato validità ed efficacia della cessione, nè risulta averne chiesto la dichiarazione di inefficacia L. Fall., ex art. 66 o art. 2901 c.c..
Nel contesto deciso, la curatela non aveva proposto azione revocatoria della cessione; in assenza di contestazioni sull’opponibilità o di domanda di inefficacia, la controversia tra ceduto e cessionario rimane un ordinario giudizio di cognizione.
art. 327 c.p.c.
Pertanto sia il ricorso principale, sia quello incidentale, sono tempestivi.
Per il giudizio instaurato prima dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 si applica il testo previgente dell’art. 327 c.p.c.; sulla base di tale disciplina, entrambi i ricorsi per cassazione sono tempestivi.
Massime di principio
- La pronuncia sull’estinzione o sull’improcedibilità di una procedura esecutiva compete al giudice dell’esecuzione presso il quale essa è incardinata; il giudice ordinario adito in un separato giudizio di cognizione non può sostituirsi a tale giudice.
- La controversia tra debitore ceduto e cessionario volta ad accertare la titolarità del credito ceduto è un ordinario giudizio di cognizione e non diviene controversia esecutiva per il solo fatto che il credito sia stato pignorato o assegnato. Il debitore ceduto può opporre in tale giudizio l’avvenuto pignoramento, quale fatto impeditivo della pretesa, la cui sussistenza spetta al giudice ordinario accertare.
- L’esito della procedura di esecuzione presso terzi non preclude al cessionario di far valere, nei confronti del debitore ceduto, l’anteriorità della cessione rispetto al pignoramento, anche quando sia stata emessa un’ordinanza di assegnazione che abbia acquistato efficacia di titolo esecutivo.
- Nel pignoramento presso terzi, l’assegnazione del credito nonostante la dichiarazione negativa del terzo pignorato costituisce un vizio da dedurre mediante opposizione agli atti esecutivi; se l’opposizione non viene proposta, il vizio resta sanato.
- La controversia tra debitore ceduto e cessionario relativa a una cessione anteriore al fallimento del cedente resta devoluta al giudice ordinario, salvo che la curatela contesti l’opponibilità della cessione al fallimento o ne deduca la revocabilità o l’inefficacia.
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