Sentenza n. 232/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Torino del -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta di emersione della ricorrente nonché di ogni atto antecedente, consequenziale o comunque connesso a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di emersione adottato dalla Prefettura di Torino
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto della propria richiesta di emersione, deducendone l'illegittimità. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di ricorso. In pendenza del giudizio, a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, l'amministrazione procedente ha annullato in autotutela l'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'amministrazione aveva annullato il provvedimento impugnato e che la controversia si era quindi conclusa favorevolmente per la ricorrente. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione resistente, poiché l'esito favorevole è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, alla rifusione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini della rifusione del contributo unificato, al verificarsi dei relativi presupposti.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato nel corso del giudizio, determinando il soddisfacimento della pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'annullamento dell'atto da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità: se il ricorrente ha ottenuto il risultato favorevole solo grazie all'iniziativa giudiziale, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione.
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