Sentenza del 02/04/2019 n. 690 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Spese di pubblicità - spese di rappresentanza - sproporzione - accertamento - necessità di considerare la dimensione del contribuente - sussiste. Frode carosello - Repubblica di San marino - art. 37 d.P.R. 600/73 - applicazione - non sussiste - interposizione fittizia - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la non deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza ritenute sproporzionate, sostenendo che la loro congruità dovesse essere valutata in relazione alle dimensioni della società, al fatturato e all'ammontare dei ricavi. Ha inoltre contestato l'applicazione dell'art. 37 del d.P.R. 600/1973, rilevando che l'Ufficio non aveva adeguatamente dimostrato una reale interposizione di persona e che tale disposizione non era idonea a contrastare una triangolazione con un Paese extracomunitario, quale la Repubblica di San Marino, ai fini di una presunta frode carosello.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione non è stata ritenuta fondata nei termini prospettati. La sproporzione delle spese non può essere valutata in astratto, ma deve essere rapportata alla dimensione economica, al fatturato e ai ricavi della società pubblicizzata: una spesa può risultare proporzionata se compatibile con tali parametri. Inoltre, l'interposizione reale ex art. 37 del d.P.R. 600/1973 deve essere provata dall'Ufficio sulla base delle circostanze concrete. La norma non consente di contrastare direttamente una triangolazione con la Repubblica di San Marino; per gli effetti ai fini delle imposte dirette di un'asserita frode carosello, nel periodo storico considerato, sarebbe stato eventualmente necessario fare riferimento all'art. 37-bis del medesimo decreto.
Norme richiamate
Art. 37 del d.P.R. 600/1973
Interposizione di persona
L'Amministrazione finanziaria che invochi un'interposizione reale deve dimostrare concretamente l'esistenza dell'operazione interpositiva, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso. La disposizione non è sufficiente, da sola, a contrastare una triangolazione con un Paese extracomunitario.
Art. 37-bis del d.P.R. 600/1973
Per il periodo storico considerato, la disposizione avrebbe potuto costituire il riferimento normativo per valutare gli effetti ai fini delle imposte dirette di un'asserita frode carosello o di un'operazione elusiva, anziché l'art. 37.
Massime di principio
- La deducibilità di spese di pubblicità e rappresentanza non deve essere negata per la sola sproporzione apparente: la congruità va valutata rispetto a fatturato, ricavi, dimensioni e capacità economica del contribuente.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare e provare in concreto l'asserita interposizione, non potendo basarsi su presunzioni generiche o sulla sola presenza di una triangolazione commerciale.
- La norma utilizzata per contestare un'operazione deve essere pertinente alla fattispecie e al periodo d'imposta; una disposizione sull'interposizione non può essere automaticamente applicata a una frode carosello o a una triangolazione internazionale.
- In presenza di operazioni con soggetti esteri, occorre distinguere tra interposizione, abuso o elusione e frode fiscale, verificando per ciascuna fattispecie i presupposti probatori e la specifica disciplina applicabile.
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