Sentenza del 02/04/2019 n. 1927 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Motivi - Nullità - Onere di tempestiva deduzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa censura è stata ritenuta inammissibile o comunque non esaminabile. Il vizio dell'atto impositivo, anche se qualificato come nullità, deve essere dedotto tempestivamente mediante l'impugnazione di tale atto. Non può essere fatto valere per la prima volta contro un atto successivo e, in assenza di una specifica norma che attribuisca al giudice tale potere, non può essere rilevato d'ufficio, neppure quando risulti dagli atti del processo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha dedotto il vizio dell'atto impositivo presupposto, consistente nell'asserito difetto di sottoscrizione, soltanto in occasione dell'impugnazione dell'atto conseguenziale. La questione riguarda l'onere di contestare tempestivamente i vizi dell'atto impositivo e la possibilità per il giudice tributario di rilevarne d'ufficio la nullità quando essa non sia stata fatta valere nei termini.
Norme richiamate
Art. 18 del d.lgs. n. 546/1992
La disposizione disciplina il contenuto e le modalità del ricorso tributario, nell'ambito dell'onere del contribuente di dedurre tempestivamente i vizi dell'atto impugnato.
Massime di principio
- I vizi dell'atto impositivo devono essere contestati tempestivamente mediante l'impugnazione dell'atto stesso; non è normalmente possibile rinviarne la deduzione all'impugnazione di un atto conseguenziale.
- La qualificazione del vizio come nullità non esclude necessariamente l'onere di tempestiva impugnazione: salvo diversa previsione normativa, la nullità non può essere fatta valere tardivamente.
- Il giudice tributario non può rilevare d'ufficio un vizio dell'atto impositivo non tempestivamente dedotto, anche se il vizio emerge dagli atti processuali, quando manchi una norma espressa che gli attribuisca tale potere.
- Chi riceve un atto impositivo deve verificare subito anche i requisiti formali, inclusa la sottoscrizione, e proporre tempestivamente tutte le contestazioni rilevanti.
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