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Sentenza

Sentenza del 02/04/2019 n. 591 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che aveva annullato per difetto di notifica l'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella n. 00XXX000, dell'importo di 148,68 euro. Ha sostenuto che la cartella fosse stata correttamente notificata secondo il rito degli irreperibili assoluti previsto dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, applicabile alle cartelle dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973. Il contribuente ha contestato sia l'ammissibilità dell'appello, ritenuto generico, sia la validità della notifica, sostenendo che non fossero state svolte ricerche sufficienti e che egli fosse soltanto temporaneamente irreperibile.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto ammissibile l'appello, precisando che nel processo tributario è sufficiente che l'impugnazione manifesti la volontà di contestare la decisione di primo grado e riproponga le ragioni già dedotte, in contrapposizione alle argomentazioni della sentenza. Nel merito, ha accertato che il notificatore, recatosi presso il domicilio fiscale noto, non aveva trovato il contribuente, aveva acquisito informazioni sul suo trasferimento in luogo sconosciuto e aveva effettuato una ricerca anagrafica, dalla quale risultava che il contribuente non aveva aggiornato la residenza. Ha quindi ritenuto corretta la notifica mediante deposito presso la casa comunale e affissione dell'avviso all'albo comunale, senza necessità di inviare una raccomandata informativa, non essendo noto un indirizzo utile. L'appello è stato accolto, la notifica della cartella è stata dichiarata legittima e M. P. è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate in 2.000 euro per onorari.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

    La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere interpretata restrittivamente.

    Nel processo tributario l'appello non è inammissibile per il solo fatto di riproporre le argomentazioni del primo grado, purché emerga la volontà di contestare la decisione impugnata e sia possibile individuare le ragioni della critica.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    La notifica delle cartelle di pagamento è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973.

    La disciplina delle notifiche degli atti tributari prevista dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 si applica anche alle cartelle di pagamento.

  • Art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973

    La notifica può essere eseguita mediante deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso all'albo comunale quando il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto.

    In caso di irreperibilità assoluta, accertata dopo ricerche nel Comune del domicilio fiscale, è sufficiente il deposito presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso all'albo; non è necessaria una raccomandata informativa, perché manca un indirizzo utile al quale inviarla.

  • Art. 140 del Codice di procedura civile

    Prevede, per l'irreperibilità relativa o temporanea, il deposito dell'atto, l'affissione dell'avviso e l'invio di una raccomandata informativa.

    Il rito dell'art. 140 c.p.c. si applica quando residenza e indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma la consegna non è possibile perché il destinatario o altro consegnatario non viene trovato temporaneamente.

  • Art. 3 della Costituzione

    Principio di uguaglianza.

    La Corte costituzionale ha imposto l'uniformità delle modalità di notifica delle cartelle e degli atti di accertamento, eliminando una diversa disciplina non giustificata.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'allora vigente disciplina dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.

    La pronuncia ha uniformato la notifica delle cartelle di pagamento a quella degli atti di accertamento, senza modificare la distinzione sostanziale tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta.

Massime di principio

  • La notifica con il rito degli irreperibili assoluti è valida quando il destinatario non viene trovato all'indirizzo del domicilio fiscale, risulta trasferito in luogo sconosciuto e il notificatore svolge ricerche nel Comune per escludere un semplice cambio di indirizzo nello stesso territorio.
  • In caso di irreperibilità assoluta, il perfezionamento della notifica può avvenire con il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso all'albo comunale, senza raccomandata informativa se non esiste un indirizzo utile del destinatario.
  • Il rito dell'irreperibilità relativa previsto dall'art. 140 c.p.c., comprensivo della raccomandata informativa, si applica invece quando l'indirizzo è noto e il destinatario è soltanto temporaneamente assente.
  • La circostanza che altre notifiche siano state effettuate in passato presso il medesimo indirizzo non dimostra necessariamente che, alla data della notifica contestata, si trattasse di irreperibilità relativa; occorre considerare le date e gli accertamenti compiuti dal notificatore.
  • Nel processo tributario l'appello può essere ammissibile anche se ripropone argomenti già formulati in primo grado, purché contesti effettivamente la decisione impugnata e consenta al giudice di riesaminare la controversia.

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