Sentenza del 02/04/2019 n. 1921 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cosa giudicata penale - Autorità in altri giudizi o amministrativi - Sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto - Efficacia nel processo tributario - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del ricorrente non è stata accolta. Il giudice tributario ha chiarito che l'assoluzione penale, anche se irrevocabile e pronunciata perché il fatto non sussiste, non produce automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario. Essa può tuttavia essere valutata dal giudice tributario come possibile fonte di prova, insieme agli altri elementi acquisiti nel giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste", dovesse spiegare automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, poiché riguardava gli stessi fatti posti a fondamento dell'accertamento fiscale.
Norme richiamate
Art. 654 del codice di procedura penale
La sentenza penale irrevocabile può avere efficacia nel giudizio civile o amministrativo solo entro i limiti e alle condizioni previste dalla norma; tale efficacia non comporta automaticamente il vincolo del giudice tributario rispetto all'assoluzione penale.
Cassazione civile, sentenza n. 5720/2007
L'accertamento compiuto in sede penale non si trasferisce automaticamente nel processo tributario. La sentenza penale può essere utilizzata dal giudice tributario come elemento probatorio, da valutare liberamente insieme agli altri elementi di causa.
Massime di principio
- L'assoluzione penale irrevocabile non determina, di per sé, l'annullamento dell'accertamento tributario, anche quando riguarda gli stessi fatti.
- La formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" è rilevante, ma non vincola automaticamente il giudice tributario.
- Nel processo tributario la sentenza penale deve essere valutata come elemento di prova, verificandone contenuto, motivazione e coincidenza effettiva dei fatti con quelli posti a fondamento della pretesa fiscale.
- La diversa autonomia e finalità del processo penale e di quello tributario consentono all'Amministrazione finanziaria di fondare l'accertamento anche su elementi non decisivi o non considerati sufficienti nel procedimento penale.
- Per ottenere effetti favorevoli nel giudizio tributario, il contribuente deve dimostrare concretamente come l'accertamento penale incida sugli specifici presupposti della pretesa fiscale, senza limitarsi a richiamare l'assoluzione.
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