Sentenza del 02/04/2019 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
CATASTO - CLASSAMENTO CATASTALE - Presentazione DOCFA - Rettifica da A/1 in A/2 - Illegittimità - Caratteristiche intrinseche ed estrinseche immobile - Rilevanza - Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano presentato una procedura DOCFA per ottenere il declassamento dell'immobile dalla categoria catastale A/1, abitazione signorile, alla categoria A/2, abitazione civile, indicando una rendita proposta di 2.151,04 euro. L'Ufficio aveva invece rettificato il classamento mantenendo la categoria A/1, classe 4, con rendita di 3.380,21 euro. I contribuenti contestavano sia la motivazione dell'avviso, ritenuta generica, sia il merito della classificazione, sostenendo che l'immobile non possedesse caratteristiche di signorilità e richiamando il confronto con altre unità, compreso un appartamento A/2 nello stesso stabile. L'Ufficio sosteneva invece che l'immobile presentasse rilevanti caratteristiche intrinseche ed estrinseche: 178 mq di superficie lorda, doppio ingresso, doppi servizi, ampi locali, finiture di pregio, marmi, parquet, graniglia, vicinanza al mare, vista sul litorale, verde circostante e ubicazione nel quartiere di Albaro.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso di classamento, poiché la DOCFA conteneva affermazioni generiche e non documentate sulla presunta assenza di caratteristiche signorili; pertanto l'Ufficio non era tenuto a fornire una motivazione particolarmente analitica, anche se aveva comunque effettuato un sopralluogo. Nel merito, la Commissione ha ritenuto provata la permanenza della categoria A/1 sulla base della superficie, delle finiture, della distribuzione interna e della posizione dell'immobile. Il confronto con l'unità sottotetto classificata A/2 è stato ritenuto non pertinente, perché la diversa categoria poteva dipendere proprio dalla particolare ubicazione mansardata. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Procedura DOCFA e obbligo di motivazione degli avvisi di classamento
L'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio; in caso contrario, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate.
Quando la DOCFA contiene elementi oggettivi, precisi e documentati che l'Ufficio disattende, l'avviso deve spiegare in modo puntuale le ragioni della rettifica. Se invece la DOCFA contiene soltanto affermazioni generiche e non documentate, è sufficiente l'indicazione dei criteri di stima e del classamento attribuito.
Cassazione, sentenze n. 38933/2017, n. 5807/2015 e n. 23237/2014
Giurisprudenza richiamata sull'obbligo di motivazione degli avvisi di classamento nell'ambito della procedura DOCFA.
La profondità della motivazione dell'avviso dipende dal grado di specificità degli elementi forniti dal contribuente e dall'eventuale loro disattesa da parte dell'Ufficio.
Nota C-1/1022 del 4 maggio 1994 del Ministero delle Finanze
Le categorie 'signorile', 'civile' e 'popolare' richiamano nozioni presenti nell'opinione generale.
La distinzione tra abitazione signorile e abitazione civile va ricavata dalle caratteristiche effettive dell'immobile secondo nozioni sociali e oggettive, valutate concretamente.
Cassazione, sentenza n. 7329/2014
I termini di abitazione 'signorile', 'civile' e 'popolare' richiamano nozioni presenti nell'opinione generale.
Per il classamento catastale occorre valutare le caratteristiche concrete dell'immobile e non applicare automaticamente i parametri previsti per le abitazioni di lusso ai fini delle agevolazioni fiscali.
Cassazione, sentenza n. 22557/2008
Le caratteristiche delle abitazioni possono mutare nel tempo per la diversa percezione sociale, il naturale deperimento dei beni o le mutate condizioni dell'area.
Un classamento originario può essere riconsiderato se le caratteristiche dell'immobile o del contesto urbano sono cambiate; tuttavia la rivalutazione deve essere fondata su elementi concreti e attuali.
D.M. 2 agosto 1969
I parametri del decreto, relativi alle abitazioni di lusso, riguardano principalmente l'accesso a determinate agevolazioni e non sono automaticamente decisivi per distinguere le categorie catastali A/1 e A/2.
Massime di principio
- In una procedura DOCFA, una richiesta di declassamento deve essere motivata con elementi specifici, oggettivi e possibilmente documentati, come planimetrie, fotografie, perizie e descrizioni dettagliate delle finiture e delle condizioni dell'immobile.
- Se il contribuente fornisce soltanto formule generiche, l'Ufficio può motivare la rettifica indicando i criteri applicati e la categoria attribuita, senza dover confutare analiticamente affermazioni non verificabili.
- La categoria A/1 non dipende da un singolo elemento, ma dalla valutazione complessiva delle caratteristiche intrinseche dell'unità, delle parti comuni e del contesto esterno.
- Superficie ampia, doppi servizi, doppio ingresso, grandi ambienti, finiture pregiate e ubicazione in una zona di particolare prestigio possono concorrere, nel loro insieme, a giustificare la categoria A/1.
- Il confronto con altri immobili è utile solo se le unità comparate sono realmente omogenee per posizione, esposizione, piano, caratteristiche costruttive, finiture e destinazione; la diversa categoria di un sottotetto o di una mansarda non costituisce automaticamente prova dell'erroneità del classamento degli altri appartamenti.
- Le condizioni urbanistiche e sociali possono giustificare una revisione del classamento nel tempo, ma la mera circostanza che in una città vi siano molte abitazioni A/1 non dimostra, da sola, che il singolo immobile debba essere declassato.
- Gli elementi estrinseci, come vicinanza al mare, verde, vista e prestigio del quartiere, possono rafforzare la valutazione complessiva della signorilità; la presenza di un elemento negativo isolato, come un distributore di carburante nelle vicinanze, non è necessariamente sufficiente a escluderla.
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