Sentenza del 02/04/2019 n. 784 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Imposte sui redditi - Accertamento - Società di capitali a ristretta base azionaria - Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci - Definitività accertamento in capo alla società - Necessita - Presunzione relativa - Possibilità di prova contraria da parte del socio - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della presunzione secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base azionaria, gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione. La presunzione è ammessa, ma presuppone che l'accertamento dei maggiori redditi societari sia divenuto definitivo. Inoltre, il socio può fornire prova contraria dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, bensì accantonati o reinvestiti dalla società.
La decisione
La pretesa impositiva nei confronti del socio non può fondarsi automaticamente su un accertamento societario ancora non definitivo. La definitività dell'accertamento in capo alla società costituisce il presupposto necessario per imputare pro quota gli utili extracontabili ai soci, nel rispetto della certezza del dato presupposto. Anche in presenza di tale definitività, resta salva la possibilità per il socio di superare la presunzione dimostrando la mancata distribuzione degli utili.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base azionaria
È legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria.
La ristretta compagine sociale consente di presumere che i soci conoscano e abbiano ricevuto gli utili extracontabili accertati in capo alla società, ma si tratta di una presunzione relativa, superabile con prova contraria.
Principio della definitività dell'accertamento societario
La presunzione opera solo a condizione che i maggiori redditi accertati in capo alla società derivino da avviso di accertamento definitivo.
L'imputazione automatica dei dividendi ai soci richiede un accertamento societario ormai definitivo; non è sufficiente un atto ancora contestabile o sub iudice, poiché deve essere certo il dato reddituale posto a fondamento della pretesa verso il socio.
Massime di principio
- Nelle società con pochi soci, l'Amministrazione finanziaria può presumere la distribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
- La presunzione non è assoluta: il socio può dimostrare che gli utili sono rimasti nella società, sono stati accantonati oppure reinvestiti.
- L'accertamento del reddito societario deve essere definitivo prima che possa legittimare automaticamente la tassazione dei presunti dividendi in capo ai soci.
- Un accertamento personale del socio basato esclusivamente su un accertamento societario ancora non definitivo può essere contestato per difetto di certezza del presupposto.
- La mera ristretta base azionaria non prova da sola l'effettiva distribuzione degli utili: costituisce un indizio qualificato, che deve essere valutato insieme alle eventuali prove contrarie.
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