Sentenza del 02/04/2019 n. 701 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cartella di pagamento - vizi formali e sostanziali - impugnabilità - atti successivi - non ammissibile - rimessione in termini - è tale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma la non ammissibilità dell'impugnazione dell'atto esecutivo successivo fondata su vizi della cartella precedentemente notificata. Ammettere tale contestazione consentirebbe infatti una rimessione in termini, riaprendo il termine per impugnare la cartella ormai non contestata nei termini.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'impugnabilità di un atto dell'esecuzione successivo alla notifica della cartella di pagamento, come l'avviso di iscrizione ipotecaria, per contestare vizi formali o sostanziali della cartella stessa. Il principio affermato è che tali vizi devono essere fatti valere tempestivamente contro la cartella notificata e non possono essere dedotti per la prima volta impugnando un atto successivo.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è stata regolarmente notificata, i suoi vizi formali o sostanziali devono essere contestati entro il termine previsto dalla legge.
- Un atto successivo dell'esecuzione, come l'iscrizione ipotecaria, non può normalmente essere utilizzato per riaprire il termine di impugnazione della cartella.
- L'impugnazione dell'atto successivo resta possibile per vizi propri di quell'atto o, nei casi previsti, per contestare la mancata o irregolare notificazione della cartella, ma non per recuperare contestazioni ormai precluse sulla cartella validamente notificata.
- La mancata impugnazione tempestiva della cartella comporta, in linea generale, la stabilizzazione dei suoi effetti e limita le contestazioni proponibili contro gli atti esecutivi successivi.
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