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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26974/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/09/2022 che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., con riferimento a sentenze della Corte di Appello di Bologna (26/09/2017 e 14/02/2017). Il ricorrente sostiene che il quinquennio previsto dall'art. 163 per la decorrenza della sospensione debba decorrere dalla data di perfezionamento del reato per il quale fu concesso il beneficio e non dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, e che la tesi opposta renderebbe la revoca dipendente dalla celerità del procedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il termine (quinquennale o biennale) ai fini della revoca della sospensione condizionale decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio. La revoca ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento in cui si verificano i presupposti; gli effetti sono retroattivi (ex tunc). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale della pena è operativa di diritto quando si verificano i presupposti (commissione di un delitto o nuova condanna) e ha natura dichiarativa; gli effetti retroagiscono al momento del verificarsi della condizione.

  • art. 163, primo comma, cod. pen.

    Il termine (biennale o quinquennale) per il quale la condanna rimane sospesa decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; tale decorrenza è presupposto per l'operatività della revoca ai sensi dell'art. 168.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 23192 del 10/05/2016 (Seraglia)

    Conferma il principio che il termine ai fini della sospensione decorre dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 692 del 29/02/1996 (Dolce)

    Sottolinea la funzione preventiva e dissuasiva della norma e la necessità della sentenza irrevocabile come presupposto per l'efficacia deterrente del beneficio.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena può essere revocata di diritto se, durante il periodo in cui la pena rimane sospesa, il condannato commette un nuovo delitto o ottiene una nuova condanna che incida sui limiti di cumulabilità: la revoca opera al momento del verificarsi dell'evento e ha effetto retroattivo.
  • Il termine biennale o quinquennale previsto dall'art. 163 cod. pen. decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; pertanto non si considera iniziato dalla sola commissione del reato se la sentenza che ha concesso la sospensione non è ancora definitiva.
  • La celerità o lentezza dei procedimenti successivi non incide sulla decorrenza del periodo di sospensione: il legislatore richiede la decisione irrevocabile per far operare l'effetto preventivo e deterrente del beneficio.
  • In situazioni analoghe verificare sempre le date rilevanti: data di irrevocabilità della sentenza che concede il beneficio, data di commissione del nuovo reato e data di irrevocabilità della sentenza di condanna per il nuovo reato, per determinare se il presupposto della revoca sia maturato.
  • Se si vuole impugnare una revoca occorre fondare la censura su elementi che dimostrino che il periodo di sospensione non fosse ancora decorso (cioè che la sentenza che ha concesso il beneficio non fosse irrevocabile alla data presa a riferimento) o su vizi procedurali del provvedimento di revoca.

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