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Sentenza

Sentenza n. 1780/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di 1.500 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e alle spese di lite, in conseguenza dell’accertato diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 24 luglio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, rilasciando alla ricorrente la Carta del docente e accreditandovi l’importo di 1.500 euro per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, spese di lite e accessori. L’adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, il quale dovrà intervenire su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni e riferire al Tribunale sulle attività compiute. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre i 60 giorni assegnati al Ministero; il commissario è stato incaricato anche del pagamento dell’eventuale penale maturata. Il TAR ha ritenuto non manifestamente iniqua la penalità, considerando ingiustificata la protrazione dell’inadempimento e non complessi gli adempimenti richiesti, mentre la successiva attivazione del commissario rende iniqua la prosecuzione della penalità oltre il termine assegnato all’amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori e refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    "per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato"

    La penalità di mora può essere applicata anche alle decisioni di condanna aventi a oggetto prestazioni pecuniarie, quando l’inadempimento è ingiustificato, l’adempimento non presenta particolare complessità e non sussistono altre ragioni ostative; la penalità decorre dalla notificazione dell’ordine di pagamento e non prosegue oltre il termine assegnato per l’adempimento spontaneo quando diviene operativo il commissario ad acta.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    Ha modificato l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., consentendo l’applicazione della penalità di mora anche alle condanne relative a prestazioni pecuniarie.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Gli interessi o la rivalutazione sulle somme dovute decorrono dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 93 c.p.c., quale base della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che impone a un’amministrazione una prestazione pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare l’adempimento specifico, fissando un termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La proposizione dell’azione di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione della pronuncia all’amministrazione debitrice.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle condanne aventi a oggetto prestazioni pecuniarie, purché l’inadempimento sia ingiustificato, gli adempimenti non siano particolarmente complessi e non ricorrano ragioni ostative o un effetto manifestamente iniquo.
  • Quando il giudice nomina un commissario ad acta destinato a intervenire dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo, la penalità di mora può essere limitata a tale termine, poiché la prosecuzione del rimedio indiretto oltre l’attivazione del potere sostitutivo può risultare manifestamente iniqua.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato anche di corrispondere la penalità di mora maturata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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