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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18427/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (medico)

La controversia

Un laureato in medicina, dopo essersi iscritto a una scuola di specializzazione, aveva svolto il corso senza percepire alcuna remunerazione. Agì insieme ad altri contro varie amministrazioni e università chiedendo il risarcimento del danno da tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, che imponevano una adeguata retribuzione ai medici specializzandi. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo esclusi gli iscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva; la Corte d'appello respinse il gravame ma fissò il limite temporale degli aventi diritto agli iscritti prima del 1982. In cassazione il ricorrente ha censurato proprio questa esclusione, sostenendo che il diritto al risarcimento spettasse anche a chi si fosse iscritto prima del 1982. Il secondo motivo di ricorso non è stato esaminato perché assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la limitazione operata dalla Corte d'appello. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e delle Sezioni Unite, secondo cui anche i medici iscritti a corsi di specializzazione prima del 1982 hanno diritto al risarcimento per la mancata attuazione della direttiva 82/76/CEE, ma solo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare il gravame applicando tale principio e provvedere anche sulle spese di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • Direttiva 75/362/CEE

    Indicata come una delle direttive che imponevano agli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per i medici specializzandi.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Indicata come una delle direttive di base in materia di formazione specialistica medica e remunerazione adeguata.

  • Direttiva 82/76/CEE

    La Corte ne recepisce l'interpretazione della Corte di giustizia: l'obbligo di remunerazione vale anche per le formazioni iniziate prima della sua entrata in vigore, dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della specializzazione.

  • L. 8 agosto 1991, n. 257

    Richiamata come atto di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie da parte dell'ordinamento italiano.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità dello Stato per tardiva trasposizione di direttive comunitarie, il diritto al risarcimento può spettare anche a soggetti che abbiano iniziato il rapporto o la formazione prima dell'entrata in vigore della direttiva di modifica, quando i suoi effetti futuri ricadano nel periodo successivo alla scadenza del termine di recepimento.
  • Nel caso dei medici specializzandi, la mancata remunerazione integra un danno risarcibile per il periodo in cui, dopo il termine di recepimento della direttiva, l'obbligo di adeguata retribuzione avrebbe dovuto essere applicato, anche se la scuola di specializzazione era stata iniziata in precedenza.
  • Il giudice nazionale deve conformarsi all'interpretazione vincolante fornita dalla Corte di giustizia e, in presenza di tale sopravvenienza, riesaminare la domanda alla luce del principio di diritto europeo applicabile.
  • Quando il primo motivo di ricorso è fondato e consente la cassazione con rinvio, i motivi ulteriori restano assorbiti e il giudice di rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europeaNesso di causalità

Testo integrale

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