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Sentenza

Sentenza n. 4004/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento del Ministro dell’interno, emesso in data 4 aprile 2019 e notificato il 6 maggio 2019, con è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10-OMISSIS-

Giustizia amministrativa201910656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Ministro dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sull’emersione, dall’attività informativa svolta dagli organismi di sicurezza, di elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Sono stati dedotti, in primo luogo, l’eccesso di potere per totale assenza o apparenza della motivazione e la violazione dell’obbligo motivazionale previsto dagli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 8, comma 1, della legge n. 91/1992. In secondo luogo, è stata dedotta la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto. Il ricorrente ha inoltre chiesto un ulteriore rinvio dell’udienza per acquisire documentazione relativa a procedimenti penali, richiesta respinta dal Collegio perché ritenuta irrilevante rispetto a un diniego fondato su valutazioni preventive di intelligence e non sull’accertamento di un diretto coinvolgimento in attività illecite.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori. Ha anzitutto rigettato la richiesta di ulteriore rinvio, rilevando che la controversia riguardava valutazioni preventive sulla sicurezza della Repubblica, ontologicamente distinte dalle ordinarie indagini di polizia e non limitate all’accertamento di fatti penalmente rilevanti. Quanto alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio ha ritenuto giustificata l’omissione del preavviso di rigetto perché il provvedimento si fondava su informazioni riservate, sottratte all’accesso, che non avrebbero potuto essere dettagliatamente comunicate all’interessato. Ha inoltre richiamato, ratione temporis, l’orientamento secondo cui l’omissione del preavviso non determina l’illegittimità quando, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 nella disciplina allora vigente, risulti che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Quanto alla motivazione, il TAR ha affermato che, nei dinieghi di cittadinanza fondati sulla sicurezza della Repubblica, è sufficiente che l’atto renda comprensibile l’iter logico seguito dall’Amministrazione; non è necessario rendere note tutte le fonti e tutte le circostanze acquisite dagli organismi di sicurezza, quando ciò possa pregiudicare la sicurezza nazionale. Il richiamo ob relationem alle relazioni riservate è stato ritenuto idoneo, mentre le esigenze difensive sono state soddisfatte dall’ostensione degli atti riservati nel processo, disposta con le cautele necessarie. All’esito dell’istruttoria giudiziale sono emersi elementi relativi alle posizioni fondamentaliste attribuite al richiedente, ai suoi contatti con soggetti coinvolti in procedimenti per terrorismo internazionale e ad ambiente familiare collegato a contesti di radicalismo islamico. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare un motivo ostativo attinente alla sicurezza della Repubblica. Il giudice ha sottolineato che la valutazione amministrativa ha natura prognostica e preventiva, può fondarsi su un ragionamento probabilistico e non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente un attendibile grado di verosimiglianza del pericolo. L’interesse alla naturalizzazione è stato considerato recessivo rispetto alla sicurezza nazionale.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana sulla base della residenza, nel procedimento oggetto del diniego.

  • art. 8, comma 1, legge n. 91/1992

    È richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della cittadinanza.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    L’obbligo di motivazione, nei dinieghi fondati su ragioni di sicurezza della Repubblica, è calibrato sulle esigenze di riservatezza: è sufficiente rendere comprensibile il percorso logico, senza divulgare tutte le fonti e gli elementi informativi.

  • art. 7 legge n. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ma la relativa censura è stata respinta.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto può essere omesso quando il diniego si fonda su informazioni riservate non ostensibili, poiché l’interessato non potrebbe conoscere in dettaglio gli elementi posti a base del futuro provvedimento.

  • art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990

    Nella disciplina applicabile ratione temporis, l’omissione del preavviso non incide sulla legittimità quando risulti che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 2, comma 1, lettera d), decreto del Ministero dell’Interno n. 415/1998

    È richiamato quale base della sottrazione all’accesso delle informazioni riservate utilizzate nel procedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana fondato sulla residenza, la sicurezza della Repubblica costituisce un interesse preminente rispetto all’interesse dello straniero alla naturalizzazione e legittima una valutazione rigorosamente preventiva e prognostica sull’affidabilità del richiedente.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni provenienti dagli organismi di sicurezza dello Stato, l’Amministrazione non deve necessariamente indicare nell’atto tutte le fonti, i fatti accertati e le valutazioni interne, se la loro divulgazione può compromettere la sicurezza nazionale; è sufficiente che il provvedimento renda comprensibile il percorso logico posto a fondamento della decisione.
  • Il richiamo ob relationem a relazioni riservate degli organismi di sicurezza può soddisfare l’obbligo di motivazione del diniego di cittadinanza, purché gli elementi conoscibili consentano di ricostruire la ragione della valutazione negativa; il diritto di difesa può essere garantito mediante l’ostensione degli atti nel giudizio, con le cautele previste per i documenti classificati.
  • Nel giudizio sulla legittimità del diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica, la valutazione amministrativa può fondarsi su un ragionamento induttivo e probabilistico: non è richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente un attendibile grado di verosimiglianza del pericolo, anche in assenza di un accertato coinvolgimento diretto del richiedente in fatti penalmente rilevanti.
  • L’omesso preavviso di rigetto può essere giustificato quando il provvedimento è destinato a fondarsi su dati riservati sottratti all’accesso, poiché l’interessato non potrebbe comunque conoscere in modo dettagliato gli elementi necessari a un’effettiva interlocuzione procedimentale; per gli atti adottati prima delle modifiche normative richiamate nella sentenza, rileva inoltre la disciplina dell’art. 21-octies, comma 2, applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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