Cassazione Penale, Sentenza n. 38401/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione illecita di sostanza stupefacente) relativa al rinvenimento di circa 13 grammi di marijuana. Il ricorrente deduceva: 1) vizio della motivazione perché la responsabilità è stata accertata in modo abnorme solo sulla base della quantità della droga, del possesso di denaro contante, di un bilancino di precisione e di un involucro con tracce di stupefacente, elementi che non proverebbero in modo univoco la destinazione allo spaccio; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., nonostante, a suo avviso, sussistessero i presupposti.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, ritenendo che non vi fosse prova sufficiente della destinazione a terzi (spaccio) anche di parte della sostanza sequestrata. Ha ritenuto che gli elementi valorizzati dalla Corte d'appello (13 grammi, 110 euro in contanti, bilancino, involucro con tracce) fossero compatibili anche con l'uso personale e non costituissero indizi concreti e specifici di cessione a terzi. Il secondo motivo (art. 131-bis) è stato assorbito. È stato disposto il dissequestro e la restituzione della somma di denaro al ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1-bis
La Corte precisa che la destinazione della sostanza all'uso personale non costituisce causa di non punibilità automatica: non è onere dell'imputato provarla; incombe sulla pubblica accusa dimostrare la destinazione allo spaccio quale elemento costitutivo del reato. In assenza di prove concrete della destinazione a terzi, la fattispecie di spaccio non può ritenersi provata.
Codice penale, art. 131-bis
La questione relativa alla particolare tenuità del fatto può incidere sulla punibilità e sulla misura della pena, ma la norma è applicabile solo se il fatto è accertato. Nel caso di specie la Corte ha assorbito il motivo perchè ha escluso la sussistenza del fatto.
Massime di principio
- L'onere di provare la destinazione della sostanza allo spaccio grava sulla pubblica accusa; il mero possesso di quantità limitate, di un bilancino o di somme di denaro non costituisce automaticamente prova di spaccio.
- Occorre valutare in modo complessivo e concreto gli indizi: segni convincenti di commercializzazione sono, ad esempio, quantità elevate o frazionate in dosi, confezionamenti tipici di vendita, comunicazioni o contatti con acquirenti, attività di consegna, filmati o intercettazioni, precedenti specifici.
- Se gli elementi probatori sono equivoci o compatibili con l'uso personale, la condanna per detenzione ai fini di spaccio può essere annullata per carenza di prova e comportare la restituzione di beni sequestrati.
- La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) è rilevante solo dopo che la materialità e la responsabilità sono state accertate; non può supplire alla mancanza stessa della prova dell'elemento costitutivo del reato.
- Per il difensore, è strategico evidenziare la compatibilità degli elementi materiali con l'uso personale (quantità, modalità di custodia, assenza di strumenti di vendita o prove di contatti) e richiedere la restituzione di quanto sequestrato se manca prova di spaccio.
- Per l'accusa, è essenziale raccogliere indizi concreti e specifici collegati all'attività di spaccio (es. riscontri investigativi su cessioni, sequestri di dosi già pronte, riscontri documentali o testimoniali) per superare il dubbio sulla destinazione d'uso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38292/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38294/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38295/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38296/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38298/2025 del 26/11/2025
- Sentenza penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38300/2025 del 26/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →