Sentenza n. 561/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0015499-P notificato in data 27.07.2022 con cui la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli ha espresso parere vincolante di non compatibilità paesaggistica relativamente alle opere realizzate in Gragnano alla Via San Giuseppe n. 2 oggetto dell'istanza di sanatoria; di ogni altro provvedimento preordinato, presupposto, connesso o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere vincolante di non compatibilità paesaggistica relativo a opere già realizzate e oggetto di istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica
Esito
Favorevole al resistente (soprintendenza e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere con cui la Soprintendenza ha negato la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate su un immobile sito in area vincolata, consistenti, tra l'altro, nella modifica della copertura del corpo scala di accesso al sottotetto, con innalzamento della quota di colmo e di imposta. Ha dedotto che gli interventi non richiedessero autorizzazione paesaggistica, rientrando tra quelli esclusi dall'autorizzazione ai sensi dell'allegato A del d.P.R. n. 31/2017, o che comunque fossero assoggettati alla procedura semplificata. Ha inoltre sostenuto che il parere fosse tardivo rispetto al termine di venti giorni previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 31/2017, con conseguente formazione del silenzio-assenso. Il ricorrente ha lamentato anche il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la Soprintendenza non avesse adeguatamente considerato le osservazioni presentate, non avesse specificato il pregiudizio paesaggistico e non avesse considerato il vano scala come volume tecnico. Infine, ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità, in ragione della modesta entità dell'ampliamento e della sua scarsa visibilità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non applicabile alla domanda di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica il regime semplificato previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 31/2017, compreso il meccanismo del silenzio-assenso. Tale disciplina riguarda l'autorizzazione paesaggistica semplificata relativa a interventi di lieve entità ancora da eseguire e non può essere estesa, neppure analogicamente, all'accertamento di compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, avente a oggetto opere già realizzate. Il giudice ha rilevato che il riferimento, nell'art. 11, a modifiche e adeguamenti progettuali presuppone un'attività futura e non un'opera già eseguita. Ha poi ritenuto legittima la valutazione della Soprintendenza secondo cui uno spazio delimitato su tutti i lati costituisce volume e ha affermato che l'accertamento postumo è precluso quando l'intervento abbia creato nuove superfici utili o nuovi volumi, anche se di modesta entità. La qualificazione del vano come volume tecnico rileva eventualmente sul piano urbanistico-edilizio, ma non esclude la sua rilevanza paesaggistica: la nuova volumetria deve essere valutata ai fini paesaggistici e non può essere oggetto di autorizzazione postuma quando ricadente nei divieti dell'art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004. È stata respinta anche la censura di sproporzione, poiché in presenza di incremento di superficie o cubatura, anche minimo, il diniego della sanatoria paesaggistica ha carattere vincolato. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 31/2017
In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3 l'amministrazione procedente, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà comunicazione all'interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento. [...] Ove, esaminate le osservazioni o gli adeguamenti progettuali presentati persistano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, entro venti giorni, rigetta motivatamente l'istanza.
Il regime semplificato e il relativo silenzio-assenso riguardano l'autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità ancora da realizzare, non l'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica per opere già eseguite.
allegato A d.P.R. 31/2017
La pretesa riconducibilità dell'intervento agli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica è stata ritenuta non idonea a superare la disciplina dell'accertamento postumo relativa alle opere già realizzate.
art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004
L'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica è ammesso solo per interventi che non abbiano creato nuove superfici utili o nuovi volumi né aumentato quelli legittimamente realizzati.
art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004
Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
Il richiamo contenuto nel d.P.R. n. 31/2017 conferma la natura dell'autorizzazione paesaggistica semplificata, ma non estende tale procedimento agli effetti sananti dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.
Massime di principio
- Il regime di autorizzazione paesaggistica semplificata previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 31/2017, compreso il silenzio-assenso, riguarda gli interventi di lieve entità ancora da realizzare e non è applicabile all'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica relativo a opere già eseguite.
- L'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 è precluso quando l'intervento abbia creato nuove superfici utili o nuovi volumi, anche se l'incremento è di modesta entità.
- Ai fini della compatibilità paesaggistica, la qualificazione urbanistico-edilizia di un'opera come volume tecnico non esclude che essa costituisca nuova volumetria rilevante ai sensi dell'art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004.
- Quando l'intervento abusivo comporta un incremento di superficie o cubatura vietato dall'art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, il diniego dell'accertamento postumo ha carattere vincolato e non può essere superato invocando la modesta entità dell'opera, la sua scarsa visibilità o il principio di proporzionalità.
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