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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29263/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di annullamento dell'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta il 19/02/2024 nel procedimento di esecuzione n.1865/2023 relativo alla revoca de plano della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente denunciava che un magistrato del collegio d'appello aveva già partecipato alla pronuncia di revoca (ordinanza del 18/04/2023), la Corte di cassazione aveva annullato quella ordinanza per mancato contraddittorio e, al rinvio, lo stesso magistrato era nuovamente nel collegio, configurando così incompatibilità ex art.34 c.p.p. e violazione dell'art.623 c.p.p.; la difesa sosteneva inoltre che per il contenuto sostanziale della pronuncia (riguardante la pena) dovesse applicarsi l'art.172 c.p. e che dovesse operare il rinvio a diversa sezione ai sensi dell'art.623, comma 1, lett. c).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il motivo: la giurisprudenza ha stabilito che, salvo che il giudice abbia espresso valutazioni di merito sulla responsabilità o sulla determinazione della pena (es. valutazioni sulla continuazione o concorso formale che incidano sulla struttura dei reati e sulla pena), l'annullamento con rinvio di un'ordinanza del giudice dell'esecuzione non determina incompatibilità dello stesso giudice a decidere nel giudizio di rinvio. La Corte ha escluso che l'aver emesso de plano l'ordinanza di revoca configurasse una valutazione di merito idonea a creare pregiudizio ai sensi dell'art.34 c.p.p.; ha altresì ritenuto inammissibile la censura relativa alla scelta del giudice di rinvio disposta dalla Cassazione (decisione non impugnabile salvo i casi previsti dall'art.625-bis c.p.p.). Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 623 cod. proc. pen.

    se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata ...

    Regola generale che la Cassazione dispone il rinvio al medesimo giudice, salvo eccezioni quando il giudice di rinvio abbia espresso valutazioni di merito tali da determinare incompatibilità; in questo caso la Corte ha applicato la regola generale ritenendo non sussistente incompatibilità.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    La causa di incompatibilità rileva solo quando il giudice abbia espresso valutazioni di merito sulla responsabilità o sulla determinazione della pena; l'aver emesso un'ordinanza de plano di revoca non è, di per sé, valutazione di merito idonea a configurare l'incompatibilità.

  • art. 172 cod. pen.

    Norma sulla estinzione della pena per decorso del tempo. La difesa aveva invocato la sua applicazione quale elemento sostanziale che avrebbe potuto creare incompatibilità; la Corte ha ritenuto che la questione dell'eseguibilità o dell'estinzione è distinta dalle valutazioni di responsabilità o determinazione della pena e non giustifica automaticamente il ricorso ad altra sezione.

  • art. 666, comma 2 c.p.p.

    Riferimento giurisprudenziale: in casi di annullamento con rinvio di provvedimenti assunti de plano non è configurabile incompatibilità del medesimo giudice a decidere nuovamente.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Citato come rimando: la decisione della Cassazione che individua il giudice di rinvio non è impugnabile salvo nei casi previsti da questa norma; non risulta invocata nel caso in esame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 7 del 2022

    La sentenza riguarda declaratorie di illegittimità costituzionale con effetti sulla rideterminazione della pena: la Corte di legittimità ha ritenuto che tale pronuncia non è rilevante per ricondurre il caso a una situazione di incompatibilità automatica, trattandosi di profili riferiti a vere e proprie valutazioni di merito non emerse nel caso concreto.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 183 del 2013

    Principi stabiliti: l'incompatibilità nasce da valutazioni di merito che possono giustificare il timore di "forza della prevenzione"; non ricade sulle valutazioni meramente procedurali o sull'ordinato svolgimento del processo. La Corte ha usato questo principio per escludere incompatibilità nel caso di specie.

Massime di principio

  • La regola generale (art.623 c.p.p., lett. a) ") “prevede il rinvio al medesimo giudice”: il fatto che un giudice abbia emesso un'ordinanza poi annullata non determina di per sé incompatibilità a decidere sul rinvio.
  • La causa di incompatibilità ex art.34 c.p.p. sussiste solo quando il giudice abbia espresso valutazioni di merito riguardanti la responsabilità o la determinazione della pena (es. decisioni su continuazione/concorsi che incidono sulla struttura della pena).
  • La scelta della Corte di cassazione di individuare il giudice di rinvio ai sensi dell'art.623, comma 1, lett. a) è in genere non impugnabile; eventuali rimedi sono limitati ai casi previsti dall'art.625-bis c.p.p.
  • Le questioni relative all'eseguibilità della condanna o alla estinzione della pena per decorso del tempo (art.172 c.p.) devono essere esaminate dal giudice dell'esecuzione ma non costituiscono automaticamente motivo di incompatibilità se non si traducono in valutazioni di merito sulla responsabilità o sulla determinazione della pena.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre una ricusazione conviene verificare se il precedente atto conteneva valutazioni di merito pregnanti; se si tratta solo di provvedimenti assunti de plano o di valutazioni procedurali, la richiesta di ricusazione è probabilemente infondata.

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