Sentenza del 08/02/2017 n. 3350 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ICI 2007 relativo a un immobile strumentale all’attività agricola dei soci. Ha sostenuto che la ruralità e la conseguente esenzione non dovessero dipendere esclusivamente dalla categoria catastale D/10, poiché l’immobile era concretamente utilizzato per l’attività agricola. In subordine, ha dedotto che le successive domande di variazione catastale e la normativa sopravvenuta avrebbero comportato il riconoscimento retroattivo della ruralità anche per il 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ma non ha riconosciuto direttamente l’esenzione. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché accerti se l’istanza di variazione catastale presentata dalla cooperativa abbia effettivamente attribuito la categoria rurale D/10, se riguardi l’immobile oggetto dell’accertamento, quale sia stato il suo esito e se ricorrano i presupposti per l’efficacia retroattiva quinquennale, tale da comprendere l’annualità 2007. Il giudice di rinvio dovrà decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133
Stabilisce i requisiti per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati. Tali requisiti costituiscono il presupposto sostanziale per l’attribuzione della qualifica catastale rurale.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
Rileva ai fini della nozione di fabbricato soggetto all’ICI e, in combinato disposto con la normativa sulla ruralità, dell’esclusione dall’imposta dei fabbricati rurali.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14
Prevede l’esenzione ICI per gli immobili qualificati catastalmente come rurali, secondo i requisiti previsti dalla normativa speciale.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
Ha consentito ai contribuenti di presentare una domanda di variazione catastale per ottenere l’attribuzione delle categorie A/6 o D/10, accompagnata da un’autocertificazione sulla sussistenza continuativa dei requisiti di ruralità.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214
Ha previsto che le domande di variazione catastale producessero gli effetti collegati al riconoscimento della ruralità, pur mantenendo il classamento originario degli immobili abitativi.
D.M. 26 luglio 2012, art. 1
Ha disciplinato l’annotazione della ruralità negli atti catastali e il classamento dei fabbricati rurali, precisando che per gli immobili strumentali può rilevare la categoria D/10.
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124
Le domande di variazione catastale e l’inserimento dell’annotazione producono gli effetti del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
Ha chiarito l’efficacia retroattiva quinquennale delle domande di variazione catastale presentate ai sensi della normativa del 2011, rendendo possibile il riconoscimento della ruralità anche per annualità anteriori, purché siano verificati tutti i presupposti.
Art. 372 c.p.c.
Pur limitando la produzione di nuovi documenti in cassazione, consente eccezionalmente la produzione di documenti rilevanti per dimostrare l’applicabilità di uno ius superveniens idoneo a determinare la cassazione con rinvio.
Sentenza Cass., Sezioni Unite, n. 18565/2009
Ai fini del trattamento esonerativo rileva l’iscrizione catastale nella categoria A/6 o D/10; se l’immobile è iscritto in una diversa categoria, il contribuente deve impugnare il classamento per far valere la ruralità.
Ha affermato il principio secondo cui, ai fini dell’ICI, la ruralità è normalmente dimostrata attraverso la classificazione catastale. L’utilizzo concreto dell’immobile, da solo, non supera il classamento non rurale, salvo l’impugnazione o la successiva variazione catastale.
Massime di principio
- Per l’esenzione ICI dei fabbricati rurali, il dato catastale ha normalmente valore decisivo: un immobile strumentale deve risultare classificato D/10 oppure deve recare un’annotazione catastale di ruralità secondo la disciplina applicabile.
- La concreta destinazione agricola dell’immobile, da sola, non è generalmente sufficiente se il classamento catastale è diverso da quello rurale; il contribuente deve contestare il classamento o attivare la procedura prevista per il riconoscimento della ruralità.
- Le domande di variazione catastale presentate secondo la normativa speciale possono produrre effetti retroattivi, anche per annualità precedenti, ma occorre verificare la tempestività, l’identità dell’immobile, la completezza dell’autocertificazione e dei documenti, nonché l’esito della procedura.
- Quando una normativa sopravvenuta o una successiva interpretazione retroattiva può incidere sull’esito della controversia tributaria, la Corte di cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa al giudice di merito per i necessari accertamenti fattuali.
- Il riconoscimento della ruralità non è automatico per ogni immobile utilizzato da un’impresa agricola o da una cooperativa: devono essere provati sia i requisiti sostanziali previsti dalla legge sia il corretto collegamento tra tali requisiti e la posizione catastale dell’immobile.
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