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Sentenza

Sentenza del 25/05/2015 n. 1140 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Abuso del diritto - Conferimento terreno in società - Cessione di quote sociali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la corretta determinazione dell'imposta di registro in una sequenza negoziale composta dal conferimento di un terreno in una società e dalla successiva cessione delle quote sociali. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la base imponibile dovesse essere calcolata sul valore netto del bene conferito, detraendo il debito derivante dal mutuo accollato dalla società. L'Amministrazione ha invece considerato l'accollo del mutuo come una modalità di pagamento del prezzo e ha applicato l'imposta sull'intero valore del bene, valorizzando la funzione economica complessiva e la scansione temporale degli atti.

La decisione

La decisione ha ritenuto applicabile l'art. 20 del d.p.r. 131/1986, secondo cui l'imposta deve essere determinata in base alla natura intrinseca e agli effetti giuridici degli atti, anche quando questi non corrispondano al titolo o alla forma apparente. L'accollo del mutuo è stato qualificato come modalità di pagamento del corrispettivo e non come passività deducibile dal valore del bene. Di conseguenza, l'imposta di registro deve essere liquidata sull'intero valore del terreno conferito. È stato inoltre richiamato l'art. 50 del d.p.r. 131/1986, in base al quale le passività rilevano nella determinazione della base imponibile solo se inerenti al bene o all'operazione; in mancanza di inerenza, non possono essere detratte.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma consente di considerare gli effetti giuridici effettivi dell'operazione e la funzione complessiva degli atti collegati, senza fermarsi alla loro qualificazione formale o al singolo atto isolato.

  • Art. 50 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131

    Le passività possono ridurre la base imponibile soltanto quando sussiste un rapporto di inerenza con il bene o con l'operazione imponibile. L'accollo del mutuo, se costituisce una modalità di pagamento del prezzo, non è automaticamente deducibile dal valore del bene.

  • Art. 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, legge finanziaria 2000

    La disposizione è richiamata in relazione alla disciplina dell'imposta di registro e alla successiva evoluzione normativa dell'art. 20 del d.p.r. 131/1986.

Massime di principio

  • Nelle operazioni composte da più atti collegati, la tassazione può essere determinata considerando la funzione economica e gli effetti giuridici complessivi dell'operazione, non soltanto la forma dei singoli atti.
  • L'accollo di un mutuo può essere qualificato come componente del corrispettivo o modalità di pagamento; in tal caso non riduce automaticamente la base imponibile.
  • La deduzione di debiti o passività è ammessa solo quando il debito è effettivamente inerente al bene o all'operazione soggetta a imposta.
  • Il conferimento di un bene in società seguito dalla cessione delle quote può essere valutato unitariamente quando la sequenza degli atti evidenzia una funzione economica comune o un risultato sostanzialmente unitario.
  • Per contestare un avviso di liquidazione è necessario dimostrare non solo la qualificazione formale degli atti, ma anche l'assenza di collegamento funzionale tra gli atti e l'effettiva inerenza delle passività dedotte.

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