Cassazione Penale, Sentenza n. 1185/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per estorsione tentata e consumata e detenzione illegale di arma, aggravate dall'art. 416‑bis e da altre circostanze. Le doglianze principali riguardavano: omissione o insufficienza della motivazione nella dosimetria della pena base e degli aumenti per continuazione (Cianciulli, Testa G.), violazione del divieto di reformatio in peius e errata interpretazione dell'operatività dell'art. 63 comma 4 cod. pen. rispetto al bilanciamento di aggravanti e attenuanti (Festa), carenze nel confronto e nella prevalenza tra attenuanti e aggravanti e nella quantificazione degli aumenti per continuazione (Lepre), e mancata motivazione sulla mancata riduzione massima per il tentativo (Testa E.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Cianciulli Salvatore, Festa Salvatore, Testa Gianluca e Testa Emanuele. Ha parzialmente accolto il ricorso di Lepre Francesco, annullando senza rinvio la parte della sentenza relativa all'aumento per continuazione rispetto al reato di cui al capo B) nella misura di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 334,00 di multa; per il resto ha dichiarato inammissibile il ricorso di Lepre. Ha condannato alla rifusione delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende i ricorrenti ritenuti inammissibili. Ha respinto la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
Circostanza aggravante di tipo associativo; la Corte ha ritenuto che, se alcune aggravanti sono neutralizzate dal bilanciamento con attenuanti, la residua aggravante non bilanciata conserva piena efficacia con i relativi aumenti previsti
art. 629 cod. pen.
Rinvio usato per il bilanciamento delle attenuanti: la Corte ha ritenuto legittimo il riconoscimento di attenuanti equivalenti all'aggravante richiamata
art. 63, comma 4, cod. pen.
Norma sul cumulo delle circostanze aggravanti a effetto speciale: applicabile solo quando più aggravanti ad effetto speciale sono effettivamente operative; se alcune sono neutralizzate dal bilanciamento con attenuanti, il meccanismo di contenimento previsto dall'art. 63(4) non opera per la residua aggravante non neutralizzata
art. 81 cod. pen.
Regola sulla continuazione e cumulazione degli aumenti: la Corte ha richiamato la necessità di motivare in modo distinto gli aumenti applicati per ciascun illecito satellite
art. 132 e 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena e dei parametri di commisurazione; la Corte ha ribadito che il giudice di merito ha discrezionalità ma deve indicare gli elementi (art. 133) ritenuti decisivi per la quantificazione
art. 56 cod. pen.
Norma sulla disciplina del tentativo e sulla diminuzione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione della riduzione praticata per il tentativo debba risultare dalla sentenza e sia apparsa adeguata nel caso
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: i ricorrenti hanno invocato lett. b) e e) (violazione di legge e vizio di motivazione) e altri profili che la Corte ha esaminato nei limiti della possibile sindacabilità
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: la Corte ha confermato che non si configura vizio se l'appello modifica la struttura del trattamento sanzionatorio pur senza aumentare la pena complessiva
Massime di principio
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena: la Cassazione sindaca la motivazione solo se manca, è contraddittoria o illogica, non per una diversa valutazione equitativa
- Quando attenuanti e aggravanti vengono bilanciate in termini di equivalenza, le aggravanti neutralizzate cessano di concorrere alla disciplina speciale del cumulo; la residua aggravante non neutralizzata conserva la piena efficacia e impone l'aumento previsto dalla legge
- La rielaborazione della dosimetria in sede di appello che comporti un aumento per una singola circostanza non viola il divieto di reformatio in peius se la pena complessiva non è aumentata e la nuova struttura è adeguatamente motivata
- In tema di continuazione il giudice deve, per ragioni di trasparenza, quantificare e motivare gli aumenti riferibili ai singoli reati satellite; errori che attribuiscono aumenti per reati non imputati al singolo possono giustificare annullamento parziale
- Le questioni civili risarcitorie e le liquidazioni delle spese non sono ammesse nel giudizio di legittimità quando il ricorso investe solo il trattamento sanzionatorio
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