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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15886/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il riesame avverso il divieto di dimora disposto dal G.i.p. nei confronti di Di Girolami per il reato provvisorio di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), in relazione all'assunzione di Antonio Preite come istruttore direttivo amministrativo (cat. D1). Il ricorrente censura, tra l'altro, la corretta applicazione delle norme di prevenzione (art. 35-bis d.lgs. 165/2001 e art. 20 d.lgs. 39/2013), l'errata valutazione delle dichiarazioni di una dipendente comunale sulle mansioni svolte dal Preite, l'insussistenza delle esigenze cautelari e l'illegittimità della misura cautelare (divieto di dimora) nei confronti di un sindaco.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la lettura del Tribunale secondo cui il Preite, già condannato, era incompatibile con l'incarico ricoperto perché, nella realtà dell'esiguo apparato comunale, l'incarico comportava collaborazione con uffici gestori di risorse finanziarie e partecipazione a commissioni di gara. Ha inoltre ritenuto fondate le ragioni del Tribunale circa il rischio di recidiva e la pervicacia nel voler mantenere il Preite in servizio, e ha sancito che il divieto di dimora è applicabile anche a soggetti che ricoprono cariche elettive (pur producendo effetti sospensivi), senza che l'art. 289, comma 3 c.p.p. precluda automaticamente tutte le misure coercitive. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 165/2001

    "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo H del libro secondo del Codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere"

    La norma impedisce, anche con sentenza non definitiva, che soggetti condannati per reati di abuso d'ufficio partecipino a commissioni di selezione o siano assegnati ad uffici che gestiscono risorse finanziarie; va interpretata in senso ampio nei piccoli enti, ricomprendendo ruoli di collaborazione che comportino gestione o indirizzo di risorse o partecipazione a gare.

  • art. 20 d.lgs. 39/2013

    Richiede la dichiarazione sulle cause di inconferibilità e sanziona le dichiarazioni mendaci per incarichi ricompresi dal decreto; i giudici hanno interpretato la norma come applicabile non solo ai titoli formalmente dirigenziali ma anche ad incarichi di raccordo/collaborazione con funzioni di vertice negli enti piccoli.

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)

    Delitto contestato all'indagato in relazione all'assunzione del Preite; la valutazione della sussistenza della fattispecie è materia del merito, ma rileva per motivare esigenze cautelari e applicazione delle norme di prevenzione.

  • art. 283 cod. proc. pen. (divieto di dimora)

    Misura cautelare applicata al ricorrente; la Corte conferma la legittimità del suo uso anche per soggetti con carica elettiva quando la misura è adeguata e proporzionata rispetto al caso concreto.

  • art. 289 cod. proc. pen.

    Prevede misure interdittive (sospensione da un pubblico ufficio); il comma 3 esclude per i titolari di cariche elettive l'applicazione di tale misura specifica, ma non impedisce l'applicazione di altre misure coercitive come il divieto di dimora, se proporzionate.

  • art. 11, comma 2 d.lgs. 235/2012

    Prevede la sospensione dell'amministratore locale destinatario di misura custodiale o del divieto di dimora; la Corte ne tiene conto ma ritiene compatibile l'applicazione del divieto di dimora alla carica elettiva con le conseguenze sospensive previste dalla normativa speciale.

  • art. 273, 274, 275 cod. proc. pen. (rif. procedurali sul riesame e misure)

    Richiamate dalle censure difensive; la Corte osserva che le doglianze intaccano valutazioni di merito e di fatto del Tribunale e non configurano vizi di diritto tali da fondare la cassazione.

Massime di principio

  • La disciplina di prevenzione (art. 35-bis d.lgs. 165/2001) si applica anche quando, per dimensioni e assetto organizzativo dell'ente, incarichi formalmente non dirigenziali comportano collaborazione con uffici che gestiscono risorse finanziarie o partecipazione a commissioni di gara.
  • L'obbligo di dichiarare cause di inconferibilità (art. 20 d.lgs. 39/2013) riguarda gli incarichi ricompresi dal decreto anche se nella pratica assumono natura di funzione di raccordo o collaborazione con vertici amministrativi; le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili indipendentemente dalla qualifica formale.
  • Le valutazioni sul contenuto effettivo delle mansioni svolte (più che sulla sola intitolazione della qualifica) sono decisive per stabilire l'applicabilità delle norme di prevenzione e delle esigenze cautelari; in sede di cassazione le censure meramente critiche sulle conclusioni di fatto sono spesso inammissibili.
  • Il divieto di dimora (e, più in generale, misure coercitive personali diverse dall'interdizione) può essere legittimamente applicato anche a soggetti con cariche elettive; il divieto dell'art. 289, comma 3 c.p.p. riguarda la specifica misura interdittiva ma non assicura immunità assoluta da altre misure coercitive.
  • Il giudizio sulla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare è fortemente ancorato alla valutazione del pericolo di recidiva, dell'atteggiamento del soggetto e delle concrete condotte poste in essere (es. ripetuti tentativi di mantenere un determinato soggetto in servizio nonostante carichi penali).
  • Nelle amministrazioni di piccole dimensioni, la qualificazione giuridica formale degli incarichi può essere meno rilevante rispetto alla concreta responsabilità e all'effettiva gestione di rapporti e risorse, che determinano l'applicabilità delle norme anti-corruzione.

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