Cassazione Civile, Ordinanza n. 02351/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il beneficio "prima casa" in relazione all’acquisto, con atto notarile del 16 novembre 2017, di un fabbricato abitativo e di un appezzamento di terreno destinato a giardino, qualificato nell’atto come pertinenza dell’abitazione. L’Ufficio ha recuperato imposta di registro in misura ordinaria sul valore del terreno, ritenendo non spettante per esso l’agevolazione. In appello l’Agenzia ha sostenuto che il bene non fosse pertinenziale ai fini fiscali; la CTR ha accolto l’appello, negando la pertinenzialità del giardino per la sua autonomia fisica, funzionale ed economica e ritenendo che la norma agevolativa si riferisse solo alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c., assumendo che in appello fosse stata introdotta una questione nuova, perché l’avviso di liquidazione avrebbe contestato solo il mancato rientro del bene nelle categorie catastali agevolabili, senza negarne la natura pertinenziale; 2) violazione e falsa applicazione della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che la norma non limita le pertinenze agevolabili alle sole categorie C/2, C/6 e C/7, ma richiama la nozione civilistica di cui all’art. 817 c.c., consentendo il beneficio per tutte le pertinenze, con il solo limite di una unità per ciascuna delle categorie indicate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo. Ha ritenuto che l’interpretazione dell’avviso di liquidazione fosse questione di fatto rimessa al giudice di merito, non censurata con deduzione dei canoni ermeneutici violati, sicché la doglianza sulla novità della questione era inammissibile. Ha invece accolto la censura di merito, affermando che la CTR ha erroneamente limitato la pertinenzialità fiscale alle sole unità catastali C/2, C/6 e C/7 e ha male applicato la nozione di pertinenza, che in materia tributaria va ricostruita secondo l’art. 817 c.c., verificando in concreto la destinazione del bene a servizio od ornamento dell’abitazione e la volontà di asservimento durevole. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo accertamento di fatto e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata come norma sul vizio di violazione di legge per entrambi i motivi di ricorso
art. 345 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l’inammissibilità in appello di una questione nuova
art. 1, Nota II-bis, Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la Corte afferma che non contiene un elenco esclusivo di pertinenze agevolabili; la limitazione alle categorie C/2, C/6 e C/7 riguarda solo la regola per una unità per ciascuna categoria, non l’esclusione di altre pertinenze
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione letterale della norma agevolativa
art. 817 c.c.
costituisce il criterio generale anche in ambito fiscale per definire la pertinenza, sulla base della destinazione effettiva e concreta del bene a servizio od ornamento di un altro e della volontà di asservimento durevole
artt. 1362, 1363, 1366 c.c.
indicati dalla Corte come canoni ermeneutici applicabili anche agli atti amministrativi
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito di memoria in vista della camera di consiglio
Massime di principio
- In tema di impugnazione di atti amministrativi in sede di legittimità, la censura sull’interpretazione dell’atto è ammissibile solo se si deduce la violazione dei canoni ermeneutici applicabili; non basta contrapporre una diversa lettura del contenuto dell’atto rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- L’interpretazione di un avviso di liquidazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e non illogica o contraddittoria.
- In materia di agevolazione "prima casa", la nozione di pertinenza non è limitata alle sole categorie catastali C/2, C/6 e C/7: tali categorie rilevano come previsione complementare, ma il carattere pertinenziale va verificato in concreto secondo l’art. 817 c.c.
- Ai fini fiscali, la pertinenzialità richiede un’effettiva e durevole destinazione del bene al servizio od ornamento dell’abitazione principale, risultante da elementi oggettivi e dalla volontà del titolare di creare un vincolo di accessorietà stabile.
- La prova della pertinenzialità grava sul contribuente che invochi il trattamento fiscale agevolato e deve essere valutata con rigore, ma non può essere negata sulla base della sola classificazione catastale o di dati formali non decisivi.
- L’autonomia fisica, la maggiore estensione, l’accesso dalla via pubblica o la collocazione in un diverso mappale non escludono di per sé la pertinenzialità: occorre un apprezzamento complessivo della concreta destinazione funzionale del bene.
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