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Sentenza

Sentenza n. 7011/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento dei seguenti atti: 1. circolare del Ministero della difesa – Stato maggiore difesa, datata 25 marzo 2022 avente oggetto – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza – Art.8 – Obblighi vaccinali (doc.1); 2. circolare del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, datata 30 marzo 2022 avente oggetto – Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica. (doc.2); 3. circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - datata 25 marzo 2022, avente ad oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.Disposizioni applicative (doc.3); 4. circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – datata 25 marzo 2022, avente oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Prime indicazioni urgenti (doc.4); 5. circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, datata 25 marzo 2022 avente ad oggetto Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (doc.5); 6. provvedimenti (decreti, determine, ecc.) emessi dalle Amministrazioni resistenti e notificati agli odierni ricorrenti per la revoca, a seguito dell'entrata in vigore del DL 24/2022, dei provvedimenti con i quali era stata ordinata l'immediata sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa, a trattamento economico “zero”, a norma dell'art.4-ter, comma 3 - DL 44/2021, convertito in legge 76/2021 (con riserva di depositarne di ulteriori appena disponibili) (doc.6); 7. provvedimenti (decreti, determine, ecc.) emessi dalle Amministrazioni resistenti e notificati agli odierni ricorrenti di rideterminazione dell'anzianità di servizio dei ricorrenti (con riserva di depositarne di ulteriori appena disponibili) (doc.7); 8. provvedimenti (decreti, determine, ecc.) emessi dalle Amministrazioni resistenti e notificati agli odierni ricorrenti di collocazione dei ricorrenti nella posizione di assenti ingiustificati (con riserva di depositarne di ulteriori appena disponibili) (doc. 8); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto. PER LA DISAPPLICAZIONE E/O RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE E/O ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLE SEGUENTI NORME: • DL n. 44/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021; • DL n. 127/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021; • DL n. 172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022; • DL n. 1/2022 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” e relativa legge di conversione 18/2022; • DL n. 24/2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, in corso di conversione. NONCHÉ PER LA CONDANNA al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale da relazione sociale, subito dai ricorrenti per effetto di provvedimenti e procedure attuativi delle normative di cui sopra.

Giustizia amministrativa202205983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Circolari ministeriali applicative della disciplina emergenziale anti-COVID-19 e provvedimenti individuali di sospensione dal lavoro senza retribuzione, collocazione in assenza ingiustificata e rideterminazione dell'anzianità di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le circolari adottate nel marzo 2022 dalle amministrazioni di appartenenza e i provvedimenti individuali adottati in applicazione della disciplina sull'obbligo vaccinale per il personale del comparto Difesa e Sicurezza. Hanno dedotto: violazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, assumendo che i costi dei tamponi non potessero gravare sui lavoratori; disparità di trattamento e irragionevolezza dell'obbligo vaccinale, poiché anche i vaccinati avrebbero potuto trasmettere il virus; illogicità degli effetti dei precedenti provvedimenti di sospensione, economici e di carriera, alla luce della successiva possibilità di rientro mediante tampone; contrasto della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea e richiesta di rinvio pregiudiziale o di rimessione alla Corte costituzionale. È stato inoltre chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dei diritti costituzionali e delle relazioni sociali. Nel corso dell'udienza i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda risarcitoria. Nelle memorie successive hanno altresì contestato la detrazione dell'anzianità di servizio e la riduzione dei giorni di licenza, ma tali censure non erano state tempestivamente dedotte nel ricorso introduttivo né con motivi aggiunti notificati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure e prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari relative, tra l'altro, al ne bis in idem, all'impugnazione di atti inesistenti, alla genericità dei motivi e all'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo. Quanto alla sospensione dal servizio, il giudice ha affermato che, una volta accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale previsto dalla legge, l'amministrazione era tenuta ad adottare il provvedimento sospensivo, con conseguente assenza di discrezionalità e di vizi imputabili alle circolari o agli atti applicativi. La sospensione senza retribuzione è stata ritenuta conforme alla disciplina legislativa e ai principi di proporzionalità e parità di trattamento, anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 15/2023 e n. 188/2024, nonché della temporaneità della misura, della conservazione del rapporto di lavoro e dell'assenza di conseguenze disciplinari. Il giudice ha escluso la rilevanza del diritto dell'Unione, ritenendo che la materia delle vaccinazioni obbligatorie non rientrasse nell'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali, e ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU sulla compatibilità dell'obbligo vaccinale con la Convenzione quando giustificato da esigenze di tutela della salute pubblica. Il TAR ha riconosciuto, in linea di principio, che l'art. 4-ter d.l. n. 44/2021, quale disciplina speciale di stretta interpretazione, limita le conseguenze della sospensione alla perdita della retribuzione e non consente ulteriori effetti penalizzanti, come la decurtazione dell'anzianità e dei giorni di licenza. Tuttavia, le relative doglianze sono state dichiarate tardive e irrituali, perché formulate soltanto con memorie e non mediante tempestivi motivi aggiunti notificati. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese in favore del Ministero della Difesa, liquidate in euro 5.000, oltre accessori e rimborso delle spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 81/2008

    le misure generali relative alla sicurezza durante il lavoro non devono comportare oneri finanziari per il lavoratore

    Il motivo fondato su tale disposizione è stato ritenuto infondato rispetto alla disciplina emergenziale applicata.

  • art. 4-ter d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021

    L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa

    La disposizione impone la sospensione del dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale e stabilisce, per il periodo di sospensione, la mancata corresponsione della retribuzione e degli altri compensi. È norma speciale e di stretta interpretazione: non legittima ulteriori conseguenze penalizzanti diverse da quelle espressamente previste, come la decurtazione dell'anzianità e dei giorni di licenza.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata

    Consente al giudice di definire la controversia sulla base della manifesta infondatezza delle censure, senza esaminare previamente tutte le eccezioni preliminari di rito.

  • art. 51 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    La Carta si applica agli Stati membri soltanto quando attuano il diritto dell'Unione; secondo il TAR, la disciplina nazionale delle vaccinazioni obbligatorie non rientra in tale ambito.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata rinunciata dai ricorrenti in udienza e non è stata quindi decisa nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito la base normativa, insieme al GDPR e all'art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari.

Massime di principio

  • Quando una legge impone un obbligo vaccinale a una determinata categoria di dipendenti pubblici e collega espressamente all'inadempimento la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, l'amministrazione che accerta l'inadempimento esercita un'attività vincolata e non può essere censurata per non avere effettuato ulteriori valutazioni discrezionali.
  • La sospensione temporanea dal lavoro e dalla retribuzione prevista per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale può essere compatibile con i principi di proporzionalità e parità di trattamento quando sia priva di natura disciplinare, comporti la conservazione del rapporto di lavoro e sia giustificata da esigenze di tutela della salute pubblica e individuale.
  • La disciplina speciale che limita espressamente gli effetti dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla sospensione lavorativa e alla perdita della retribuzione è di stretta interpretazione e non consente di desumere ulteriori conseguenze sfavorevoli, quali la decurtazione dell'anzianità di servizio o dei giorni di licenza, salvo un'idonea base normativa.
  • Le censure relative ad atti lesivi conosciuti dal ricorrente devono essere proposte tempestivamente mediante motivi aggiunti notificati; la loro deduzione per la prima volta in mere memorie difensive è tardiva e irrituale e non può essere esaminata nel merito.
  • Il giudice amministrativo può definire la causa per manifesta infondatezza delle censure, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., senza esaminare le eccezioni preliminari che, se accolte, avrebbero precluso l'esame del merito.
  • La disciplina nazionale delle vaccinazioni obbligatorie non ricade nell'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea quando non costituisce attuazione del diritto dell'Unione; in tale ipotesi non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale fondato sulla Carta.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEmergenza sanitariaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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