Cassazione Penale, Sentenza n. 47785/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello del Tribunale di Enna (20/10/2021) che aveva parzialmente riformato la decisione del Giudice di pace. Le censure principali sono: mancata concessione della parola per illustrare le richieste di rinnovazione dell'istruttoria all'udienza del 20/10/2021; rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore (documentato con biglietto aereo e scambio mail); diniego della rinnovazione dell'istruttoria e della escussione dei testi di difesa (Tona, Spallina, altri) ritenuti strategici; critica alla valutazione delle prove e alla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e di altri testi; contestazione della revoca delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato nella sua totalità. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: 1) nessuna violazione procedurale per aver dato lettura dell'ordinanza prima della discussione, non essendo prevista una fase specifica per l'illustrazione delle richieste di rinnovazione; 2) il rigetto della richiesta di rinvio è corretto perché era stato nominato un sostituto ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen., incompatibile con la domanda di rinvio per concomitante impegno, e la documentazione prodotta non provava adeguatamente l'impedimento; 3) la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice e qui non risultava oggettivamente indispensabile per decidere; 4) la valutazione della prova è stata ritenuta congrua: la deposizione della persona offesa è stata adeguatamente valutata e riscontrata con altri elementi (testimonianza Pellico e certificato medico) secondo i criteri di giurisprudenza consolidata (Bell'Arte); 5) la revoca delle attenuanti generiche è stata motivata sulla base della mancanza di contributi dell'imputato al procedimento ed è legittima. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi euro 3690,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per presunta violazione del diritto di difesa; la Corte osserva che la censura costituzionale non è ammessa in cassazione se non come questione di legittimità costituzionale e che non è stato dimostrato alcun vulnus al diritto di difesa nella scansione dell'udienza.
art. 190 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure processuali; la Corte ha valutato il verbale e l'atto di appello e ha ritenuto che non ci fossero vizi formali tali da incidere sul diritto di difesa.
art. 495 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini e alle modalità dell'appello; la Corte non ha ravvisato inosservanze che ne compromettessero la regolarità.
art. 420-ter cod. proc. pen. (comma 5)
Norma sul legittimo impedimento del difensore; applicata dalla Corte per ricordare i presupposti dell'impedimento e affermare che la nomina di un sostituto ai sensi dell'art.102 è incompatibile con la pretesa di rinvio per il dominus.
art. 102 cod. proc. pen.
La nomina di un sostituto conferisce a quest'ultimo pieni poteri di difesa; pertanto la presenza del sostituto legittima il prosieguo dell'udienza e giustifica il rigetto del rinvio.
art. 507 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla richiesta di escutere testi; il Tribunale ha ritenuto non necessaria l'escussione richiesta perché non indispensabile ai fini decisori.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura sulle fasi dell'appello; la Corte ha valutato la regolarità della procedura e il contenuto dell'ordinanza impugnata.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto ai criteri di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di prudente valutazione del giudice di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione della prova testimoniale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la denuncia generica della errata valutazione delle prove è inammissibile in cassazione se non specificata.
art. 546, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nelle doglianze sulla motivazione; la Corte ha rilevato che il ricorso è generico e non specifica quali parti della motivazione sarebbero contraddittorie o illogiche.
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c) cod. proc. pen.
Richiamati per i limiti di censura in cassazione: la Corte ha sottolineato l'obbligo di specificità quando si denunciano vizi di motivazione e che non è possibile reiterare vizi attraverso altri motivi in modo indifferenziato.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. U., n. 41461/2012 "Bell'Arte" e altre pronunce: Filardo, Torchio, Ricci, Impellizzeri)
Utilizzate come parametri interpretativi: in particolare Bell'Arte è stata richiamata per confermare che la dichiarazione della persona offesa può, se valutata con rigore sulla credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, costituire prova anche da sola; altre pronunce indicano i criteri sul legittimo impedimento del difensore e sui limiti della rinnovazione in appello.
Massime di principio
- La mancata 'fase' formale per illustrare richieste di rinnovazione in udienza non costituisce di per sé vizio processuale: le richieste vanno illustrate in atto di appello o nei motivi e il giudice decide con ordinanza motivata; se la difesa ottiene poi la parola e non chiede la revoca dell'ordinanza, il vizio è inesistente.
- La nomina di un sostituto ai sensi dell'art.102 esclude, di norma, la concessione del rinvio per legittimo impedimento del difensore titolare; chi invoca l'impedimento deve documentarlo con atti ufficiali e rispettare i requisiti indicati dalla giurisprudenza.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va concessa solo se l'accertamento delle questioni decisive è oggettivamente impedito dalla mancata acquisizione di prove, non per semplici questioni probatorie o discrezionali della difesa.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono essere utilizzate come prova autonoma se la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca sono adeguatamente motivate e, se possibile, riscontrate con altri elementi (certificati medici, testimonianze).
- In cassazione i motivi che lamentano vizi di motivazione devono essere specifici: non è ammesso il coacervo indifferenziato di asserite mancanze, contraddizioni e illogicità; il ricorrente deve indicare esattamente dove e perché la motivazione sarebbe carente.
- La revoca delle circostanze attenuanti generiche può essere legittima se il giudice di merito motiva la decisione anche sulla base di elementi negativi (es. mancata collaborazione dell'imputato al procedimento); la mera diminuzione della pena non esclude la possibilità di reformatio in peius teorica, ma la Corte valuta il complesso degli esiti sanzionatori.
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