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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47785/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello del Tribunale di Enna (20/10/2021) che aveva parzialmente riformato la decisione del Giudice di pace. Le censure principali sono: mancata concessione della parola per illustrare le richieste di rinnovazione dell'istruttoria all'udienza del 20/10/2021; rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore (documentato con biglietto aereo e scambio mail); diniego della rinnovazione dell'istruttoria e della escussione dei testi di difesa (Tona, Spallina, altri) ritenuti strategici; critica alla valutazione delle prove e alla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e di altri testi; contestazione della revoca delle circostanze attenuanti generiche e della quantificazione della pena.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato nella sua totalità. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: 1) nessuna violazione procedurale per aver dato lettura dell'ordinanza prima della discussione, non essendo prevista una fase specifica per l'illustrazione delle richieste di rinnovazione; 2) il rigetto della richiesta di rinvio è corretto perché era stato nominato un sostituto ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen., incompatibile con la domanda di rinvio per concomitante impegno, e la documentazione prodotta non provava adeguatamente l'impedimento; 3) la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice e qui non risultava oggettivamente indispensabile per decidere; 4) la valutazione della prova è stata ritenuta congrua: la deposizione della persona offesa è stata adeguatamente valutata e riscontrata con altri elementi (testimonianza Pellico e certificato medico) secondo i criteri di giurisprudenza consolidata (Bell'Arte); 5) la revoca delle attenuanti generiche è stata motivata sulla base della mancanza di contributi dell'imputato al procedimento ed è legittima. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi euro 3690,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per presunta violazione del diritto di difesa; la Corte osserva che la censura costituzionale non è ammessa in cassazione se non come questione di legittimità costituzionale e che non è stato dimostrato alcun vulnus al diritto di difesa nella scansione dell'udienza.

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure processuali; la Corte ha valutato il verbale e l'atto di appello e ha ritenuto che non ci fossero vizi formali tali da incidere sul diritto di difesa.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai termini e alle modalità dell'appello; la Corte non ha ravvisato inosservanze che ne compromettessero la regolarità.

  • art. 420-ter cod. proc. pen. (comma 5)

    Norma sul legittimo impedimento del difensore; applicata dalla Corte per ricordare i presupposti dell'impedimento e affermare che la nomina di un sostituto ai sensi dell'art.102 è incompatibile con la pretesa di rinvio per il dominus.

  • art. 102 cod. proc. pen.

    La nomina di un sostituto conferisce a quest'ultimo pieni poteri di difesa; pertanto la presenza del sostituto legittima il prosieguo dell'udienza e giustifica il rigetto del rinvio.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla richiesta di escutere testi; il Tribunale ha ritenuto non necessaria l'escussione richiesta perché non indispensabile ai fini decisori.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sulle fasi dell'appello; la Corte ha valutato la regolarità della procedura e il contenuto dell'ordinanza impugnata.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai criteri di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri di prudente valutazione del giudice di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova testimoniale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la denuncia generica della errata valutazione delle prove è inammissibile in cassazione se non specificata.

  • art. 546, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze sulla motivazione; la Corte ha rilevato che il ricorso è generico e non specifica quali parti della motivazione sarebbero contraddittorie o illogiche.

  • art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamati per i limiti di censura in cassazione: la Corte ha sottolineato l'obbligo di specificità quando si denunciano vizi di motivazione e che non è possibile reiterare vizi attraverso altri motivi in modo indifferenziato.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. U., n. 41461/2012 "Bell'Arte" e altre pronunce: Filardo, Torchio, Ricci, Impellizzeri)

    Utilizzate come parametri interpretativi: in particolare Bell'Arte è stata richiamata per confermare che la dichiarazione della persona offesa può, se valutata con rigore sulla credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, costituire prova anche da sola; altre pronunce indicano i criteri sul legittimo impedimento del difensore e sui limiti della rinnovazione in appello.

Massime di principio

  • La mancata 'fase' formale per illustrare richieste di rinnovazione in udienza non costituisce di per sé vizio processuale: le richieste vanno illustrate in atto di appello o nei motivi e il giudice decide con ordinanza motivata; se la difesa ottiene poi la parola e non chiede la revoca dell'ordinanza, il vizio è inesistente.
  • La nomina di un sostituto ai sensi dell'art.102 esclude, di norma, la concessione del rinvio per legittimo impedimento del difensore titolare; chi invoca l'impedimento deve documentarlo con atti ufficiali e rispettare i requisiti indicati dalla giurisprudenza.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va concessa solo se l'accertamento delle questioni decisive è oggettivamente impedito dalla mancata acquisizione di prove, non per semplici questioni probatorie o discrezionali della difesa.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono essere utilizzate come prova autonoma se la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca sono adeguatamente motivate e, se possibile, riscontrate con altri elementi (certificati medici, testimonianze).
  • In cassazione i motivi che lamentano vizi di motivazione devono essere specifici: non è ammesso il coacervo indifferenziato di asserite mancanze, contraddizioni e illogicità; il ricorrente deve indicare esattamente dove e perché la motivazione sarebbe carente.
  • La revoca delle circostanze attenuanti generiche può essere legittima se il giudice di merito motiva la decisione anche sulla base di elementi negativi (es. mancata collaborazione dell'imputato al procedimento); la mera diminuzione della pena non esclude la possibilità di reformatio in peius teorica, ma la Corte valuta il complesso degli esiti sanzionatori.

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