Cassazione Penale, Sentenza n. 26398/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 624-bis c.p., sostenendo che in udienza (10.7.2018) il pubblico ministero ha contestato la recidiva reiterata nei suoi confronti pur essendo la stessa "libera-assente", senza che le fosse notificato l'estratto del verbale d'udienza. Di conseguenza la ricorrente deduce la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 522 co.2 c.p.p., nella parte relativa all'aggravante della recidiva, con la conseguenza che, non potendo considerare tale aggravante ai fini del computo dei termini, il reato commesso il 23.10.2012 risulterebbe prescritto alla data del 23.7.2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, richiamando giurisprudenza consolidata, che la contestazione della recidiva senza notifica dell'estratto dell'udienza configura una nullità relativa (non assoluta) e che tale nullità doveva essere tempestivamente dedotta nei termini degli artt. 181 e 182 c.p.p.; poiché la ricorrente non aveva sollevato l'eccezione né nell'atto di appello né nelle conclusioni scritte del 24.3.2022 (giudizio di secondo grado svolto in forma cartolare ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n.176/2020), il vizio si è considerato tacitamente sanato e il motivo è risultato inammissibile. Conseguentemente la condanna di primo e secondo grado resta efficace; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Norma penale che individua il reato ascritto all'imputata; è il fatto sostanziale oggetto del processo.
art. 520, co. 1, c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla modifica dell'imputazione in udienza; la Corte valuta la fondatezza della lamentela alla luce della giurisprudenza sul carattere della nullità derivante dalla mancata notifica.
art. 522, co. 2, c.p.p.
Norma richiamata in tema di nullità processuali che la ricorrente ritiene comporti l'annullamento della parte di sentenza relativa all'aggravante; la Corte però distingue tra nullità assoluta e relativa.
artt. 181 e 182 c.p.p.
Stabiliscono i termini e le modalità per la deduzione delle nullità relative; la Corte ha ritenuto che la mancata tempestiva deduzione comporti la perdita della relativa eccezione.
Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Rv. 276742
Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Rv. 276742
Giurisprudenza richiamata che afferma come la contestazione della recidiva senza notificazione dell'estratto di verbale configuri una nullità relativa perché non incide sul nucleo sostanziale dell'addebito quando i precedenti sono noti all'imputato.
art. 23-bis d.l. n. 176 del 2020
Norma che disciplina lo svolgimento in forma cartolare del giudizio di appello; nel caso ha inciso sul fatto che l'imputata non ha richiesto di essere presente e non ha potuto sollevare in quella sede l'eccezione.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata per sanzionare la ricorrente.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Richiamata quale riferimento sul criterio di valutazione della colpa nelle determinazioni delle spese in casi di inammissibilità evidente.
Massime di principio
- La contestazione in udienza di una circostanza aggravante (es. recidiva) senza la notifica dell'estratto del verbale all'imputato assente costituisce, secondo la giurisprudenza, una nullità relativa e non assoluta: non sempre comporta l'annullamento automatico della decisione.
- Le nullità relative devono essere dedotte tempestivamente secondo i termini e le forme previste dagli artt. 181 e 182 c.p.p.; la mancata tempestiva eccezione comporta la perdita del vizio (sanatoria) e l'impossibilità di invocarne la conseguenza in sede di legittimità.
- In sede di appello cartolare (art. 23-bis d.l. n.176/2020), l'assenza dell'imputato e l'assenza di istanze difensive in discussione possono ridurre le possibilità di sollevare eccezioni processuali non già dedotte al primo grado o in appello.
- Se l'aggravante contestata è ritenuta invalida solo per vizi procedurali non sostanziali e tale vizio non è tempestivamente dedotto, il calcolo della prescrizione non può essere modificato in cassazione a favore dell'imputato.
- Chi intende contestare una modifica dell'imputazione effettuata in udienza mentre è assente deve tempestivamente richiedere copia/estratto del verbale e sollevare l'eccezione nel primo momento utile processuale (appello o, se necessario, nel corso del dibattimento successivo) per evitare la perdita del motivo.
- Il ricorso in cassazione privo di tempestive eccezioni procedurali può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e somme aggiuntive (art. 616 c.p.p.); è quindi necessario valutare con attenzione la rilevanza e la tempestività dei motivi prima di proporre impugnazioni.
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