Sentenza del 22/06/2016 n. 4032 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Conciliazione giudiziale - Art. 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Cessazione della materia del contendere -- Mancata comunicazione del dispositivo - Omesso versamento - Estinzione della lite - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Le parti avevano approvato una proposta di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992. Nonostante il contribuente avesse omesso, in tutto o in parte, il versamento delle somme concordate, l'Ufficio ha tentato di riattivare la lite mediante appello. Inoltre, il dispositivo con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'avviso di trattazione dell'udienza non erano stati comunicati al contribuente.
La decisione
La conciliazione approvata da entrambe le parti ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione irreversibile della lite. L'omesso o parziale pagamento delle somme conciliative non consente all'Erario di riattivare il processo: l'Amministrazione deve iscrivere a ruolo e riscuotere le somme dovute secondo le procedure previste, ma non può ottenere la riviviscenza del giudizio. L'appello dell'Ufficio è stato quindi dichiarato inammissibile; le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata comunicazione degli atti non possono essere imputate al contribuente.
Norme richiamate
Art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La conciliazione giudiziale perfezionata con l'approvazione di entrambe le parti determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione della lite. L'eventuale mancato pagamento delle somme concordate deve essere fatto valere mediante iscrizione a ruolo e riscossione, non mediante riattivazione del processo.
Massime di principio
- Una conciliazione giudiziale tributaria approvata dalle parti estingue la controversia e non può essere resa inefficace dal successivo mancato pagamento delle somme concordate.
- In caso di omesso o parziale versamento dell'importo conciliato, l'Amministrazione finanziaria deve procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla legge, senza riaprire il giudizio originario.
- L'appello finalizzato esclusivamente a ottenere la riviviscenza di una lite già estinta per conciliazione è inammissibile.
- La mancata comunicazione al contribuente del dispositivo o dell'avviso di trattazione non può produrre conseguenze pregiudizievoli a suo carico, soprattutto quando l'omissione dipende dall'ufficio giudiziario o dall'Amministrazione.
- Una volta perfezionata la conciliazione, le questioni relative all'adempimento dell'accordo appartengono alla fase di riscossione e non consentono, di regola, di riesaminare il merito della controversia estinta.
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