Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/06/2016 n. 4032 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Conciliazione giudiziale - Art. 48, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Cessazione della materia del contendere -- Mancata comunicazione del dispositivo - Omesso versamento - Estinzione della lite - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Le parti avevano approvato una proposta di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992. Nonostante il contribuente avesse omesso, in tutto o in parte, il versamento delle somme concordate, l'Ufficio ha tentato di riattivare la lite mediante appello. Inoltre, il dispositivo con cui era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'avviso di trattazione dell'udienza non erano stati comunicati al contribuente.

La decisione

La conciliazione approvata da entrambe le parti ha determinato la cessazione della materia del contendere e l'estinzione irreversibile della lite. L'omesso o parziale pagamento delle somme conciliative non consente all'Erario di riattivare il processo: l'Amministrazione deve iscrivere a ruolo e riscuotere le somme dovute secondo le procedure previste, ma non può ottenere la riviviscenza del giudizio. L'appello dell'Ufficio è stato quindi dichiarato inammissibile; le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla mancata comunicazione degli atti non possono essere imputate al contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La conciliazione giudiziale perfezionata con l'approvazione di entrambe le parti determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione della lite. L'eventuale mancato pagamento delle somme concordate deve essere fatto valere mediante iscrizione a ruolo e riscossione, non mediante riattivazione del processo.

Massime di principio

  • Una conciliazione giudiziale tributaria approvata dalle parti estingue la controversia e non può essere resa inefficace dal successivo mancato pagamento delle somme concordate.
  • In caso di omesso o parziale versamento dell'importo conciliato, l'Amministrazione finanziaria deve procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla legge, senza riaprire il giudizio originario.
  • L'appello finalizzato esclusivamente a ottenere la riviviscenza di una lite già estinta per conciliazione è inammissibile.
  • La mancata comunicazione al contribuente del dispositivo o dell'avviso di trattazione non può produrre conseguenze pregiudizievoli a suo carico, soprattutto quando l'omissione dipende dall'ufficio giudiziario o dall'Amministrazione.
  • Una volta perfezionata la conciliazione, le questioni relative all'adempimento dell'accordo appartengono alla fase di riscossione e non consentono, di regola, di riesaminare il merito della controversia estinta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.