Cassazione Penale, Sentenza n. 32918/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto di energia elettrica (allaccio abusivo) da parte della Corte d'appello di Bari: prime censure riguardano la mancata esclusione della loro responsabilità (contestazione della valutazione probatoria relativa all'allaccio e alla testimonianza/registrazione di terzi), il presunto divieto di bis in idem per Michele (proscioglimento precedente per difetto di querela), e la prescrizione del reato (diversi calcoli del dies a quo e rilevanza delle aggravanti e della loro procedibilità). Viene inoltre contestata l'interpretazione dell'effetto del d.lgs. 150/2022 sulle aggravanti e la procedibilità.
La decisione
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Luigi Mirra e, invece, accoglie il ricorso di Michele Mirra limitatamente alla questione del divieto di bis in idem: la sentenza impugnata viene annullata nei confronti di Michele e il processo è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame. Le doglianze sulla valutazione della prova sono ritenute inammissibili perché aspecifiche e meramente rivalutative; le censure sulla prescrizione e sull'effetto del d.lgs. 150/2022 sono rigettate (si conferma che il furto continuato decorre dall'ultima captazione e che l'aggravante resta rilevante ai fini della qualificazione del fatto). La Corte spiega che non è possibile eludere il divieto di bis in idem permettendo al P.M. di riformulare l'imputazione (aggiungendo aggravanti) dopo un proscioglimento per difetto di querela, salvo che la querela sia effettivamente sopravvenuta e abbia determinato la perseguibilità; nel caso concreto va riaccertata la coincidenza fattuale tra i due procedimenti.
Norme richiamate
art. 40 c.p.
Richiamato nel ricorso come norma sulla causalità e partecipazione; la Corte non entra nel merito specifico della sua applicazione perché il motivo probatorio è ritenuto aspecifico.
art. 110 c.p.
Richiamato nel ricorso in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte osserva che la diversa qualificazione (autore singolo o in concorso) non altera la medesimezza del fatto ai fini del bis in idem.
art. 624 c.p.
Norma base del furto richiamata nel ricorso; la qualificazione concreta è stata confermata in sede di merito e non riformata in Cassazione.
art. 625 c.p., n. 2
Riguarda l'aggravante relativa al furto commesso su cose destinate a pubblico servizio; la Corte chiarisce che la sopravvenuta modifica della procedibilità (d.lgs.150/2022) non cancella la rilevanza dell'aggravante ai fini della caratterizzazione del fatto.
art. 649 c.p.p.
Norma sul divieto di nuovo giudizio (bis in idem). La Corte interpreta la medesimezza del "fatto" secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (criterio materiale condotta-evento-nesso causale) e stabilisce che non si può aggirare il divieto consentendo al P.M. di rilanciare il processo semplicemente precisando aggravanti già attingenti allo stesso fatto storico.
art. 345 c.p.p.
Richiamato per l'eccezione prevista dall'art. 649: la Corte precisa che l'eccezione opera solo quando la querela sopravvenga realmente al procedimento e non quando la modifica dell'imputazione è frutto di una ristrutturazione dell'accusa da parte del P.M.
art. 529 c.p.p.
Norma collegata al proscioglimento; citata per spiegare gli effetti del proscioglimento per difetto di querela sul divieto di bis in idem.
d.lgs. 150/2022
Modifica la procedibilità di talune aggravanti del furto (attuando cambi di procedibilità a querela di parte); la Corte spiega che la mutata procedibilità non elimina la rilevanza dell'aggravante ai fini della qualificazione del fatto nel processo in corso.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Protocollo n. 7, art. 4 (richiamato)
Riferimento costituzionale/eurounitario usato per interpretare il divieto di doppio processo e per richiamare i parametri della Corte Costituzionale nella verifica di medesimezza del fatto.
Giurisprudenza citata (es. Corte Costituzionale n. 200/2016, Sez. U n. 34655/2005, Sez.1 n.42630/2022)
La Corte utilizza i precedenti per delineare il criterio materiale di identità del fatto (condotta-evento-nesso causale) e per escludere che la mera riformulazione delle aggravanti da parte del P.M. sia idonea a superare il divieto di bis in idem.
Massime di principio
- Il divieto di bis in idem (art. 649 c.p.p.) va valutato rispetto al "fatto" materiale: la coincidenza si verifica confrontando condotta, evento e nesso causale; non è sufficiente una diversa inquadratura giuridica o l'aggiunta di aggravanti per ritenere diverso il fatto.
- La eccezione prevista da art. 345 c.p.p. (proscioglimento per difetto di querela) consente riapertura solo se la querela è effettivamente sopravvenuta e ha portato all'esercizio dell'azione; non si può aggirare il divieto consentendo al P.M. di riformulare l'imputazione in un nuovo processo per lo stesso fatto storico.
- In Cassazione i motivi che chiedono la rivalutazione della prova di fatto sono usualmente inammissibili se aspecifici o diretti a riesaminare il merito: la decisione sui fatti resiste salvo vizi logici, contraddizioni o errori di percezione chiaramente enucleabili.
- Per i furti a consumazione protratta (es. furto di energia elettrica), il dies a quo della prescrizione è l'ultima captazione accertata; pertanto la prescrizione decorre dall'ultima manifestazione materiale della condotta.
- La sopravvenuta modifica della procedibilità (es. per effetto di d.lgs.) non annulla retroattivamente la rilevanza di un'aggravante nella qualificazione del fatto già contestato: cambia la procedibilità, non necessariamente la natura fattuale dell'evento.
- La diversa qualificazione della posizione soggettiva (autore singolo vs concorso) non muta automaticamente la 'medesimezza' del fatto storico ai fini del divieto di nuovo giudizio.
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