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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32918/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto di energia elettrica (allaccio abusivo) da parte della Corte d'appello di Bari: prime censure riguardano la mancata esclusione della loro responsabilità (contestazione della valutazione probatoria relativa all'allaccio e alla testimonianza/registrazione di terzi), il presunto divieto di bis in idem per Michele (proscioglimento precedente per difetto di querela), e la prescrizione del reato (diversi calcoli del dies a quo e rilevanza delle aggravanti e della loro procedibilità). Viene inoltre contestata l'interpretazione dell'effetto del d.lgs. 150/2022 sulle aggravanti e la procedibilità.

La decisione

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Luigi Mirra e, invece, accoglie il ricorso di Michele Mirra limitatamente alla questione del divieto di bis in idem: la sentenza impugnata viene annullata nei confronti di Michele e il processo è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame. Le doglianze sulla valutazione della prova sono ritenute inammissibili perché aspecifiche e meramente rivalutative; le censure sulla prescrizione e sull'effetto del d.lgs. 150/2022 sono rigettate (si conferma che il furto continuato decorre dall'ultima captazione e che l'aggravante resta rilevante ai fini della qualificazione del fatto). La Corte spiega che non è possibile eludere il divieto di bis in idem permettendo al P.M. di riformulare l'imputazione (aggiungendo aggravanti) dopo un proscioglimento per difetto di querela, salvo che la querela sia effettivamente sopravvenuta e abbia determinato la perseguibilità; nel caso concreto va riaccertata la coincidenza fattuale tra i due procedimenti.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.

    Richiamato nel ricorso come norma sulla causalità e partecipazione; la Corte non entra nel merito specifico della sua applicazione perché il motivo probatorio è ritenuto aspecifico.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nel ricorso in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte osserva che la diversa qualificazione (autore singolo o in concorso) non altera la medesimezza del fatto ai fini del bis in idem.

  • art. 624 c.p.

    Norma base del furto richiamata nel ricorso; la qualificazione concreta è stata confermata in sede di merito e non riformata in Cassazione.

  • art. 625 c.p., n. 2

    Riguarda l'aggravante relativa al furto commesso su cose destinate a pubblico servizio; la Corte chiarisce che la sopravvenuta modifica della procedibilità (d.lgs.150/2022) non cancella la rilevanza dell'aggravante ai fini della caratterizzazione del fatto.

  • art. 649 c.p.p.

    Norma sul divieto di nuovo giudizio (bis in idem). La Corte interpreta la medesimezza del "fatto" secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (criterio materiale condotta-evento-nesso causale) e stabilisce che non si può aggirare il divieto consentendo al P.M. di rilanciare il processo semplicemente precisando aggravanti già attingenti allo stesso fatto storico.

  • art. 345 c.p.p.

    Richiamato per l'eccezione prevista dall'art. 649: la Corte precisa che l'eccezione opera solo quando la querela sopravvenga realmente al procedimento e non quando la modifica dell'imputazione è frutto di una ristrutturazione dell'accusa da parte del P.M.

  • art. 529 c.p.p.

    Norma collegata al proscioglimento; citata per spiegare gli effetti del proscioglimento per difetto di querela sul divieto di bis in idem.

  • d.lgs. 150/2022

    Modifica la procedibilità di talune aggravanti del furto (attuando cambi di procedibilità a querela di parte); la Corte spiega che la mutata procedibilità non elimina la rilevanza dell'aggravante ai fini della qualificazione del fatto nel processo in corso.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Protocollo n. 7, art. 4 (richiamato)

    Riferimento costituzionale/eurounitario usato per interpretare il divieto di doppio processo e per richiamare i parametri della Corte Costituzionale nella verifica di medesimezza del fatto.

  • Giurisprudenza citata (es. Corte Costituzionale n. 200/2016, Sez. U n. 34655/2005, Sez.1 n.42630/2022)

    La Corte utilizza i precedenti per delineare il criterio materiale di identità del fatto (condotta-evento-nesso causale) e per escludere che la mera riformulazione delle aggravanti da parte del P.M. sia idonea a superare il divieto di bis in idem.

Massime di principio

  • Il divieto di bis in idem (art. 649 c.p.p.) va valutato rispetto al "fatto" materiale: la coincidenza si verifica confrontando condotta, evento e nesso causale; non è sufficiente una diversa inquadratura giuridica o l'aggiunta di aggravanti per ritenere diverso il fatto.
  • La eccezione prevista da art. 345 c.p.p. (proscioglimento per difetto di querela) consente riapertura solo se la querela è effettivamente sopravvenuta e ha portato all'esercizio dell'azione; non si può aggirare il divieto consentendo al P.M. di riformulare l'imputazione in un nuovo processo per lo stesso fatto storico.
  • In Cassazione i motivi che chiedono la rivalutazione della prova di fatto sono usualmente inammissibili se aspecifici o diretti a riesaminare il merito: la decisione sui fatti resiste salvo vizi logici, contraddizioni o errori di percezione chiaramente enucleabili.
  • Per i furti a consumazione protratta (es. furto di energia elettrica), il dies a quo della prescrizione è l'ultima captazione accertata; pertanto la prescrizione decorre dall'ultima manifestazione materiale della condotta.
  • La sopravvenuta modifica della procedibilità (es. per effetto di d.lgs.) non annulla retroattivamente la rilevanza di un'aggravante nella qualificazione del fatto già contestato: cambia la procedibilità, non necessariamente la natura fattuale dell'evento.
  • La diversa qualificazione della posizione soggettiva (autore singolo vs concorso) non muta automaticamente la 'medesimezza' del fatto storico ai fini del divieto di nuovo giudizio.

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