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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38220/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria imponendo ai detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. l'obbligo di riconsegnare pentolame, fornellino e stoviglie al personale di Polizia penitenziaria dalle 20:00 alle 7:00. Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali e penitenziarie (artt. 35-bis, 69, comma 6, Ord. pen. e art. 666, comma 2, cod. proc. pen.), sostenendo che il reclamo riguardava la lesione di un diritto soggettivo (il diritto di mettere in atto atti di normalità quali la cottura dei cibi) e non una mera determinazione organizzativa dell'istituto, e che pertanto non poteva essere trattato de plano né riclassificato come reclamo generico

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.186/2018 (che ha dichiarato l'incostituzionalità, limitatamente alle parole "e cuocere cibi", dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen.), nonché l'orientamento giurisprudenziale successivo che ammette la sindacabilità giurisdizionale delle determinazioni amministrative che regolano fasce orarie di cottura, il Collegio ha stabilito che il reclamo doveva essere qualificato come reclamo giurisdizionale ai sensi degli artt. 69 e 35-bis Ord. pen. e non come reclamo generico. L'ordinanza impugnata, adottata de plano, è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., con le garanzie procedurali di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ordinamento penitenziario

    Il reclamo che concerne la lesione di un diritto soggettivo del detenuto deve essere trattato come reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis; la Corte ha ritenuto che la regolamentazione delle fasce orarie per la cottura possa incidere su un diritto soggettivo e quindi sia sindacabile in questa sede

  • art. 69 Ordinamento penitenziario

    Richiamato come norma di riferimento per la giurisdizione del Magistrato di Sorveglianza in materia di reclami giurisdizionali relativi ai diritti dei detenuti

  • art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f) Ordinamento penitenziario

    La Corte costituzionale, con la sentenza n.186/2018, ha dichiarato l'incostituzionalità della parte che vietava in via assoluta la cottura dei cibi per i detenuti in regime 41-bis; il divieto assoluto è incongruo e viola gli artt. 3 e 27 Cost. La disposizione resta tuttavia fonte di potestà regolamentare dell'Amministrazione, nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità

  • art. 666, comma 2, codice di procedura penale

    Norma processuale richiamata per le garanzie procedurali del reclamo giurisdizionale; la Corte ha disposto che il nuovo giudizio debba rispettare le garanzie previste, anche in funzione della mancata trattazione corretta in primo grado

  • art. 678 codice di procedura penale

    Richiamato dal Collegio in relazione alle garanzie procedurali che devono accompagnare il nuovo giudizio di reclamo giurisdizionale

  • Cost., art. 3 e art. 27

    La Corte costituzionale ha ritenuto che il divieto assoluto di cottura si ponga in contrasto con i principi di uguaglianza e con la funzione rieducativa della pena, rendendo inaccettabile una misura meramente afflittiva e non giustificata

  • Corte costituzionale, sentenza n.186/2018

    Giurisprudenza costituzionale fondamentale che ha limitato il divieto assoluto di cottura per i detenuti in 41-bis, affermando che l'Amministrazione può regolamentare l'esercizio del diritto ma non può vietarlo in modo assoluto e ingiustificato

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4030/2020, "Gallo")

    Orientamento che ammette la sindacabilità giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che fissano fasce orarie per la cottura: tali provvedimenti possono incidere su diritti soggettivi e quindi essere oggetto di reclamo giurisdizionale

Massime di principio

  • Il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti 41-bis è stato dichiarato parzialmente incostituzionale: non è possibile vietare in modo categorico la cottura dei cibi
  • L'Amministrazione penitenziaria mantiene potestà regolamentare sull'esercizio del diritto (ad es. fissando regole o fasce orarie), ma tali regolamenti possono costituire limitazioni sindacabili se incidono su diritti soggettivi
  • Quando un provvedimento amministrativo incide su diritti soggettivi del detenuto, il reclamo deve essere qualificato e trattato come reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis (con le garanzie processuali), e non come semplice reclamo generico
  • Il Magistrato di Sorveglianza non può decidere de plano e riclassificare unilateralmente il ricorso se è evidente che la questione riguarda un diritto soggettivo; in tal caso è necessario un esame pieno e le garanzie previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p.
  • In situazioni analoghe, le restrizioni amministrative alla cottura devono essere giustificate, proporzionate e adeguatamente motivate; la discrezionalità amministrativa non è illimitata

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