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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-501/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 settembre 2024. — DL contro Land Berlin. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (UE) 2015/848 – Articolo 3 – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali di una persona fisica che esercita un’attività indipendente – Nozione di “luogo in cui si trova la sede principale di attività” – Nozione di “dipendenza” – Presidente del consiglio di vigilanza di una società per azioni. — Causa C-501/23

Giurisprudenza europea62023CJ0501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof, ha chiarito la competenza internazionale nelle procedure di insolvenza riguardanti una persona fisica che svolge un’attività indipendente. Ha escluso che la "sede principale di attività" coincida con la nozione di "dipendenza" e ha affermato che la presunzione del centro degli interessi principali in quel luogo vale anche in assenza di risorse umane o beni. La terza questione non è stata esaminata, perché assorbita dalla risposta alla seconda.

Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848: per una persona fisica che esercita attività indipendente, la sede principale di attività non coincide con la nozione di dipendenza e la presunzione sul COMI opera anche senza risorse umane o beni.

La questione giuridica

Se, ai fini della competenza internazionale per aprire una procedura di insolvenza, la nozione di "luogo in cui si trova la sede principale di attività" di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente coincida con la nozione di "dipendenza"; in caso contrario, se la presunzione del COMI nel luogo della sede principale di attività operi anche quando tale attività non richiede risorse umane o beni; e, in subordine, se si debba applicare la presunzione della residenza abituale prevista per le altre persone fisiche.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2015/848 va interpretato nel senso che la "sede principale di attività" di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente non coincide con la "dipendenza" di cui all’articolo 2, punto 10; inoltre, la presunzione secondo cui il centro degli interessi principali (COMI) si trova in tale sede principale di attività opera anche se l’attività non implica alcuna risorsa umana o alcun bene. La verifica del COMI resta comunque fondata su una valutazione globale di elementi oggettivi e verificabili dai terzi, e il solo difetto di mezzi umani o materiali non basta a vincere la presunzione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/848
  • Articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2015/848
  • Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848

Interpretazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2015/848 in materia di COMI di una persona fisica che svolge attività indipendente

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof (Germania) nell’ambito di una controversia relativa all’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica che svolgeva un’attività indipendente come presidente del consiglio di vigilanza di una società per azioni. La Corte chiarisce come individuare il centro degli interessi principali del debitore ai fini della competenza internazionale.

Fatti e procedimento principale

Il Land Berlin aveva chiesto l’apertura della procedura di insolvenza contro DL. Al momento della domanda, DL aveva diversi luoghi di domicilio e patrimonio distribuito tra Germania, Monaco, Los Angeles e Saint-Barthélemy. Il Landgericht Berlin aveva ritenuto competente il giudice tedesco, qualificando l’attività di presidente del consiglio di vigilanza come attività indipendente e applicando il criterio del luogo in cui era svolta tale attività. Il debitore ha proposto ricorso dinanzi al Bundesgerichtshof, che ha sospeso il giudizio e sottoposto tre questioni pregiudiziali alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare il regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza, e in specie:

  • il considerando 23, 24, 28, 37 e 38;
  • l’articolo 2, punto 10, che definisce la "dipendenza" come un luogo di operazioni in cui il debitore esercita o ha esercitato, in modo non transitorio, un’attività economica con mezzi umani e beni;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, che individua il centro degli interessi principali (COMI) del debitore e contiene le presunzioni per società, persone fisiche indipendenti e altre persone fisiche;
  • l’articolo 3, paragrafo 2, relativo all’apertura di una procedura in presenza di una dipendenza in un altro Stato membro.

Prima questione: rapporto tra sede principale di attività e dipendenza

La Corte afferma che la nozione di "luogo in cui si trova la sede principale di attività" di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente non coincide con la nozione di "dipendenza" dell’articolo 2, punto 10. La soluzione si fonda su tre argomenti principali:

  • la differenza testuale tra le versioni linguistiche del regolamento;
  • il contesto sistematico, poiché la "dipendenza" è il criterio rilevante per la procedura secondaria ex articolo 3, paragrafo 2, non per la procedura principale;
  • l’obiettivo di certezza del diritto e prevedibilità, che sarebbe compromesso se i due concetti fossero sovrapposti.

Seconda questione: presunzione del COMI nel luogo della sede principale di attività anche senza mezzi umani o beni

La Corte precisa che, per la persona fisica che esercita attività indipendente, l’articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, stabilisce una presunzione semplice secondo cui il COMI si trova nel luogo della sede principale di attività. Questa presunzione opera anche quando l’attività non richiede né risorse umane né beni. Secondo la Corte:

  • il COMI si individua mediante una valutazione globale di elementi oggettivi e verificabili dai terzi;
  • la presenza di mezzi umani o materiali può essere un indice, ma non è una condizione necessaria;
  • una lettura che richiedesse sempre tali elementi svuoterebbe di effetto utile la presunzione e escluderebbe molte attività indipendenti dall’ambito della norma. Resta fermo che la presunzione può essere superata solo tramite una valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti, come quelli relativi alla situazione economica del debitore, al luogo in cui gestisce i propri interessi economici e a quello in cui percepisce e spende i propri redditi.

Terza questione

La terza questione, relativa all’eventuale applicazione della presunzione della residenza abituale prevista per le "altre persone fisiche", è dichiarata assorbita, poiché la Corte ha risposto in senso affermativo alla seconda questione.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la sede principale di attività di una persona fisica che esercita un’attività indipendente non corrisponde alla nozione di dipendenza dell’articolo 2, punto 10, del regolamento 2015/848;
  • il COMI di tale persona si presume nel luogo della sede principale di attività anche se l’attività non richiede risorse umane o beni. Le spese nel procedimento principale sono rimesse al giudice nazionale; le spese sostenute da altri soggetti non sono ripetibili.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che il COMI deve essere determinato in base a criteri oggettivi e verificabili dai terzi, con attenzione alla prevedibilità per i creditori. Per le persone fisiche che svolgono un’attività indipendente, la presunzione legata alla sede principale di attività è autonoma rispetto alla nozione di dipendenza e non richiede necessariamente una struttura materiale o personale minima.

Come è indicizzato

Materieprocedure di insolvenzacompetenza internazionalediritto processuale civile uedebitore persona fisicaattività indipendente

Testo integrale

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