Cassazione Civile, Ordinanza n. 25225/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (gestore rifiuti)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni in materia di TIA per l'anno d'imposta 2006. I nove motivi investivano: la legittimazione passiva della società destinataria della pretesa tariffaria; la prescrizione del credito e la mancata interruzione del termine quinquennale; il principio di irretroattività delle norme tributarie; la non tassabilità di aree accessorie o pertinenziali; l'inapplicabilità dell'IVA alla TIA; l'applicazione del principio "chi inquina paga"; la legalità delle sanzioni amministrative; e la prescrizione delle sanzioni. Prima della decisione la ricorrente ha depositato memoria di rinuncia al ricorso; la controparte ha aderito alla rinuncia, dichiarando l'accordo tra le parti e chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, notificata alla controparte e da questa accettata, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato le spese di lite. La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che la pronuncia di estinzione per rinuncia non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e che la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché notificata alla controparte e da questa accettata, con conseguente estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso la sua applicazione in caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, trattandosi di disposizione lato sensu sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 49, d.lgs. n. 22 del 1997
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina della TIA e alla legittimazione passiva.
art. 31 del Regolamento del Comune di Portoferraio
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di prescrizione.
art. 2948, n. 4, c.c.
Richiamato in relazione alla prescrizione quinquennale.
art. 2935 c.c.
Richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione.
art. 2943 c.c.
Richiamato in relazione all'interruzione della prescrizione.
art. 3, L. n. 212 del 2000
Richiamato in tema di irretroattività delle norme tributarie.
art. 1, L. n. 212 del 2000
Richiamato insieme all'art. 3 della medesima legge sullo statuto del contribuente.
artt. 46 e 47 Codice della navigazione
Richiamati in relazione alla legittimazione passiva e all'occupazione di aree demaniali.
art. 2555 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso.
art. 2556 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso.
art. 13, par. 1, Dir. 2006/112/CE
Richiamato per sostenere l'inapplicabilità dell'IVA alla TIA.
art. 3, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per l'assoggettamento o meno a IVA della TIA.
art. 4, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per l'inapplicabilità dell'IVA alla TIA.
art. 6, comma 13, L. n. 133 del 1999
Richiamato per la disciplina fiscale della TIA.
art. 175 Trattato CE
Richiamato in relazione al principio "chi inquina paga".
Direttiva 442/1975
Richiamata in relazione al principio "chi inquina paga".
art. 15, lett. a), Direttiva CE 12/2006
Richiamato in relazione al principio "chi inquina paga".
art. 1, L. n. 689 del 1981
Richiamato in tema di principio di legalità delle sanzioni amministrative.
art. 76, d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato in tema di principio di legalità delle sanzioni amministrative.
artt. 21 e 25 del Regolamento del Comune di Portoferraio
Richiamati in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se rituale e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
- La pronuncia di estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non consente l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per tali esiti.
- Le disposizioni che prevedono conseguenze sanzionatorie o eccezionali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati.
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