Cassazione Civile, Ordinanza n. 34563/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento per ICI relativa agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, fondata su avvisi di accertamento che la contribuente sosteneva non le fossero stati validamente notificati. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società ritenendo irregolare la notifica degli avvisi presupposti perché eseguita presso la precedente sede legale, poi trasferita, e aveva inoltre ritenuto prescritta l'annualità 2010. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973, 145 c.p.c., 46, comma 2, 156 e 1335 c.c., sostenendo che la notifica era stata eseguita presso un luogo comunque riferibile alla società, coincidente con il domicilio fiscale risultante dagli archivi fiscali e con il comune della sede legale, e che la variazione della sede non era stata comunicata all'ente impositore; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe pronunciato sulla notifica della cartella e su annualità non devolute o comunque non contestate nei termini prospettati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio al giudice di merito, decidendo direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., e ha rigettato l'originario ricorso della società contro la cartella di pagamento. La Corte ha ritenuto validamente eseguite le notifiche degli avvisi presupposti perché avvenute presso un luogo già indicato come sede legale della società, poi trasferita all'interno dello stesso Comune, e perché l'avviso di ricevimento era stato sottoscritto da un soggetto non identificato ma con firma apposta nello spazio riservato al destinatario o a persona delegata; ha escluso, quindi, che la firma fosse priva di efficacia ricettiva. Ha inoltre ritenuto rispettati il termine decadenziale quinquennale per l'avviso di accertamento e quello prescrizionale per la cartella. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società soccombente, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma di riferimento del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è la norma invocata per dedurre la nullità della sentenza per ultrapetizione.
art. 58 d.P.R. n. 600/1973
per le persone giuridiche, il domicilio fiscale rileva nel comune in cui si trova la sede legale; il criterio non impone che la notifica avvenga nella sede attuale se il luogo resta riferibile al destinatario.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato per la disciplina delle notifiche degli atti impositivi.
art. 145 c.p.c.
la notifica agli enti è valida se eseguita presso un luogo ad essi riferibile e se l'atto è consegnato a soggetto che sottoscrive l'avviso di ricevimento nello spazio riservato al destinatario o a persona delegata.
art. 46, comma 2, c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di sede e domicilio delle persone giuridiche.
art. 156 c.p.c.
invocato dal ricorrente a sostegno della tesi di sanatoria o irrilevanza del vizio di notifica in presenza di raggiungimento dello scopo.
art. 1335 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla presunzione di conoscenza degli atti recettizi.
art. 112 c.p.c.
il motivo di ultrapetizione è stato ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 7, comma 2, L. n. 890/1982
la consegna al destinatario o a persone ivi indicate, se risultante dall'avviso di ricevimento, è idonea a fondare la validità della notifica.
art. 2700 c.c.
l'avviso di ricevimento è assistito da efficacia probatoria di atto pubblico quanto agli accertamenti dell'agente postale.
art. 1, comma 163, L. n. 296/2006
richiamato per il termine decadenziale quinquennale relativo all'avviso di accertamento ICI.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente la decisione nel merito da parte della Corte quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 149 c.p.c.
richiamato per la notificazione del ricorso per cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale non partecipato e per il deposito di memorie.
art. 27, comma 1, D.L. n. 137/2020
richiamato per la trattazione da remoto in camera di consiglio.
art. 16, comma 3, D.L. n. 228/2021
richiamato per la proroga delle modalità di trattazione da remoto.
Massime di principio
- Per le persone giuridiche, la notifica degli atti tributari eseguita presso un luogo già indicato come sede legale e comunque situato nel comune rilevante ai sensi del domicilio fiscale non è invalida solo perché la società abbia poi trasferito la sede in altro indirizzo dello stesso comune.
- Se l'avviso di ricevimento della notificazione postale reca la firma, ancorché illeggibile, nello spazio riservato al destinatario o a persona delegata, la consegna si presume validamente effettuata al destinatario, salvo querela di falso, quando non risulti che il piego sia stato consegnato a soggetti diversi da quelli legalmente previsti.
- La mera contestazione che la notifica sia avvenuta presso la precedente sede sociale non basta a escluderne la validità quando il luogo resta collegato all'organizzazione del destinatario e l'atto risulti effettivamente ricevuto.
- In presenza di un avviso di ricevimento valido e di elementi di fatto già accertati nei gradi di merito, la Corte di cassazione può cassare la decisione e decidere nel merito senza rinvio, se non occorrono ulteriori accertamenti istruttori.
- Il richiamo al domicilio fiscale non può essere utilizzato per sovvertire la validità di una notifica correttamente eseguita all'interno del medesimo comune di riferimento della persona giuridica.
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