Cassazione Civile, Ordinanza n. 23994/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una somma corrisposta dal Ministero della Giustizia a una contribuente in esito a un giudizio di ottemperanza, a titolo di risarcimento del danno per il ritardo nell'assunzione dopo la vincita di un concorso. Sul pagamento il Ministero aveva operato una ritenuta d'acconto. La contribuente aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso della ritenuta, sostenendo che l'importo avesse natura puramente risarcitoria e non sostitutiva di reddito. Dopo il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria, la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 6, comma 2, e 51, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, assumendo che il risarcimento fosse riferito agli stipendi non percepiti nelle more del rapporto di lavoro e quindi tassabile come lucro cessante, a nulla rilevando la qualificazione risarcitoria data dal giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava esclusivamente sul giudicato formatosi sulla decisione del TAR Lazio resa in sede di ottemperanza, che aveva qualificato la somma come integralmente risarcitoria e priva di corrispettività. Il ricorso non ha censurato tale ratio decidendi, poiché non ha dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c. né ha attaccato il vincolo derivante dal giudicato amministrativo, ma ha invocato norme fiscali che la CTR non aveva applicato. La ricorrente è stata condannata alle spese; è stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
"violazione e falsa applicazione"
La disposizione è richiamata dalla ricorrente per sostenere la tassabilità delle somme come reddito/lucro cessante, ma la Corte non la considera decisiva perché la CTR non vi aveva fondato la decisione.
art. 51, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
"violazione e falsa applicazione"
È invocato dall'Agenzia per affermare che le somme riconosciute compensavano stipendi non percepiti e quindi erano assoggettabili a IRPEF; la censura è però ritenuta inconferente rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 2909 c.c.
La Corte osserva che la vera ratio decidendi della sentenza impugnata risiedeva nell'efficacia del giudicato formatosi sulla pronuncia del TAR, sicché l'impugnazione avrebbe dovuto investire il vincolo del giudicato e non altre norme fiscali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limita a censurare norme o profili non posti a fondamento della decisione.
- Se la decisione di merito si fonda sul giudicato formatosi su una precedente pronuncia, il ricorrente deve censurare il vincolo derivante dal giudicato; la deduzione di vizi relativi a norme diverse da quelle effettivamente applicate è inconferente.
- La qualificazione di una somma come integralmente risarcitoria, ove coperta da giudicato, preclude al giudice del merito una diversa ricostruzione della sua natura ai fini fiscali nel giudizio successivo.
- In sede di legittimità, il controllo sull'applicazione di norme tributarie è inutile se il giudice di merito ha deciso esclusivamente in base a un pregresso giudicato vincolante.
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