Sentenza n. 4089/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha escluso il Comune dalla graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento per l'ampliamento della capacità di accoglienza SAI-MSNA
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno nella parte in cui lo aveva inserito nell'elenco degli esclusi dalla procedura per l'ampliamento della capacità ricettiva dei progetti SAI-MSNA. L'esclusione era stata motivata ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), delle Linee guida allegate al d.m. 18 novembre 2019, per non avere prodotto nei termini e con le modalità indicate i chiarimenti richiesti dalla Commissione di valutazione. Il Comune ha dedotto che non gli erano stati richiesti chiarimenti sostanziali, ma soltanto l'invio di una domanda munita di firma digitale valida; ha inoltre sostenuto di avere già apposto la firma digitale sulla domanda originaria e di avere comunque riscontrato tempestivamente la richiesta ministeriale, trasmettendo nuovamente la domanda il 17 dicembre 2024. In subordine, ha sostenuto che l'eventuale mancanza della firma avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 17, lett. b), delle Linee guida, e non l'esclusione per mancata produzione dei chiarimenti. Il Ministero ha opposto che il file risultava corrotto o modificato dopo l'apposizione della firma, con esito del sistema di verifica pari a "firma NON VALIDA".
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto nella parte relativa all'esclusione del Comune. Il giudice ha rilevato che, dopo la comunicazione del 16 dicembre 2024, con la quale era stata richiesta la trasmissione della domanda munita di firma digitale valida apposta anteriormente al primo invio, il Comune aveva integrato quanto richiesto il giorno successivo. La domanda risultava firmata digitalmente dal sindaco il 5 settembre 2024. La nota ministeriale prodotta successivamente non è stata ritenuta decisiva: il sistema di verifica indicava alternativamente che il documento era stato modificato oppure danneggiato, sicché non poteva escludersi che il file fosse stato danneggiato per cause non dipendenti né note al Comune. Tale ambiguità imponeva all'amministrazione un'accertamento più accurato e la valutazione di ulteriori forme di soccorso istruttorio, anche alla luce dell'affermazione del Comune circa l'apposizione originaria della firma digitale. Le spese di lite sono state compensate, con restituzione del contributo unificato al ricorrente.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, lett. a), Linee guida allegate al d.m. 18 novembre 2019
non ha prodotto i chiarimenti richiesti dalla Commissione di valutazione nei termini con le modalità dalla stessa indicati
La disposizione è stata applicata dall'amministrazione quale causa di esclusione per mancata produzione tempestiva dei chiarimenti richiesti; il TAR ha ritenuto illegittima l'esclusione perché il Comune aveva tempestivamente riscontrato la richiesta e l'esito dei controlli sulla firma era ambiguo.
art. 17, lett. b), Linee guida allegate al d.m. 18 novembre 2019
È stata invocata dal Comune per sostenere che l'eventuale mancanza della firma digitale avrebbe dovuto comportare l'inammissibilità della domanda, anziché l'esclusione per mancata produzione dei chiarimenti.
d.m. 18 novembre 2019
Le Linee guida allegate al decreto disciplinano la procedura di valutazione delle domande relative all'ampliamento della capacità di accoglienza dei progetti SAI-MSNA.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esclude una domanda sulla base dell'asserita invalidità o irregolarità della firma digitale, non può fondarsi su un esito informatico ambiguo che indichi alternativamente la modifica o il danneggiamento del file, senza svolgere ulteriori accertamenti sulle cause dell'anomalia.
- Se il partecipante riscontra tempestivamente la richiesta dell'amministrazione di trasmettere una domanda munita di firma digitale valida e fornisce elementi idonei a dimostrare che la firma era stata apposta anteriormente al primo invio, l'amministrazione deve valutare effettivamente tale documentazione prima di disporre l'esclusione.
- In presenza di un'anomalia tecnica della firma digitale non chiaramente imputabile al partecipante, l'amministrazione deve considerare l'adozione di ulteriori forme di soccorso istruttorio, ove compatibili con la disciplina della procedura.
- L'esclusione per mancata produzione dei chiarimenti presuppone che il concorrente non abbia adempiuto alla richiesta dell'amministrazione; essa non è legittima quando il partecipante abbia tempestivamente trasmesso quanto richiesto e la controversia riguardi soltanto la verificabilità tecnica del documento.
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