Cassazione Penale, Sentenza n. 12536/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 24/05/2022 che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del P.M. (28/03/2022) di rifiuto della restituzione della copia forense integrale dei dati estratti dai dispositivi informatici sequestrati. Si censurava la violazione dell'art. 253 c.p.p. in relazione al trattenimento di tutti i dati estratti e il vizio di motivazione circa la necessità del vincolo cautelare sull'intera copia. I difensori hanno fatto valere che la copia integrale può essere trattenuta solo per il tempo strettamente necessario alla selezione degli elementi rilevanti; che il G.I.P. aveva errato sostenendo che la copia integrale fosse la "prova esclusiva" e che il trattenimento totale fosse giustificato dal presunto pregiudizio del diritto di difesa dei coindagati; inoltre si è rilevata l'anomalia procedurale per cui il giudice invitava la difesa a promuovere un'integrazione dell'incidente probatorio nonostante il P.M. fosse già stato ordinato a effettuare la selezione dei dati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. La Corte ha richiamato i principi secondo cui l'estrazione di copia integrale costituisce una "copia-mezzo" e non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato; ha censurato l'erroneo assunto che la copia integrale costituirebbe prova esclusiva e l'argomentazione generica e carente circa la lesione del diritto di difesa; ed ha affermato l'obbligo del P.M. di predisporre un'organizzazione per la selezione nel più breve tempo possibile e, ultimata la selezione, di restituire le parti non pertinenti agli aventi diritto.
Norme richiamate
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina l'opposizione al decreto del P.M. che respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate; sulla decisione del G.I.P. è proponibile ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; l'ambito dell'opposizione è limitato a censire la cessazione della necessità del sequestro a fini di prova.
art. 253, cod. proc. pen.
Regola il sequestro di cose pertinenti al reato e la loro gestione; è richiamato per contestare il trattenimento di dati personali e non pertinenti che eccedono la funzione probatoria e la necessità temporale della cautela reale.
art. 262, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la restituzione delle cose sequestrate quando non è più necessario mantenere il sequestro a fini di prova; utilizzato per sostenere che deve essere valutata la cessazione della necessità del vincolo.
art. 187, cod. proc. pen.
Indica le finalità del sequestro (accertamento dei fatti, assicurazione della prova, ecc.); richiamato per ricordare che il sequestro deve essere proporzionato e funzionale all'ambito investigativo.
Massime di principio
- La copia forense integrale di dispositivi informatici costituisce una "copia-mezzo": può essere fatta ma il P.M. può trattenere i dati solo per il tempo strettamente necessario a selezionare le informazioni pertinenti al reato.
- Il G.I.P., nell'esaminare un'opposizione ex art. 263 c.5, deve motivare specificamente la necessità di mantenere il sequestro nella sua interezza, valutando proporzionalità, adeguatezza e temporalità della misura.
- Non è corretta l'assunzione che la copia integrale sia automaticamente "prova esclusiva" che giustifica il trattenimento totale: è possibile restituire allegate copie forensi solo delle parti effettivamente utili all'accertamento.
- La Procura è tenuta a predisporre tempestivamente un'organizzazione (anche tramite perizia/incidente probatorio) per l'elaborazione/filtraggio dei dati e la restituzione delle parti non pertinenti, specialmente quando i dati riguardano aspetti privati o persone estranee al fatto.
- Le censure sull'operato genetico del sequestro (legittimità o merito del sequestro originario) vanno proposte in sede di riesame; l'opposizione alla restituzione deve limitarsi a dimostrare la cessazione o la perdurante necessità del vincolo a fini di prova.
- Se il giudice in sede di opposizione ritiene che la selezione non sia stata adeguatamente eseguita, deve adottare provvedimenti motivati (anche ordinando la selezione) e non trasferire indebitamente sull'iniziativa difensiva l'onere di integrare l'incidente probatorio per carenze della Procura.
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