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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12536/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 24/05/2022 che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del P.M. (28/03/2022) di rifiuto della restituzione della copia forense integrale dei dati estratti dai dispositivi informatici sequestrati. Si censurava la violazione dell'art. 253 c.p.p. in relazione al trattenimento di tutti i dati estratti e il vizio di motivazione circa la necessità del vincolo cautelare sull'intera copia. I difensori hanno fatto valere che la copia integrale può essere trattenuta solo per il tempo strettamente necessario alla selezione degli elementi rilevanti; che il G.I.P. aveva errato sostenendo che la copia integrale fosse la "prova esclusiva" e che il trattenimento totale fosse giustificato dal presunto pregiudizio del diritto di difesa dei coindagati; inoltre si è rilevata l'anomalia procedurale per cui il giudice invitava la difesa a promuovere un'integrazione dell'incidente probatorio nonostante il P.M. fosse già stato ordinato a effettuare la selezione dei dati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. La Corte ha richiamato i principi secondo cui l'estrazione di copia integrale costituisce una "copia-mezzo" e non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato; ha censurato l'erroneo assunto che la copia integrale costituirebbe prova esclusiva e l'argomentazione generica e carente circa la lesione del diritto di difesa; ed ha affermato l'obbligo del P.M. di predisporre un'organizzazione per la selezione nel più breve tempo possibile e, ultimata la selezione, di restituire le parti non pertinenti agli aventi diritto.

Norme richiamate

  • art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    Disciplina l'opposizione al decreto del P.M. che respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate; sulla decisione del G.I.P. è proponibile ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.; l'ambito dell'opposizione è limitato a censire la cessazione della necessità del sequestro a fini di prova.

  • art. 253, cod. proc. pen.

    Regola il sequestro di cose pertinenti al reato e la loro gestione; è richiamato per contestare il trattenimento di dati personali e non pertinenti che eccedono la funzione probatoria e la necessità temporale della cautela reale.

  • art. 262, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la restituzione delle cose sequestrate quando non è più necessario mantenere il sequestro a fini di prova; utilizzato per sostenere che deve essere valutata la cessazione della necessità del vincolo.

  • art. 187, cod. proc. pen.

    Indica le finalità del sequestro (accertamento dei fatti, assicurazione della prova, ecc.); richiamato per ricordare che il sequestro deve essere proporzionato e funzionale all'ambito investigativo.

Massime di principio

  • La copia forense integrale di dispositivi informatici costituisce una "copia-mezzo": può essere fatta ma il P.M. può trattenere i dati solo per il tempo strettamente necessario a selezionare le informazioni pertinenti al reato.
  • Il G.I.P., nell'esaminare un'opposizione ex art. 263 c.5, deve motivare specificamente la necessità di mantenere il sequestro nella sua interezza, valutando proporzionalità, adeguatezza e temporalità della misura.
  • Non è corretta l'assunzione che la copia integrale sia automaticamente "prova esclusiva" che giustifica il trattenimento totale: è possibile restituire allegate copie forensi solo delle parti effettivamente utili all'accertamento.
  • La Procura è tenuta a predisporre tempestivamente un'organizzazione (anche tramite perizia/incidente probatorio) per l'elaborazione/filtraggio dei dati e la restituzione delle parti non pertinenti, specialmente quando i dati riguardano aspetti privati o persone estranee al fatto.
  • Le censure sull'operato genetico del sequestro (legittimità o merito del sequestro originario) vanno proposte in sede di riesame; l'opposizione alla restituzione deve limitarsi a dimostrare la cessazione o la perdurante necessità del vincolo a fini di prova.
  • Se il giudice in sede di opposizione ritiene che la selezione non sia stata adeguatamente eseguita, deve adottare provvedimenti motivati (anche ordinando la selezione) e non trasferire indebitamente sull'iniziativa difensiva l'onere di integrare l'incidente probatorio per carenze della Procura.

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