Sentenza n. 942/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento 1) dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-emessa in data 2.04.2024, e notificata in data 17.05.2024, con la quale il Comune di Noto, richiamato il provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-, notificato in data 30.1.2019, ha ordinato alla sig.ra -OMISSIS- di provvedere, entro il termine di 90 giorni dalla notifica, alla demolizione del manufatto oggetto di diniego ed al ripristino dello stato dei luoghi; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo, successivamente revocata in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Noto le aveva ordinato la demolizione e il ripristino dei luoghi, richiamando il precedente diniego della concessione edilizia in sanatoria. Ha dedotto, anzitutto, la violazione e falsa applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. a), l.r. n. 78/1976, dell'art. 23 l.r. n. 37/1985 e dell'art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991, sostenendo che il manufatto fosse stato realizzato nelle sue strutture essenziali prima del 31 dicembre 1976 e fosse quindi sanabile, come emergerebbe da una scrittura privata, da un contratto di appalto e da un atto di notorietà. Ha inoltre contestato il presupposto diniego di sanatoria e chiesto la sospensione impropria del giudizio in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991, già sollevata dal CGARS. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, ingiustizia e contraddittorietà manifesta, insistendo sulla prova della realizzazione dell'immobile nel maggio 1976, sull'urbanizzazione dell'area e sull'affidamento derivante dal lungo tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza di condono. Ha altresì chiesto l'esibizione della disciplina urbanistica ed edilizia comunale applicabile nel 1976 e successivamente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Comune aveva infatti revocato in autotutela l'ordinanza di demolizione il 27 novembre 2025, sicché l'atto impugnato aveva cessato di produrre effetti e un eventuale annullamento non avrebbe arrecato alcuna utilità concreta alla ricorrente. Il Tribunale non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla legittimità dell'ordinanza, al diniego di sanatoria, alla prova della data di realizzazione del manufatto e alla questione di costituzionalità. È stata respinta anche la richiesta di considerare contrario ai doveri di lealtà processuale il comportamento del Comune, che avrebbe inviato una comunicazione relativa all'avvio del procedimento di condono a un indirizzo diverso da quello di residenza: tale circostanza non è stata ritenuta rilevante rispetto all'oggetto del giudizio. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda e dell'esito del processo.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta revoca dell'atto impugnato determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento giudiziale.
art. 15, comma 1, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976
Richiamato quale fondamento della disciplina del vincolo di inedificabilità nella fascia dei 150 metri dalla battigia e della contestata non sanabilità del manufatto; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985
Richiamato quale norma rilevante per la sanabilità dell'immobile non completato nelle strutture essenziali entro il termine previsto; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 2, comma 3, l.r. Sicilia n. 15/1991
Richiamato in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal CGARS; la richiesta di sospensione impropria non è stata accolta e la sentenza non decide la questione costituzionale.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Applicato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., per la regolazione delle spese di lite.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Applicato per riconoscere eccezionali motivi di compensazione delle spese.
art. 88, comma 1, c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione dei doveri di lealtà processuale; il Tribunale ha escluso che il comportamento del Comune integrasse tale violazione.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'atto impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso quando l'atto abbia cessato di produrre effetti e l'eventuale annullamento non possa più procurare al ricorrente un'utilità concreta e attuale.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non deve esaminare nel merito le censure formulate contro l'atto revocato né le questioni relative ai suoi atti presupposti, salvo che residui una specifica utilità giuridica attuale della decisione.
- La contestazione della mancata o tardiva conoscenza di un atto amministrativo relativo a un procedimento distinto non integra, di per sé, violazione dei doveri di lealtà processuale se il comportamento dell'amministrazione non ostacola la definizione del giudizio avente a oggetto un diverso provvedimento.
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